IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  1989,
n. 406, recante regolamento concernente il conferimento  dei  diplomi
di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
individuazione delle unita' previsionali di base del  bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
35 a 40; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, recante regolamento per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,     che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE); 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in  particolare
l'articolo 10, comma 7; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante  norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi,
in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 317; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno  2019,  n.  97,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2019, n. 201; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5; 
  Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita',  di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
                         giugno 2019, n. 97 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  97  del
2019 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «a)
due dipartimenti e otto direzioni generali;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I Dipartimenti assumono la denominazione di  Dipartimento
per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT)
e di Dipartimento per la transizione  ecologica  e  gli  investimenti
verdi (DiTEI).»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Il  Dipartimento  per  il  personale,  la   natura,   il
territorio e il Mediterraneo  (DiPENT)  e'  articolato  nei  seguenti
quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
          a)  Direzione  generale  per  il  patrimonio  naturalistico
(PNA); 
          b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC); 
          c)  Direzione  generale  per  la  sicurezza  del  suolo   e
dell'acqua (SuA); 
          d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il
personale e la partecipazione (IPP).»; 
      4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Il Dipartimento per la transizione  ecologica  e  gli
investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti quattro  uffici
di livello dirigenziale generale: 
          a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi); 
          b) Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria
(ClEA); 
          c) Direzione generale per  la  crescita  sostenibile  e  la
qualita' dello sviluppo (CreSS); 
          d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA). 
        3-ter.  I  Capi  dei   Dipartimenti   dai   quali   dipendono
funzionalmente  i  dirigenti  titolari  degli   uffici   di   livello
dirigenziale generale,  in  cui  si  articola  ciascun  dipartimento,
svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici
di livello dirigenziale generale compresi  nel  Dipartimento  e  sono
responsabili,  a  norma  dell'articolo  5,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei  risultati  complessivamente
raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i
compiti  previsti  dall'articolo  5,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo  n.  300  del  1999,  e   provvedono,   in   particolare,
all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento. Ai fini del  perseguimento  dei  risultati  complessivi
della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura  la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  dipartimento  nelle
relazioni con l'esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, per il  tramite  dell'Ufficio
di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 
        3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento
dell'azione  amministrativa  anche  mediante  la  convocazione  della
Conferenza dei  Dipartimenti  e  delle  direzioni  generali,  nonche'
attraverso l'istituzione e  il  coordinamento  di  gruppi  di  lavoro
temporaneo per la  trattazione  di  questioni  specifiche  o  per  il
perseguimento di particolari obiettivi che necessitano  del  concorso
di entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali.»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. I  Dipartimenti  e  le  direzioni  generali  svolgono  le
funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni  altra  funzione
attribuita al Ministero dalla vigente  normativa,  coordinandosi  con
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: 
          a) l'attivita' istruttoria relativa al  contenzioso,  nelle
materie di rispettiva competenza; 
          b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva
competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e
all'impiego dei  fondi  comunitari,  le  politiche  di  coesione,  la
programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione  dei  piani  e
dei rispettivi fondi assegnati; 
          c) la formulazione di proposte concernenti  la  ricerca  in
materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; 
          d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione  europea
per le fasi ascendente e discendente  della  formazione  del  diritto
dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle  materie
di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica,
informando, sia preventivamente  sia  successivamente,  l'Ufficio  di
Gabinetto  dell'attivita'  svolta,  anche  in  merito   a   incontri,
relazioni, rapporti o progetti avviati, in  corso  di  svolgimento  o
conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati,
e alle iniziative aventi sviluppi  di  rilievo  internazionale  anche
solo  potenziali  o  che  possano  condurre  alla  sottoscrizione  di
convenzioni,  accordi,  trattati  o  altri  atti  analoghi   comunque
denominati; 
          e)  la  cura  dell'informazione   e   della   comunicazione
ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di
diretta collaborazione.»; 
      6) al comma 5 le parole «Le direzioni generali» sono sostituite
dalle seguenti: «I Dipartimenti e le direzioni generali»; 
    b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  3  (Dipartimento  per  il  personale,  la   natura,   il
territorio e il Mediterraneo). - 1. Il Dipartimento per il personale,
la natura,  il  territorio  e  il  Mediterraneo  esercita,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in  materia
di tutela del patrimonio naturalistico e del  mare,  di  salvaguardia
del suolo e dell'acqua, nonche' delle politiche per l'innovazione, il
personale e la partecipazione. 
      2. Ai sensi  del  comma  1,  il  Dipartimento  esercita,  nelle
materie  di  spettanza  del  Ministero,  fatte  salve  le  specifiche
competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica  e
gli investimenti verdi, le competenze in materia  di:  aree  protette
terrestri, inclusi i Parchi nazionali  e  la  Rete  Natura  2000;  la
salvaguardia nazionale e internazionale  degli  ecosistemi  e  tutela
della  biodiversita',  della  flora  e  della  fauna  e  dei  servizi
ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali  e
immateriali; promozione delle zone economiche  ambientali;  riduzione
dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM;  difesa  del  mare  e
delle  coste;  protezione  degli  ecosistemi   marini   e   costieri;
attuazione della Strategia marina e della Convenzione  di  Barcellona
per  il  Mar   Mediterraneo;   pianificazione   spaziale   marittima;
coordinamento delle Autorita' di bacino;  prevenzione  e  mitigazione
del  dissesto  idrogeologico;  difesa  del  suolo;  promozione  delle
politiche  per  l'acqua  quale  bene  comune;  tutela  delle  risorse
idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il
pubblico  e   informazione   ambientale;   benessere   organizzativo,
formazione e qualificazione  del  personale;  relazioni  sindacali  e
contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica. 
