Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare: a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo puo' delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; d) l'art. 2, comma 2-bis, in forza del quale: «L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto ...»; l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto; agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. e) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera b) nonche' a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso» (lettera c); f) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) ... delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico artistico ai senso del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a); g) l'art. 14, comma 9, in base al quale «per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c) si promuove un Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione»; h) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; i) l'art. 15, comma 3, secondo cui «Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo»; j) l'art. 15, comma 3-bis che ha stabilito: «fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il MIBAC e il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle diocesi di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro seguono le procedure previste, per la ricostruzione privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto ...»; k) l'art. 16, comma 4, secondo cui «Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»; i) l'art. 18, comma 3, secondo cui «i soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32» del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; l) l'art. 30 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni»; Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati»; Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»; Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Vista l'ordinanza n. 56/2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»; Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari.»; Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»; Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali; Visto il contenuto dei verbali del 20 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede; Vista l'approvazione all'unanimita', in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle chiese individuate per singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali, come riportato nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018; Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (decreto Sblocca cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49; Ritenuto necessario individuare gli interventi da attuarsi attraverso i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 189 del 2016, le modalita' per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori; Ritenuto necessario prevedere opportune modalita' di coordinamento tra gli interventi attuati dalle diocesi e quelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto necessario disciplinare, anche con riguardo agli interventi attuati dalle diocesi, l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni; Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019 e del 19 giugno 2019; Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo tecnico con gli USR del 3 luglio 2019; Acquisita l'intesa con i vice Commissari - presidenti delle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. E' approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto (Allegato 1) di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo edifici di culto (FEC) (Allegato 3), di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice ed utilizzati per le esigenze di culto, situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In relazione a tali interventi il soggetto attuatore e' la diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) e comma 3, del decreto legislativo n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, per gli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte le diocesi e per quelli di proprieta' del FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d) dell'art. 15 del sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni ed il Commissario straordinario. Per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprieta' del FEC, il MIBAC con apposito protocollo di intesa/convenzione potra' delegare l'attuazione degli stessi individuando quale soggetto attuatore il Commissario straordinario. 2. Il piano degli interventi e' riportato nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. L'elenco degli interventi e' stato redatto in conformita' ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra Commissario straordinario, Ministero dei beni e delle attivita' culturali e Conferenza episcopale italiana, individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, regioni, Ufficio speciale della ricostruzione, diocesi, Uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, con la specificazione dell'ente di riferimento, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento suddiviso per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. 3. L'importo complessivo della spesa per gli interventi di cui all'allegato 1 ammonta a euro 275.000.000 a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, determinati in base alle segnalazioni di cui al comma precedente.