IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro per  la  cooperazione  internazionale,  di  cui
all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante
disposizioni  fiscali  per  le   cessioni   gratuite   di   eccedenze
alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di  solidarieta'
sociale; 
  Visto il  vigente  art.  10,  comma  1,  n.  12,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   recante
disposizioni in tema di operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,  convertito
con legge 21 maggio  2019,  n.  44,  che,  al  fine  di  favorire  la
distribuzione gratuita  di  alimenti  ad  alto  valore  nutrizionale,
incrementa, per l'anno 2019, la dotazione del fondo di  cui  all'art.
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  come  stabilita
all'art. 1, comma 399, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  di
ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP prodotti
esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque
mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore  al
24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di  sodio
sul tal quale inferiore al 5 per cento,  con  relativo  porzionamento
sottovuoto; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,
n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo  sinergico  delle  risorse
per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali
disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7  del  decreto  17  dicembre  2012,  come  successivamente
integrato dall'art.  8  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e'
istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la
lotta  agli  sprechi  e  per  l'assistenza  alimentare»  (di  seguito
denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro,  la  formulazione  di
pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni
liberali di derrate alimentari; 
  Considerato  che  la  norma  primaria,  di  cui  all'art.   5   del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con  legge  21  maggio
2019, n. 44, gia' definisce le  modalita'  e  finalita'  di  utilizzo
della somma stanziata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere a dare rapida attuazione  alla
richiamata  norma,  mediante  predisposizione  del  previsto  decreto
interministeriale che definisce il Programma annuale di distribuzione
di derrate alimentari agli  indigenti,  almeno  per  la  quota  parte
stanziata dall'art.  5  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Considerato che, ai sensi del comma 2 del piu' volte citato art.  5
del decreto-legge 29 marzo 2019,  n.  27,  convertito  con  legge  21
maggio 2019, n. 44, «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, previa  notifica  della  misura  effettuata  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo.»; 
  Vista la risposta della Commissione europea prot. Ares(2016)5222472
- 13 settembre 2016  con  la  quale,  alla  luce  delle  informazioni
fornite, la stessa Commissione ritiene che la misura non si configuri
come un aiuto di Stato  ai  sensi  dell'art.  107  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Informato il Tavolo, con mail del 17 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, per la  quota  del
«Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di  distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui  al  comma  1
dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazione dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  stanziata
dall'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,  convertito  con
legge 21 maggio 2019, n. 44.  Il  fondo  e'  istituito  presso  AGEA,
Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,   conformemente   alle
modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di formaggi DOP, prodotti esclusivamente con latte  di
pecora, che presentino i requisiti  richiamati  in  premessa  per  la
consegna,   anche   scaglionata,   dei   prodotti   in   causa   alle
organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4  del  decreto
17 dicembre 2012. Le consegne sono effettuate entro  il  31  dicembre
2020. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.