      3. Il Dipartimento, altresi', cura le tematiche dell'educazione
e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale  e  della
comunicazione  istituzionale  del  Ministero,  anche  coordinando  le
attivita'  svolte  dalle  direzioni  nelle  materie   di   rispettiva
competenza;  la  raccolta,  in  raccordo  con  l'ISPRA  e  l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), di dati  statistici  anche  al  fine
dell'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo
stato dell'ambiente nelle materie di  competenza;  la  vigilanza  nei
confronti dell'ISPRA e  il  controllo  analogo  nei  confronti  delle
societa' in-house determinandone i criteri, nonche' i procedimenti di
riconoscimento e di  verifica  delle  associazioni  ambientaliste  ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
      4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta
la partecipazione  del  Ministro,  per  il  tramite  dell'ufficio  di
Gabinetto,  al  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), alla cabina di  regia  "Strategia  Italia"  di  cui
all'articolo  40  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e  agli  altri  comitati  interministeriali,   comunque   denominati,
operanti  presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
assicurando, altresi', il collegamento con il  Nucleo  di  consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi  di
pubblica utilita' (NARS);  elabora,  in  raccordo  con  l'Ufficio  di
Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e  finanza  (DEF)  sui
temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di  riforma
(PNR)  e  gli  altri  atti  strategici  nazionali;  sovrintende  alla
definizione delle politiche di coesione,  agli  strumenti  finanziari
europei, alla programmazione regionale unitaria e  alla  gestione  di
ogni altro fondo europeo di competenza  del  Ministero;  coordina  le
azioni per il monitoraggio,  il  controllo  e  la  risoluzione  delle
situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale
ed interdirezionale, ferme restando le  azioni  di  primo  intervento
poste in essere dalle competenti direzioni.»; 
    c) dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 3-bis (Dipartimento per la transizione  ecologica  e  gli
investimenti  verdi).  -  1.  Il  Dipartimento  per  la   transizione
ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in  materia  di  economia
circolare,  contrasto  ai  cambiamenti   climatici,   efficientemente
energetico,  miglioramento  della  qualita'  dell'aria   e   sviluppo
sostenibile, cooperazione internazionale  ambientale,  valutazione  e
autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale. 
      2. Ai sensi  del  comma  1,  il  Dipartimento  esercita,  nelle
materie  di  spettanza  del  Ministero,  fatte  salve  le  specifiche
competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il
territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di:  politiche
per la transizione ecologica e l'economia circolare,  e  la  gestione
integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici; mobilita'  sostenibile;  azioni
internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza
energetica, energie rinnovabili,  qualita'  dell'aria,  politiche  di
sviluppo sostenibile a livello nazionale e  internazionale,  qualita'
ambientale,   valutazione    ambientale,    rischio    rilevante    e
autorizzazioni  ambientali;  individuazione  e  gestione   dei   siti
inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative
alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai  siti  orfani;
prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo  contenzioso;
studi,  ricerche,  analisi  comparate,  dati  statistici,  fiscalita'
ambientale, proposte per  la  riduzione  dei  sussidi  ambientalmente
dannosi. 
      3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta
la partecipazione  del  Ministro,  per  il  tramite  dell'Ufficio  di
Gabinetto,  al  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), alla cabina di  regia  "Strategia  Italia"  di  cui
all'articolo  40  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e
agli altri comitati interministeriali  comunque  denominati  operanti
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   assicurando,
altresi',  il  collegamento  con  il   Nucleo   di   consulenza   per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS);  elabora,  in  raccordo  con  l'Ufficio  di
Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e  finanza  (DEF)  sui
temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di  riforma
(PNR)  e  gli  altri  atti  strategici  nazionali;  sovrintende  alle
politiche  di  coesione,  agli  strumenti  finanziari  europei,  alla
programmazione regionale unitaria e ad ogni altro  fondo  europeo  di
competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio,  il
controllo e la risoluzione delle situazioni  di  crisi  ed  emergenza
ambientale  a  contenuto  trasversale  ed   interdirezionale,   fermo
restando  le  azioni  di  primo  intervento  poste  in  essere  dalle
competenti direzioni.»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le lettere f) e g) sono soppresse; 
      2) alla lettera h) le parole «, tra cui le  convenzioni  e  gli
accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo
di Cartagena sulla biosicurezza» sono soppresse; 
    e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «(Direzione
generale per il patrimonio naturalistico)»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) le parole «ed il mare» sono soppresse; 
        2.2) la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  aree
protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000  e
promozione delle zone economiche ambientali;»; 
        2.3) alla lettera c) le parole «terrestre, montana e  marina»
sono sostituite dalle seguenti «terrestre e  montana  e  dei  servizi
ecosistemici»; 
        2.4) alla lettera d) le parole «e marine» sono soppresse; 
        2.5)  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «f)
applicazione della normativa in  materia  di  prodotti  fitosanitari,
sostanze chimiche pericolose  e  biocidi,  di  intesa  con  le  altre
amministrazioni competenti;»; 
        2.6)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «g)
biosicurezza  e  biotecnologie,   ed   autorizzazioni   all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati  (OGM)
e all'immissione sul mercato  di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche
potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'»; 
        2.7) alla lettera h) le parole «e marino» sono soppresse; 
        2.8) alla  lettera  i)  le  parole  «la  Convenzione  per  la
protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per  la
conservazione dei cetacei nel  Mediterraneo»  sono  sostituite  dalle
seguenti «le convenzioni e gli accordi internazionali in  materia  di
prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza»; 
    f) dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 6-bis (Direzione generale per il mare e le coste).  -  1.
La Direzione generale per il mare e  la  difesa  costiera  svolge  le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
        a) aree marine protette e siti marini  e  litoranei  di  Rete
Natura 2000; 
        b) tutela e  promozione  della  biodiversita'  marina,  degli
ecosistemi  marini,  fauna  e  flora  costiere  e  marine,  anche  in
collaborazione  con  la  Direzione   generale   per   il   patrimonio
naturalistico,  in  coerenza  con  la  Strategia  nazionale  per   la
biodiversita'; 
        c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione
integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione  della
strategia marina e pianificazione spaziale marittima; 
        d) difesa del  mare  dagli  inquinamenti,  anche  potenziali,
prodotti dalle attivita' economiche  marittime  e  portuali  o  dalle
piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti  conseguenti
all'esecuzione degli interventi; 
        e) politiche per il  contrasto  all'inquinamento  atmosferico
prodotto dalle attivita' marittime e  portuali  e  per  la  riduzione
della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il  clima,
l'energia e l'aria; 
        f)  promozione  della  cultura  del  mare  e  del  patrimonio
connesso;  avvio  e  sviluppo  della   marittimita'   e   portualita'
partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero; 
        g) attivita' unionale  ed  internazionale  nelle  materie  di
competenza  tra  cui  la  Convenzione  per  la  protezione  del   Mar
Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la  conservazione  dei
cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.»; 
    g) all'articolo 10, comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo le parole «legge  7  giugno  2000,  n.
