IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406, recante regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare l'articolo 10, comma 7; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, comma 317; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5; Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Informate le Organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) due dipartimenti e otto direzioni generali;»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA); b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC); c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA); d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).»; 4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi); b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA); c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo (CreSS); d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA). 3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali.»; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza; b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attivita' svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati; e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»; 6) al comma 5 le parole «Le direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «I Dipartimenti e le direzioni generali»; b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo). - 1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonche' delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione. 2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversita', della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorita' di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica. 3. Il Dipartimento, altresi', cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita' svolte dalle direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle societa' in-house determinandone i criteri, nonche' i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alla definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»; c) dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: «Art. 3-bis (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). - 1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualita' dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale. 2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilita' sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualita' dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualita' ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. 3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»; d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le lettere f) e g) sono soppresse; 2) alla lettera h) le parole «, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza» sono soppresse; e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Direzione generale per il patrimonio naturalistico)»; 2) al comma 1: 2.1) le parole «ed il mare» sono soppresse; 2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;»; 2.3) alla lettera c) le parole «terrestre, montana e marina» sono sostituite dalle seguenti «terrestre e montana e dei servizi ecosistemici»; 2.4) alla lettera d) le parole «e marine» sono soppresse; 2.5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;»; 2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'»; 2.7) alla lettera h) le parole «e marino» sono soppresse; 2.8) alla lettera i) le parole «la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo» sono sostituite dalle seguenti «le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza»; f) dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Direzione generale per il mare e le coste). - 1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree marine protette e siti marini e litoranei di Rete Natura 2000; b) tutela e promozione della biodiversita' marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversita'; c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione della strategia marina e pianificazione spaziale marittima; d) difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attivita' economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; e) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria; f) promozione della cultura del mare e del patrimonio connesso; avvio e sviluppo della marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero; g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.»; g) all'articolo 10, comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole «legge 7 giugno 2000, n. 150», sono aggiunte le seguenti: «, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»; 2) alla lettera c) le parole «il Segretariato generale e» sono soppresse; 3) alla lettera e) le parole «e supporto al Segretario generale per gli adempimenti in materia di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza»; 4) alla lettera g) le parole «gestione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero»; 5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;»; 6) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento dei compiti istituzionali ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attivita' delle societa' in-house del Ministero determinando i criteri del suddetto controllo; l-ter) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»; h) all'articolo 11, comma 1, le parole «Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende» sono sostituite dalle seguenti: «Le capitanerie di porto dipendono»; i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «commi 2, 4 e 4-bis»; 2) il comma 2 e' soppresso; l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, dopo le parole «supporto istruttorio», sono inserite le seguenti: «dei dipartimenti e»; 2) al comma 6, le parole «dal segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai dipartimenti»; m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo la parola «agenda», sono inserite le seguenti: «, le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406»; 2) al comma 4, dopo le parole «raccordo con», sono inserite le seguenti: «i dipartimenti e»; 3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.»; n) all'articolo 24, comma 2, dopo la parola «giuridici», e' aggiunta la seguente «, scientifici»; o) all'articolo 25 le parole «Segretario generale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Capo dipartimento», e, al comma 6, dopo la parola «giuridici», sono aggiunte le seguenti «, scientifici»; p) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole «strutture riorganizzate,» sono aggiunte le seguenti: «sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e»; q) la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove relativi a strutture soppresse dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, entro il 31 dicembre 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 novembre 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3553
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406 (Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166: «Art. 3. (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: «Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. e' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati; d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale. Art. 36. (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM. 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 37. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto. 2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11. Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. e' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. Art. 39. (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti: a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID. Art. 40. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299: «Art. 1. (Omissis). 503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa. (Omissis)». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007 n. 158 - S. O. n. 157. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 - S.O. n. 265. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 n. 3. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72: «Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura). - (Omissis). 7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale». (Omissis).». - Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016 n. 132. - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016 n. 166. - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016 n. 162. - Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016 n. 213. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188: «Art. 2. (Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa"; b) al comma 2, le parole: ", su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: ", sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.". 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'art. 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;"; b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,» sono soppresse. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo. 6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «Art. 4-bis. (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302 - S.O. n. 62: «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. e' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unita', con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2019, n. 201. