Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare: 
    a)  l'art.  1,  comma  5,  in  forza  del  quale  il  Commissario
straordinario del Governo puo' delegare ai presidenti delle regioni -
vicecommissari  le   funzioni   a   lui   attribuite   dal   medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il
Commissario  straordinario  del  Governo  svolge   le   funzioni   di
coordinamento degli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del
medesimo decreto-legge; 
    c)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti  i  presidenti  delle
regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui
all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    d) l'art. 2, comma 2-bis, in forza del quale: 
      «L'affidamento degli incarichi di progettazione e  dei  servizi
di  architettura  e  ingegneria  ed  altri  servizi  tecnici  e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante  procedure  negoziate  previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46,  comma  1,
del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 34 del presente decreto ...»; 
      l'affidamento degli incarichi  di  progettazione,  per  importi
inferiori a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con  almeno
cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.
34 del presente decreto; 
      agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di  quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
    e) l'art. 7, comma  1,  che  prevede  che  i  contributi  per  la
riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
dall'evento  sismico  sono  finalizzati,   sulla   base   dei   danni
effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1,
2, e 3, a «riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  "di
interesse strategico", di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni» (lettera b) nonche'  a  «riparare,  o  ripristinare  gli
immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.  Per  tali
immobili, l'intervento di miglioramento sismico  deve  conseguire  il
massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene  stesso»
(lettera c); 
    f) l'art. 14, comma  1,  in  base  al  quale  «Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'   disciplinato   il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei  servizi
pubblici,  nonche'  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore (...) ... delle chiese e degli edifici  di  culto
di proprieta' degli enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  di
interesse storico artistico ai senso del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi  dell'art.  12  del
medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a); 
    g) l'art. 14, comma 9, in base al quale «per  quanto  attiene  la
fase di programmazione e ricostruzione dei  beni  culturali  e  delle
opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un
Protocollo di intesa tra il Commissario  straordinario,  il  Ministro
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   ed   il
rappresentante  delle  diocesi  coinvolte,  proprietarie   dei   beni
ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e  termini
per il recupero dei beni  danneggiati.  Il  Protocollo  definisce  le
modalita'  attraverso  cui  rendere   stabile   e   continuativa   la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine
di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di
ricostruzione»; 
    h) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d)
l'Agenzia del demanio; e) le diocesi e i comuni,  limitatamente  agli
interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici
civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14  e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.
35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    i) l'art. 15, comma 3, secondo cui «Relativamente agli interventi
di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla  soglia
di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  per  i  quali  non  si  siano
proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e'  svolta  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o  dagli
altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d),  del  presente
articolo»; 
    j) l'art. 15, comma 3-bis che ha stabilito:  «fermo  restando  il
protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016 tra  il  Commissario
straordinario del  Governo  per  la  ricostruzione,  il  MIBAC  e  il
Presidente della CEI, i lavori di competenza delle diocesi di cui  al
comma 1, lettera e), di importo non  superiore  a  600.000  euro  per
singolo lavoro seguono le procedure previste,  per  la  ricostruzione
privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto.  Con  ordinanza
commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sentiti  il  presidente
della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, sono stabiliti  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, dirette  ad  assicurare  il  controllo,  l'economicita'  e  la
trasparenza  nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,   nonche'   le
priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto
...»; 
    k) l'art. 16, comma 4, secondo cui «Per  gli  interventi  privati
per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1,  lettere
a)  ed  e),  e  comma  2,  che  necessitano  di  pareri   ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei
parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite
apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  vice   Commissario
competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di
ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza
permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi
della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera,  per  i
progetti di competenza, con le stesse modalita',  poteri  ed  effetti
stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza  permanente  ed  esprime  il
proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite  ordinanze  di
cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»; 
    i) l'art. 18, comma 3, secondo cui «i soggetti attuatori  di  cui
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15  provvedono  in  proprio
alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli
di intesa sottoscritti con il Commissario  straordinario,  nei  quali
sono stabilite le  necessarie  forme  di  raccordo  tra  le  stazioni
appaltanti   e   gli   Uffici   speciali   per    la    ricostruzione
territorialmente   competenti,   anche   al   fine   di    assicurare
l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32»  del  decreto-legge
n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    l) l'art. 30 il quale prevede: 
      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di  missione,
diretta da un prefetto collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi
dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione  relativamente  agli
interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    n)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei
professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle
modalita'  di  funzionamento  e  di  convocazione  della   Conferenza
permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall'art.  16  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista l'ordinanza n. 23  del  5  maggio  2017,  recante  «Messa  in
sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita'
dell'esercizio del culto.  Approvazione  criteri  e  primo  programma
interventi immediati»; 
  Vista l'ordinanza n. 32 del  21  giugno  2017,  recante  «Messa  in
sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita'
dell'esercizio del culto. Approvazione criteri  e  secondo  programma
interventi immediati»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Vista l'ordinanza n. 56/2018,  recante  «Approvazione  del  secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino
delle opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far
data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9  giugno
2017, n. 33 dell'11 luglio  2017  e  n.  37  dell'8  settembre  2017.