150», sono aggiunte le seguenti: «,  procedimenti  di  riconoscimento
delle associazioni ambientaliste  ai  sensi  dell'articolo  13  della
legge  8  luglio  1986,  n.  349,   verificando   periodicamente   il
mantenimento dei requisiti previsti;»; 
      2) alla lettera c) le parole «il Segretariato generale e»  sono
soppresse; 
      3) alla lettera e) le parole «e supporto al Segretario generale
per gli adempimenti in materia di trasparenza» sono sostituite  dalle
seguenti:  «;  supporto  al  responsabile  della  prevenzione   della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche  ai  sensi
del regolamento (UE) 2016/679  e  supporto  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro,  ai  Dipartimenti  e  alle   direzioni
generali per gli adempimenti in materia di trasparenza»; 
      4) alla lettera g) le parole  «gestione  della  Centrale  Unica
delle  gare  e  degli  acquisti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero»; 
      5) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «gestione  dei
processi collegati al sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance organizzativa e individuale e gestione  del  ciclo  della
performance,  compresa  la  redazione  dei  relativi  documenti,   in
funzione di  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;»; 
      6) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
        «l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA  e  alle
societa' in house per il perseguimento dei compiti  istituzionali  ed
esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del  controllo  analogo  sulle
attivita'  delle  societa'  in-house  del  Ministero  determinando  i
criteri del suddetto controllo; 
        l-ter)  educazione  e  formazione  ambientale,  comunicazione
istituzionale e  informazione  ambientale,  redazione  del  piano  di
comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7  giugno
2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»; 
    h)  all'articolo  11,  comma  1,  le  parole  «Il   Corpo   delle
capitanerie di porto -  Guardia  costiera  dipende»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le capitanerie di porto dipendono»; 
    i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le  parole  «comma  2,»  sono  sostituite  dalle
seguenti «commi 2, 4 e 4-bis»; 
      2) il comma 2 e' soppresso; 
    l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, dopo  le  parole  «supporto  istruttorio»,  sono
inserite le seguenti: «dei dipartimenti e»; 
      2) al comma 6,  le  parole  «dal  segretariato  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai dipartimenti»; 
    m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2,  dopo  la  parola  «agenda»,  sono  inserite  le
seguenti:  «,  le  attivita'   inerenti   al   cerimoniale   e   alle
onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei
diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle  relative
medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
1989, n. 406»; 
      2) al comma 4, dopo le parole «raccordo con», sono inserite  le
seguenti: «i dipartimenti e»; 
      3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Capo della segreteria tecnica  presiede  la  Consulta  nazionale  per
l'informazione territoriale ed ambientale  di  cui  all'articolo  11,
comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.»; 
    n) all'articolo 24, comma  2,  dopo  la  parola  «giuridici»,  e'
aggiunta la seguente «, scientifici»; 
    o) all'articolo  25  le  parole  «Segretario  generale»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Capo dipartimento», e, al
comma 6, dopo la parola «giuridici», sono  aggiunte  le  seguenti  «,
scientifici»; 
    p)  all'articolo  26,  comma  3,  dopo   le   parole   «strutture
riorganizzate,» sono aggiunte le  seguenti:  «sono  fatti  salvi  gli
incarichi conferiti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e»; 
    q) la tabella  A  e'  sostituita  dalla  tabella  A  allegata  al
presente decreto. 
  2. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, ove relativi a  strutture  soppresse
dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  19  giugno
2019,  n.  97,  decadono  con  la  conclusione  delle  procedure   di
conferimento dei  nuovi  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque,  entro  il  31
dicembre 2019. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 6 novembre 2019 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3553 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del presidente  della  repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          1989, n. 406 (Regolamento concernente il  conferimento  dei
          diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle
          relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          dicembre 1989, n. 299. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del  rendiconto  generale  dello  Stato)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.  279  -  S.O.  n.
          166: 
                «Art.   3.   (Gestione   del    bilancio).    -    1.
          Contestualmente  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
          approvazione del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  con  proprio
          decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
          provvede a ripartire le  unita'  previsionali  di  base  in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 
                2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
                3.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
                4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,
          su  proposta  del  dirigente  generale  responsabile,   con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
          1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: 
                «Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni).
          - 1. e' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                  c-bis)  politiche  di  promozione  per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                  c-ter) coordinamento delle misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale. 
                Art. 36. (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
                1-bis. Nei processi di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio. 
                Art. 37. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'art. 35 del presente decreto. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'art. 11. 
                Art. 38 (Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici). - 1. e' istituita l'agenzia per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
                2.  L'agenzia  svolge  i  compiti  e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
                3.  All'agenzia  sono  trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
                4.  Lo  statuto  dell'Agenzia,   emanato   ai   sensi
          dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio
          federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente,  con  funzioni  consultive   nei
          confronti del direttore generale e del comitato  direttivo.
          Lo statuto prevede altresi' che il comitato  direttivo  sia
          composto di  quattro  membri,  di  cui  due  designati  dal
          Ministero dell'ambiente e due  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Lo  statuto
          disciplina  inoltre  le  funzioni  e  le  competenze  degli
          organismi sopra indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito
          delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5,  e  1,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994, n. 61. 
                5.  Sono  soppressi  l'agenzia   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  i  servizi  tecnici   nazionali
          istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri.
          Il relativo personale e le relative risorse sono  assegnate
          all'agenzia. 
                Art. 39.  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge in particolare, le funzioni concernenti: 
                  a)  la  protezione  dell'ambiente,  come   definite
          dall'art. 1 del decreto legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
          convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le
          altre  assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto   del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  b) il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  nonche'  ogni  altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art.  88
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
          dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
          comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del  Registro
          italiano dighe - RID. 
                Art.  40.  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,
          12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'art. 1-ter, 2 e  2-ter  del  decreto  legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  503,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 dicembre 2006, n. 299: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                503. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture,   e'   autorizzato   a   procedere,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, alla trasformazione della SOGESID  Spa,  al
          fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita'  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, anche  procedendo  a  tale  scopo  alla  fusione  per
          incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi  di
          diritto  pubblico  che  svolgono  attivita'  nel   medesimo
          settore della SOGESID Spa. 
                (Omissis)». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio  2007  n.
