IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n.
105,  recante  «Regolamento  di   disciplina   delle   funzioni   del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  in  materia  di  misurazione   e   valutazione   della
performance delle  pubbliche  amministrazioni»,  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 4; 
  Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti  di
valutazione della performance», e, in particolare, l'art. 6, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con cui l'on. dott.ssa Fabiana  Dadone  e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con cui al Ministro  senza  portafoglio  on.  dott.ssa
Fabiana  Dadone  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la   pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre  2019  recante  «Delega  di  funzioni  al  Ministro   senza
portafoglio   on.   dott.ssa   Fabiana   Dadone   per   la   pubblica
amministrazione»; 
  Considerato che le iscrizioni nell'Elenco nazionale dei  componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance  sono
iniziate a gennaio  del  2017  e  che  il  sistema  della  formazione
continua, condiviso con la Scuola nazionale dell'amministrazione,  e'
stato avviato operativamente nel mese di settembre 2018; 
  Preso atto  delle  segnalazioni  pervenute  al  Dipartimento  della
funzione pubblica da varie  amministrazioni  e  iscritti  nell'Elenco
nazionale; 
  Ritenuto necessario assicurare un regime transitorio per la fase di
prima applicazione del sistema  della  formazione  continua  con  una
ridefinizione  dell'arco  temporale  entro  cui  maturare  i  crediti
formativi  richiesti  ai  fini  del  primo  rinnovo   dell'iscrizione
nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti  di
valutazione della performance tenuto conto del  tempo  trascorso  fra
l'inizio  delle  procedure  di  iscrizione  nell'Elenco   e   l'avvio
operativo del sistema della formazione continua; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  ministeriale   2   dicembre   2016,   recante
  «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti  degli  Organismi
  indipendenti di valutazione della performance». 
 
  1. Al decreto ministeriale 2 dicembre  2016,  recante  «Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti  di
valutazione  della   performance»,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente  comma:
«1-bis.  In  caso  di  mancato  rinnovo  dell'iscrizione  nell'Elenco
nazionale, il soggetto non puo' presentare  una  nuova  richiesta  di
iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del  triennio  di
iscrizione.»; 
    b) all'art. 6, dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente  comma:
«6-bis. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di
ciascuna  attivita'  formativa,  comunicano  al  Dipartimento   della
funzione pubblica - Ufficio per  la  valutazione  della  performance,
secondo le modalita' dallo stesso successivamente  definite,  e  alla
Scuola nazionale dell'amministrazione: 
      1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante  alla
formazione, nonche' gli esiti  della  valutazione  dell'apprendimento
(ove prevista); 
      2. gli esiti della valutazione  della  qualita'  percepita  dai
partecipanti.»; 
    c) all'art. 10, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente  comma
«1-bis. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco  entro
il 31 agosto  2018  devono  acquisire  i  crediti  formativi  di  cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del  rinnovo
dell'iscrizione, entro cinquantaquattro  mesi  dalla  data  di  prima
iscrizione.». 
 
      Roma, 14 ottobre 2019 
 
                                                  Il Ministro: Dadone 

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