Individuazione degli interventi che rivestono  importanza  essenziale
ai fini della ricostruzione»; 
  Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre  2018,  recante  «Modifiche
alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n.
38 del giorno 8 settembre 2017.  Delega  di  funzioni  ai  Presidenti
delle regioni - Vice Commissari.»; 
  Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la  «Attuazione
dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza  n.  41  del  2  novembre  2017:
misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»; 
  Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle  previsioni  di
cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016  sottoscritto  in
data  21   dicembre   2016   dal   Commissario   straordinario,   dal
rappresentante della Conferenza episcopale italiana e  dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali; 
  Visto il contenuto dei verbali  del  20  dicembre  2017  e  del  31
gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi
dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede; 
  Vista l'approvazione all'unanimita', in cabina di coordinamento del
13 febbraio 2018, degli elenchi delle chiese individuate per  singola
regione e condivisi nei Comitati istituzionali,  come  riportato  nel
verbale n. 57 del 13 febbraio 2018; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Vista la nota  a  firma  del  Presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  22  agosto  2017,  n.  154,   recante   «Regolamento
concernente  gli  appalti  pubblici  di  lavori  riguardanti  i  beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  27  ottobre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (decreto
Sblocca cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49; 
  Ritenuto  necessario  individuare  gli   interventi   da   attuarsi
attraverso i soggetti di cui all'art. 15, comma  1,  lettera  e)  del
decreto-legge n. 189 del 2016, le modalita' per la presentazione  dei
progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori; 
  Ritenuto necessario prevedere opportune modalita' di  coordinamento
tra gli interventi attuati dalle diocesi e quelli attuati dagli altri
soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge  n.
189 del 2016; 
  Ritenuto  necessario  disciplinare,   anche   con   riguardo   agli
interventi  attuati  dalle  diocesi,  l'entita'  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui  all'art.  4
del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di interventi  di
ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  in
presenza  di  ulteriori   contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni; 
  Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della
Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019  e  del  19  giugno
2019; 
  Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo  tecnico  con  gli  USR  del  3
luglio 2019; 
  Acquisita l'intesa con i vice Commissari - presidenti delle regioni
interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del secondo Piano  degli  interventi  di  ricostruzione,
  riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle
  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati  dagli  eventi
  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1. E' approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino degli  edifici  di  culto  (Allegato  1)  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2)
e del Fondo  edifici  di  culto  (FEC)  (Allegato  3),  di  interesse
storico-artistico ai sensi  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e
successive modificazioni ed integrazioni, anche  se  formalmente  non
dichiarati  tali  ai  sensi  dell'art.  12  del  medesimo  Codice  ed
utilizzati per le esigenze di  culto,  situati  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.  In  relazione  a
tali interventi il soggetto attuatore e' la  diocesi,  nella  persona
dell'Ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera  e)
e  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  189/2016  e   successive
modificazioni ed integrazioni ovvero, per gli  edifici  di  culto  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali
non si siano proposte le diocesi e per quelli di proprieta' del  FEC,
i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli  altri  soggetti  di  cui  al
comma  1,  lettere  a),  c)  e  d)  dell'art.  15   del   sopracitato
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
i comuni ed il  Commissario  straordinario.  Per  gli  interventi  da
effettuarsi sugli immobili  di  proprieta'  del  FEC,  il  MIBAC  con
apposito   protocollo   di   intesa/convenzione    potra'    delegare
l'attuazione degli stessi individuando quale  soggetto  attuatore  il
Commissario straordinario. 
  2. Il piano degli interventi e' riportato nell'Allegato  n.  1  che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente  ordinanza.
L'elenco degli interventi e' stato redatto in conformita' ai  criteri
individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3  del
Protocollo  di  intesa  del  21   dicembre   2016   tra   Commissario
straordinario, Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e
Conferenza  episcopale  italiana,  individuati   sulla   base   delle
segnalazioni pervenute dai comuni, regioni,  Ufficio  speciale  della
ricostruzione,  diocesi,  Uffici  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, con la specificazione dell'ente di  riferimento,
dell'ubicazione, della denominazione, della  natura  e  tipologia  di
intervento suddiviso per ciascuna  delle  regioni  interessate  dagli
eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. 
  3. L'importo complessivo della spesa  per  gli  interventi  di  cui
all'allegato 1 ammonta a euro 275.000.000 a cui si  provvede  con  le
risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n.  189/2016  e
successive modificazioni ed integrazioni, determinati  in  base  alle
segnalazioni di cui al comma precedente.