          158 - S. O. n. 157. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre  2009
          - S.O. n. 197. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea INSPIRE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n.
          265 - S.O. n. 265. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 gennaio 2013 n. 3. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5  aprile  2013  n.
          80. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  7,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per  il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72: 
                «Art.  10.  (Misure  straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
                7. Ai fini delle  attivita'  di  coordinamento  delle
          fasi relative  alla  programmazione  e  alla  realizzazione
          degli interventi di cui  al  comma  1,  fermo  restando  il
          numero degli uffici dirigenziali di livello generale e  non
          generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art.  17,  comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'
          trasformato  in  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  pertanto,
          l'Ispettorato e'  soppresso.  Conseguentemente,  al  citato
          art. 17, comma 2, del decreto-legge  n.  195  del  2009  le
          parole  da:  «le  proprie  strutture  anche  vigilate»   a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno  2016  n.
          132. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 luglio 2016 n. 166. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127  (Norme
          per il riordino della disciplina in materia  di  conferenza
          di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7  agosto
          2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
          luglio 2016 n. 162. 
              - Il decreto legislativo decreto legislativo 19  agosto
          2016, n. 177 (Disposizioni in materia di  razionalizzazione
          delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento   del   Corpo
          forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2016
          n. 213. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita')  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188: 
                «Art. 2. (Riordino  delle  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui  al
          comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole da: "presso la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa"; 
                  b) al comma  2,  le  parole:  ",  su  proposta  del
          Ministro per la  coesione  territoriale,"  sono  sostituite
          dalle seguenti: ", sulla proposta del Ministro delegato per
          il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza
          del Consiglio dei ministri" a  "Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare"  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   "un   rappresentante   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo"; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.". 
                3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri.  All'art.  7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole «di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il  comma  9  e'
          abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, le parole: "della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il  dissesto
          idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
          idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto
          dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono  sostituite
          dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, sulla  base  di  un  accordo  di
          programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare" e  le  parole:  "d'intesa
          con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "d'intesa  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 35, comma 2, dopo la  lettera  c)  sono
          inserite le seguenti: "c-bis) politiche di  promozione  per
          l'economia circolare  e  l'uso  efficiente  delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati;"; 
                  b) all'art.  37,  comma  1,  le  parole:  «,  comma
          5-bis,» sono soppresse. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
                6. Le risorse di cui al comma 5, gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad
          adeguare   le   strutture   organizzative   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
                «Art.   4-bis.    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              -  Il  decreto-legge  28  settembre   2018,   n.   109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   recante
          disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la  sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  19
          novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  137  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302  -  S.O.  n.
          62: 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di  entrata  e  di  spesa  e  altre   disposizioni.   Fondi
          speciali). - (Omissis). 
                317.  Al  fine  di  potenziare   l'attuazione   delle
          politiche  ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  dell'ambiente,  anche  allo  scopo   di   prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          e'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva
          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di
          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo
          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento
          nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno  2021,  fino
          al 50 per cento  nell'anno  2022,  fino  al  70  per  cento
          nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno  2024,  avendo
          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per
          le medesime attivita', nell'anno 2018.  Per  gli  anni  dal
          2019 al 2024, le risorse derivanti  dalla  riduzione  delle
          convenzioni  di  cui  al  periodo  precedente,  annualmente
          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite
          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2025,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che
          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di
          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad
          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.914.650  per
          l'anno  2020  e  ad  euro  19.138.450  annui  a   decorrere
          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del
          comma 298 del presente articolo. Per lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al
          relativo onere si provvede mediante utilizzo del  Fondo  da
          ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
          esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19   giugno   2019,   n.   97,   recante   regolamento   di
          organizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance e  degli  Uffici  di  diretta
          collaborazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
          28 agosto 2019, n. 201. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  21
          settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il
          trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, nonche' per la rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
          dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21-9-2019, n. 222: 
                «Art. 5. (Organizzazione del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'art. 37
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma  1
          e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in
          dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
          presente decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'art. 35 del presente  decreto.".  Al  fine  di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del  Ministero,  con  riferimento  agli
          adeguamenti  conseguenti  alle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo, entro quarantacinque giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
          organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di  diretta
          collaborazione, puo' essere adottato con  le  modalita'  di
          cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 97.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          come modificato dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
          decreto: 
                «Art. 2. (Organizzazione). -  1.  Il  Ministero,  per
          l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
          in: 
                  a) due dipartimenti e otto direzioni generali; 
                  b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
                2.  I  Dipartimenti  assumono  la  denominazione   di
          Dipartimento per il personale, la natura, il  territorio  e
          il  Mediterraneo  (DiPENT)  e  di   Dipartimento   per   la
          transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI). 
                3. Il Dipartimento per il personale,  la  natura,  il
          territorio e il Mediterraneo  (DiPENT)  e'  articolato  nei
          seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
                  a)   Direzione   generale   per    il    patrimonio
          naturalistico (PNA); 
                  b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC); 
                  c) Direzione generale per la sicurezza del suolo  e
          dell'acqua (SuA); 
                  d)   Direzione   generale   delle   politiche   per
          l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP). 
                3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e
          gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato  nei  seguenti
          quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
                  a)  Direzione  generale  per  l'economia  circolare
          (ECi); 
                  b) Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e
          l'aria (ClEA); 
                  c) Direzione generale per la crescita sostenibile e
          la qualita' dello sviluppo (CreSS); 
                  d) Direzione generale per il risanamento ambientale
          (RiA). 
                3-ter. I Capi dei Dipartimenti  dai  quali  dipendono
          funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
          dirigenziale  generale,  in   cui   si   articola   ciascun
          dipartimento, svolgono compiti di coordinamento,  direzione
          e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
          compresi nel Dipartimento  e  sono  responsabili,  a  norma
          dell'art. 5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e dell'art. 21  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,   dei   risultati   complessivamente
          raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.  Essi
          svolgono i compiti  previsti  dall'art.  5,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999,  e  provvedono,
          in  particolare,  all'assegnazione  delle  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili  agli  uffici   di
          livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai
          fini del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
          gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura
          la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello
          svolgimento delle funzioni;  rappresenta  unitariamente  il
          dipartimento nelle  relazioni  con  l'esterno,  curando  lo
          sviluppo della collaborazione operativa  fra  le  strutture
          dipartimentali e  le  altre  amministrazioni  ed  enti  del
          settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio  di
          Gabinetto, il  supporto  istituzionale  alle  funzioni  del
          Ministro. 