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21-9-2019, n. 222: «Art. 5. (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente decreto: «Art. 2. (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in: a) due dipartimenti e otto direzioni generali; b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI). 3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA); b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC); c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA); d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP). 3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi); b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA); c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo (CreSS); d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA). 3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali. 4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza; b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attivita' svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati; e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione. 5. I Dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione. 6. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente decreto: «Art. 3. (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo).- 1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonche' delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione. 2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversita', della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorita' di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica. 3. Il Dipartimento, altresi', cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita' svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle societa' in-house determinandone i criteri, nonche' i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.». - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente decreto: «Art. 3-bis. (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). - 1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualita' dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale. 2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilita' sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualita' dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualita' ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. 3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 della decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con, modificazioni dalla, legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente decreto: «Art. 4. (Direzione generale per l'economia circolare). - 1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare; b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero; c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali; d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»); e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonche' per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate; h) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente decreto: «Art. 6. (Direzione generale per il patrimonio naturalistico). - 1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali; b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i profili di competenza, pianificazione paesaggistica; c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre e montana e dei servizi ecosistemici, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita'; d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali; e) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori; f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti; g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre; i) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.» - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera g), del presente decreto: «Art. 10. (Direzione generale per il mare e le coste). - 1. La Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attivita' in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei relativi requisiti previsti; b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione; c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale; d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua; e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle Direzioni Generali per gli adempimenti in materia di trasparenza; f) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione; g) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede del Ministero; consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario; h) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse; i) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione; l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento dei compiti istituzionali, ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attivita' delle societa' in house del Ministero, determinando i criteri del suddetto controllo; l-ter) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera h), del presente decreto: «Art. 11. (Organismi di supporto). - 1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino. 2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonche' del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto alla dipendenza funzionale del Ministro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.». - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera i), del presente decreto: «Art. 16. (Funzioni e compiti). - 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge. 2) (Soppresso). 3. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera l), del presente decreto: «Art. 18. (Ufficio di Gabinetto). - 1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. 2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi di pre-contenzioso, nonche' le attivita' relative alla c.d. fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo. 5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'art. 24 , e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali, nonche' l'Organo centrale di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'art. 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresi' il ruolo di autorita' competente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e' posto in posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera m), del presente decreto: «Art. 20. (Uffici di segreteria del ministro). - 1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonche' alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. 2. Alla segreteria del ministro e' preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il ministro negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a compiti specifici, cura l'agenda, le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406, e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 3. Il Capo della segreteria e' nominato dal ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario. 4. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del ministro. 5. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.». - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera n), del presente decreto: «Art. 24. (Personale degli Uffici di diretta collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 17, comma 2, e' assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici, scientifici ed economici del Ministro, con contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonche', entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non piu' di nove unita' di personale non dirigenziale. 4. Alla segreteria del vice ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a quattro, compreso il capo della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera o), del presente decreto: «Art. 25. (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente art. 17, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del ministero; per il capo della segreteria tecnica, per il consigliere diplomatico, per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato e per il capo della segreteria del vice ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il capo della segreteria del ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del vice ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Al capo ufficio stampa e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. 3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al capo della segreteria del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari. 4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 17, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 6. Ai consiglieri economici, scientifici e giuridici del Ministro di cui all'art. 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo massimo pari all'indennita' massima di diretta collaborazione maggiorata del 20 per cento nel limite delle disponibilita' di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'art. 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera p), del presente decreto: «Art. 26. (Norme transitorie, finali ed abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. 2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali. 3. Ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del ministro, del vice ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento. 5. I contratti di cui all'art. 24, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca. 6. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui all'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».