                3-quater.  I  Capi  dei  Dipartimenti  assicurano  il
          coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante  la
          convocazione della  Conferenza  dei  Dipartimenti  e  delle
          Direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione  e  il
          coordinamento  di  gruppi  di  lavoro  temporaneo  per   la
          trattazione di questioni specifiche o per il  perseguimento
          di particolari obiettivi che necessitano  del  concorso  di
          entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali. 
                4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le
          funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni  altra
          funzione attribuita al Ministero dalla  vigente  normativa,
          coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione  del
          Ministro, ivi incluse: 
                  a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso,
          nelle materie di rispettiva competenza; 
                  b) la formulazione di proposte,  nelle  materie  di
          rispettiva competenza, per la partecipazione del  Ministero
          alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari,  le
          politiche  di   coesione,   la   programmazione   regionale
          unitaria, nonche' la gestione dei piani  e  dei  rispettivi
          fondi assegnati; 
                  c)  la  formulazione  di  proposte  concernenti  la
          ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive
          competenze; 
                  d) la cura dei rapporti con gli uffici  dell'Unione
          europea  per  le  fasi  ascendente  e   discendente   della
          formazione  del  diritto  dell'Unione  europea  e  con  gli
          organismi  internazionali  nelle  materie   di   competenza
          secondo le direttive  dell'organo  di  direzione  politica,
          informando,  sia   preventivamente   sia   successivamente,
          l'Ufficio di  Gabinetto  dell'attivita'  svolta,  anche  in
          merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti  avviati,
          in  corso  di  svolgimento  o  conclusi,  con  soggetti   o
          organismi  pubblici  o  privati  di  altri  Stati,  e  alle
          iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale  anche
          solo potenziali o che possano condurre alla  sottoscrizione
          di convenzioni, accordi, trattati  o  altri  atti  analoghi
          comunque denominati; 
                  e) la cura dell'informazione e della  comunicazione
          ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli
          Uffici di diretta collaborazione. 
                5. I Dipartimenti e  le  direzioni  generali  possono
          stipulare convenzioni e  accordi  con  istituti  superiori,
          organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato,  enti
          pubblici  specializzati  operanti  a   livello   nazionale,
          universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi
          dell'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,
          dandone preventiva informazione al Ministro, anche al  fine
          di assicurare l'unitarieta'  e  l'economicita'  dell'azione
          dell'amministrazione. 
                6.  Il   Ministero   si   avvale,   per   i   compiti
          istituzionali e  le  attivita'  tecnico-scientifiche  e  di
          controllo ambientale di interesse nazionale,  dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          di cui all'art. 28 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
                7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa'  in
          house per le attivita' strumentali alle finalita'  ed  alle
          attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto  dei
          requisiti richiesti dalla normativa e dalla  giurisprudenza
          comunitaria e nazionale per la gestione in  house  e  fermo
          restando le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  317,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                8. All'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle  risorse  gia'
          disponibili, senza nuovi e maggiori oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          come sostituito dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto: 
                «Art. 3. (Dipartimento per il personale,  la  natura,
          il territorio e il Mediterraneo).- 1. Il  Dipartimento  per
          il personale, la natura, il territorio  e  il  Mediterraneo
          cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3-ter, le competenze  del
          Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico
          e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonche'
          delle  politiche  per  l'innovazione,  il  personale  e  la
          partecipazione. 
                2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura,  nelle
          materie  di  spettanza  del  Ministero,  fatte   salve   le
          specifiche competenze attribuite  al  Dipartimento  per  la
          transizione  ecologica  e  gli   investimenti   verdi,   le
          competenze in materia di: aree protette terrestri,  inclusi
          i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000;  la  salvaguardia
          nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela  della
          biodiversita', della flora e  della  fauna  e  dei  servizi
          ecosistemici; valorizzazione  dei  patrimoni  naturalistici
          materiali e immateriali; promozione delle  zone  economiche
          ambientali; riduzione  dei  rischi  derivanti  da  prodotti
          chimici e OGM; difesa del mare e  delle  coste;  protezione
          degli  ecosistemi  marini  e  costieri;  attuazione   della
          Strategia marina e della Convenzione di Barcellona  per  il
          Mar  Mediterraneo;   pianificazione   spaziale   marittima;
          coordinamento delle  Autorita'  di  bacino;  prevenzione  e
          mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa  del  suolo;
          promozione delle politiche per l'acqua quale  bene  comune;
          tutela delle risorse  idriche;  innovazione  tecnologica  e
          digitalizzazione; relazioni con il pubblico e  informazione
          ambientale;   benessere   organizzativo,    formazione    e
          qualificazione  del  personale;   relazioni   sindacali   e
          contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica. 
                3.  Il  Dipartimento,  altresi',  cura  le  tematiche
          dell'educazione    e    della    formazione     ambientale,
          dell'informazione   ambientale   e   della    comunicazione
          istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita'
          svolte  dalle  Direzioni  nelle   materie   di   rispettiva
          competenza;  la  raccolta,  in  raccordo  con   l'ISPRA   e
          l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),   di   dati
          statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per  la
          presentazione della  Relazione  sullo  stato  dell'ambiente
          nelle materie di competenza;  la  vigilanza  nei  confronti
          dell'ISPRA e  il  controllo  analogo  nei  confronti  delle
          societa'  in-house  determinandone  i  criteri,  nonche'  i
          procedimenti  di  riconoscimento  e   di   verifica   delle
          associazioni ambientaliste  ai  sensi  dell'art.  13  della
          legge 8 luglio 1986 n. 349. 
              4. Nelle materie di propria competenza il  Dipartimento
          supporta la partecipazione del  Ministro,  per  il  tramite
          dell'ufficio di Gabinetto,  al  Comitato  interministeriale
          per la programmazione  economica  (CIPE),  alla  cabina  di
          regia  «Strategia  Italia»   di   cui   all'art.   40   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre,  n.  130,  e  agli
          altri  comitati  interministeriali,  comunque   denominati,
          operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          assicurando, altresi', il collegamento  con  il  Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'   (NARS);
          elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato
          al Documento di  economia  e  finanza  (DEF)  sui  temi  di
          competenza  del  Ministero,  del  Programma  Nazionale   di
          Riforma  (PNR)  e  gli  altri  atti  strategici  nazionali;
          sovrintende alle definizione delle politiche  di  coesione,
          agli  strumenti  finanziari  europei,  alla  programmazione
          regionale unitaria e alla  gestione  di  ogni  altro  fondo
          europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per
          il  monitoraggio,  il  controllo  e  la  risoluzione  delle
          situazioni di crisi e di emergenza ambientale  a  contenuto
          trasversale ed interdirezionale, ferme restando  le  azioni
          di  primo  intervento  poste  in  essere  dalle  competenti
          direzioni.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del
          2019, introdotto dal comma  1,  lettera  c),  del  presente
          decreto: 
                «Art.  3-bis.  (Dipartimento   per   la   transizione
          ecologica e gli investimenti verdi). - 1.  Il  Dipartimento
          per la transizione ecologica e gli investimenti verdi cura,
          ai sensi  dell'art.  2,  comma  3-ter,  le  competenze  del
          Ministero in materia di economia  circolare,  contrasto  ai
          cambiamenti    climatici,    efficientemente    energetico,
          miglioramento   della   qualita'   dell'aria   e   sviluppo
          sostenibile,   cooperazione   internazionale    ambientale,
          valutazione e autorizzazione ambientale  e  di  risanamento
          ambientale. 
                2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura,  nelle
          materie  di  spettanza  del  Ministero,  fatte   salve   le
          specifiche competenze attribuite  al  Dipartimento  per  il
          personale, la natura, il territorio e il  Mediterraneo,  le
          competenze in materia  di:  politiche  per  la  transizione
          ecologica e l'economia circolare, e la  gestione  integrata
          del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e
          adattamento    ai    cambiamenti    climatici;    mobilita'
          sostenibile; azioni internazionali  per  il  contrasto  dei
          cambiamenti  climatici,  efficienza   energetica,   energie
          rinnovabili,  qualita'  dell'aria,  politiche  di  sviluppo
          sostenibile a livello nazionale e internazionale,  qualita'
          ambientale, valutazione  ambientale,  rischio  rilevante  e
          autorizzazioni ambientali; individuazione  e  gestione  dei
          siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale  e
          azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre  dei
          fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del  danno
          ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi
          comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte
          per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. 
              3. Nelle materie di propria competenza il  Dipartimento
          supporta la partecipazione del  Ministro,  per  il  tramite
          dell'ufficio di Gabinetto,  al  Comitato  interministeriale
          per la programmazione  economica  (CIPE),  alla  cabina  di
          regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40  della  decreto
          legge  28  settembre  2018,   n.   109,   convertito   con,
          modificazioni dalla, legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli
          altri  comitati   interministeriali   comunque   denominati
          operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          assicurando, altresi', il collegamento  con  il  Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'   (NARS);
          elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato
          al Documento di  economia  e  finanza  (DEF)  sui  temi  di
          competenza  del  Ministero,  del  Programma  Nazionale   di
          Riforma  (PNR)  e  gli  altri  atti  strategici  nazionali;
          sovrintende alle  politiche  di  coesione,  agli  strumenti
          finanziari europei, alla programmazione regionale  unitaria
          e ad ogni altro fondo europeo di competenza del  Ministero;
          coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo  e  la
          risoluzione  delle  situazioni  di   crisi   ed   emergenza
          ambientale a  contenuto  trasversale  ed  interdirezionale,
          fermo restando le  azioni  di  primo  intervento  poste  in
          essere dalle competenti direzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          come modificato dal  comma  1,  lettera  d),  del  presente
          decreto: 
                «Art.   4.   (Direzione   generale   per   l'economia
          circolare). -  1.  La  Direzione  generale  per  l'economia
          circolare svolge le funzioni attribuite  al  Ministero  nei
          seguenti ambiti: 
                  a) promozione delle politiche  per  la  transizione
          ecologica e l'economia circolare; 
                  b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti  e  dei
          programmi plastic free e rifiuti zero; 
                  c) pianificazione, tracciabilita' e  vigilanza  sul
          ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e
          attuazione dei piani regionali  di  gestione  dei  rifiuti,
          anche   avvalendosi   dell'Albo   nazionale   dei   gestori
          ambientali; 
                  d) attuazione ed implementazione  del  sistema  dei
          criteri ambientali minimi  (CAM);  politiche  integrate  di
          prodotto e di eco-sostenibilita' dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»); 
                  e)   individuazione,    in    raccordo    con    le
          amministrazioni  competenti,  di  misure  per  la  corretta
          gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile  nucleare
          esaurito,  anche  in  attuazione  del  relativo   Programma
          Nazionale,  nonche'  per  la   protezione   da   radiazioni
          ionizzanti ad essi collegate; 
                  h)  attivita'  unionale  ed  internazionale   nelle
          materie di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          come modificato dal  comma  1,  lettera  e),  del  presente
          decreto: 
                «Art.  6.  (Direzione  generale  per  il   patrimonio
          naturalistico).  -  1.  La  Direzione   generale   per   il
          patrimonio naturalistico svolge le funzioni  di  competenza
          del Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a) aree protette terresti e montane e relativi siti
          della Rete Natura 2000 e promozione delle  zone  economiche
          ambientali; 
                  b) politiche di tutela per la  montagna  e  per  il
          verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
          nonche',  per  i  profili  di  competenza,   pianificazione
          paesaggistica; 
                  c) tutela e promozione del capitale naturale, della
          diversita' bioculturale e della biodiversita'  terrestre  e
          montana  e  dei  servizi  ecosistemici,  anche  per  quanto
          concerne  la  predisposizione   e   l'aggiornamento   della
          Strategia nazionale per la biodiversita'; 
                  d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie  di
          flora e  fauna  terrestri  con  particolare  riguardo  alla
          tutela delle foreste  e  alla  gestione  sostenibile  degli
          ecosistemi forestali; 
                  e) attuazione, per i profili di  competenza,  delle
          Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972  e
          sul patrimonio immateriale  del  2003,  del  Programma  MAB
          (Uomo  e  Biosfera)  e  degli  altri  programmi  e  accordi
          internazionali per la tutela, promozione  e  valorizzazione
          dei patrimoni naturalistici e  delle  tradizioni  connesse,
          anche mediante la realizzazione di iniziative  di  supporto
          ai territori; 
                  f)  applicazione  della  normativa  in  materia  di
          prodotti  fitosanitari,  sostanze  chimiche  pericolose   e
          biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti; 
                  g) biosicurezza e biotecnologie, ed  autorizzazioni
          all'emissione   deliberata   nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato
          di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche  potenziali   sugli
          ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; 
                  h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale
          in ambito terrestre; 
                  i)  attivita'  unionale  ed  internazionale   nelle
          materie di competenza tra cui la Convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione  (CITES),  la   Convenzione   sulla   diversita'
          biologica   (CBD),   le   convenzioni   e    gli    accordi
          internazionali  in  materia  di  prodotti  chimici   e   il
          Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la  Convenzione
          sulla conservazione delle specie migratrici.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera g), del presente decreto: 
                «Art. 10.  (Direzione  generale  per  il  mare  e  le
          coste). - 1. La  Direzione  generale  delle  politiche  per
          l'innovazione, il personale e la partecipazione  svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a)   coordinamento   dei   processi   partecipativi
          comunque  denominati  del  Ministero   e   gestione   delle
          attivita'  in  tema  di  accesso  civico  generalizzato   e
          attuazione della Convenzione di  Aarhus;  organizzazione  e
          gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'art.  8
          della  legge  7  giugno  2000,  n.  150;  procedimenti   di
          riconoscimento delle associazioni  ambientaliste  ai  sensi
          dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando
          periodicamente  il  mantenimento  dei  relativi   requisiti
          previsti; 
                  b)   innovazione   tecnologica,   digitalizzazione,
          informatizzazione dei sistemi, organizzazione  unificata  e
          condivisa del sistema  informativo  del  Ministero,  e  dei
          necessari   strumenti   a   presidio   della    trasparenza
          amministrativa, della  sicurezza  informatica,  e  relativa
          attuazione; 
                  c) gestione ed implementazione  del  sito  internet
          del Ministero in stretto coordinamento con  gli  uffici  di
          diretta  collaborazione  del  Ministro;   funzionamento   e
          sviluppo dei sistemi per  l'informazione  geografica  e  la
          geolocalizzazione;  assolvimento   dei   compiti   connessi
          all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di
          competenza del Ministero, del  codice  dell'amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          e politiche per la transizione digitale; 
                  d)  esercizio  dei  compiti  di  cui   al   decreto
          legislativo 18 maggio 2018,  n.  65,  di  attuazione  della
          direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di  competenza,  in
          raccordo  con  l'Organo  centrale  di   sicurezza   ed   in
          collaborazione con la Direzione generale per  la  sicurezza
          del suolo e dell'acqua; 
                  e)  affari  generali,  reclutamento   e   concorsi,
          riqualificazione   ed   aggiornamento   professionale   del
          personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico
          del personale e  dei  componenti  degli  organi  collegiali
          operanti presso il Ministero, e  tenuta  dei  ruoli,  della
          matricola e dei fascicoli personali della dirigenza  e  del
          personale non dirigenziale; protezione dei  dati  personali
          anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;  supporto  al
          responsabile   della   prevenzione   della   corruzione   e
          trasparenza ai sensi dell'art. 1  della  legge  6  novembre
          2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai  sensi
          del regolamento (UE) 2016/679 e  supporto  agli  Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle
          Direzioni  Generali  per  gli  adempimenti  in  materia  di
          trasparenza; 
                  f)   politiche   e   azioni   per   il    benessere
          organizzativo  e  la  formazione  attiva   del   personale;
          relazioni  sindacali;  politiche  e  azioni  per  le   pari
          opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e
          gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico  di  garanzia»
          di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione; 
                  g) amministrazione e manutenzione degli  spazi  del
          Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della  sede
          del Ministero; consulenza per le gare e  gli  acquisti  del
          Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali  e
          ufficio del consegnatario; 
                  h) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di
          tutte le  funzioni  connesse  alla  prevenzione,  igiene  e
          sicurezza dei luoghi di lavoro nonche'  alla  tutela  della
          salute dei lavoratori secondo quanto previsto  dal  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse; 
                  i) gestione del contenzioso relativo al  personale;
          cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio
          per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  l) gestione dei processi collegati  al  sistema  di
          misurazione e valutazione della performance organizzativa e
          individuale  e  gestione  del  ciclo   della   performance,
          compresa la redazione dei relativi documenti,  in  funzione
          di supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del
          Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione; 
                  l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA
          e alle societa' in house per il perseguimento  dei  compiti
          istituzionali, ed esercizio della  vigilanza  sull'ISPRA  e
          del controllo analogo sulle  attivita'  delle  societa'  in
          house del Ministero, determinando i  criteri  del  suddetto
          controllo; 
              l-ter)    educazione    e    formazione     ambientale,
          comunicazione  istituzionale  e  informazione   ambientale,
          redazione del  piano  di  comunicazione  annuale  ai  sensi
          dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo
          con gli Uffici di diretta collaborazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera h), del presente decreto: 
                «Art.  11.  (Organismi  di   supporto).   -   1.   Le
          capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero
          ai sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,
          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  dell'art.
          135  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,
          esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
          tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero
          opera, ai sensi dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n.
          179, il reparto ambientale marino. 
                2. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  al
          Ministero,  il  Ministro  si  avvale,  ai  sensi  dell'art.
          174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  del
          Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
          dell'Arma dei Carabinieri, nonche' del Comando  Carabinieri
          per la tutela ambientale, posto alla dipendenza  funzionale
          del Ministro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, oltre  che  dei  reparti  delle  altre
          forze  di   polizia,   previa   intesa   con   i   Ministri
          competenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera i), del presente decreto: 
                «Art. 16. (Funzioni  e  compiti).  -  1.  L'Organismo
          indipendente di valutazione  della  performance  svolge  le
          funzioni e i compiti di cui all'art. 14, commi 2, 4 e 4-bis
          del decreto legislativo n. 150  del  2009,  ed  ogni  altra
          funzione attribuita dalla legge. 
                2) (Soppresso). 
                3. La validazione della Relazione  sulla  performance
          e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
          premiare il  merito  di  cui  al  Titolo  III  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
                4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo  si
          provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
          legislazione vigente. 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera l), del presente decreto: 
                «Art. 18. (Ufficio di Gabinetto). -  1.  Il  Capo  di
          Gabinetto collabora con il Ministro nello  svolgimento  dei
          propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti
          ai  fini  dell'inoltro  alla  firma  del  Ministro  e   dei
          Sottosegretari di Stato,  coordina  l'intera  attivita'  di
          supporto e tutti gli uffici  di  diretta  collaborazione  i
          quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 279, costituiscono un unico  centro  di  responsabilita'
          della spesa, ed assume ogni utile iniziativa  per  favorire
          il conseguimento degli obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,
          assicurando, nel rispetto del principio di distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e compiti di  gestione,  il  raccordo
          tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
          gestione del Ministero. 
                2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro  fra
          soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,  in
          possesso di capacita' adeguate alle funzioni  da  svolgere,
          avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,   culturali   e
          scientifici ed alle esperienze maturate. 
                3.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il  Capo   di
          Gabinetto per le competenze proprie e per  quelle  delegate
          dal  Ministro   ed   e'   articolato   in   distinte   aree
          amministrative e tecniche, cui sono preposti un  Vice  Capo
          di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di
          Gabinetto, anche provenienti dalle carriere  universitarie,
          delle   Magistrature   o   dell'Avvocatura   dello   Stato.
          L'incarico di vice Capo di Gabinetto con  funzioni  vicarie
          e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
          alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai   titoli
          professionali, culturali e scientifici ed  alle  esperienze
          maturate. 
                4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del  Nucleo
          di  valutazione  degli  atti  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  coordina
          le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi
          di pre-contenzioso, nonche' le attivita' relative alla c.d.
          fase ascendente, sulla base del  supporto  istruttorio  dei
          dipartimenti e  delle  direzioni  generali  competenti  per
          materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo. 
                5.  L'Ufficio  di  Gabinetto,  in  coordinamento  con
          l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza
          tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito
          internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di
          rilevanza politica,  la  partecipazione  del  Ministero  ai
          negoziati, ai processi di  definizione  delle  politiche  e
          della legislazione europea e degli  accordi  internazionali
          in campo ambientale, e al  Comitato  interministeriale  per
          gli affari europei  (CIAE),  verificandone  l'attuazione  a
          livello nazionale e il rispetto degli  impegni  assunti  in
          sede internazionale. 
                6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto  operano  il
          Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
          all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 costituito
          da un coordinatore, individuato nel limite del  contingente
          di  cui  all'art.  24  ,  e  da  referenti  designati   per
          competenza dai dipartimenti  e  dalle  direzioni  generali,
          nonche' l'Organo centrale di sicurezza di  cui  all'art.  8
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6
          novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia
          di  tutela  amministrativa  delle   informazioni   per   la
          sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto
          da personale individuato nel limite del contingente di  cui
          all'art. 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresi'
          il ruolo di autorita' competente  di  cui  all'art.  7  del
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65,  di  attuazione
          della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di  sicurezza  delle
          reti e dei sistemi informativi nell'Unione.  Il  Nucleo  di
          valutazione  e   verifica   degli   investimenti   pubblici
          istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio  1999,
          n. 144 e' posto in posizione di autonomia funzionale presso
          l'Ufficio di Gabinetto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera m), del presente decreto: 
                «Art. 20. (Uffici di segreteria del ministro).  -  1.
          La segreteria opera alle dirette dipendenze del ministro ed
          assicura  il  supporto  all'espletamento  dei  compiti  del
          ministro,  provvedendo  al  coordinamento  degli   impegni,
          nonche'  alla  predisposizione  ed  alla  elaborazione  dei
          materiali per gli  interventi  del  ministro,  mediante  il
          raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. 
                2. Alla segreteria del ministro e' preposto  il  Capo
          della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il  ministro
          negli organismi a cui partecipa, adempie su suo  mandato  a
          compiti specifici, cura l'agenda, le attivita' inerenti  al
          cerimoniale  e  alle  onorificenze,   inclusa   l'attivita'
          istruttoria per il conferimento dei diplomi di  benemerenza
          in materia ambientale e delle relative medaglie di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n.
          406, e la corrispondenza privata del  Ministro,  nonche'  i
          rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici
          e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 
                3. Il Capo della segreteria e' nominato dal ministro,
          fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
          sulla base di un rapporto strettamente fiduciario. 
                4. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto
          tecnico al Ministro per l'elaborazione ed  il  monitoraggio
          delle politiche ambientali,  operando  in  raccordo  con  i
          dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici  di
          diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle
          problematiche da affrontare che in quella  di  elaborazione
          delle decisioni di competenza del ministro. 
                5. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo  della
          segreteria tecnica, nominato  dal  Ministro  tra  soggetti,
          anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso
          di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai
          settori di competenza del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. Il Capo della  segreteria
          tecnica presiede la Consulta nazionale  per  l'informazione
          territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 5, del
          decreto legislativo n. 32 del 2010.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera n), del presente decreto: 
                «Art.  24.  (Personale  degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
          del Ministro di cui all'art.  17,  comma  2,  e'  assegnato
          personale del Ministero o altri dipendenti  pubblici  anche
          in posizione di comando  o  collocamento  fuori  ruolo  nel
          numero massimo di novanta unita', nel rispetto dei  vincoli
          imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
                2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite  del
          10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri
          giuridici,  scientifici  ed  economici  del  Ministro,  con
          contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti
          tra   magistrati,   avvocati,   professori    universitari,
          consiglieri  parlamentari,  dirigenti  pubblici,   nonche',
          entro il limite del 20 per cento, esperti  e  collaboratori
          in possesso di specifiche  esperienze  e  competenze  nella
          materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica
          amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura
          occasionale o con contratto avente ad  oggetto  affidamento
          di incarichi di  studio  o  consulenza  o  altra  attivita'
          professionale di durata non  superiore  alla  scadenza  del
          mandato   del   Ministro,   nel   rispetto   del   criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque  nel
          limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
          le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie
          particolari. 
                3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi
          di supporto a carattere generale necessari per  l'attivita'
          degli  Uffici  di  diretta   collaborazione   puo'   essere
          delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto,
          alla Direzione generale per  le  politiche  del  personale,
          l'innovazione e  la  partecipazione,  con  assegnazione  di
          adeguate risorse finanziarie.  A  dette  attivita'  possono
          essere destinate, dal Direttore  generale  delle  politiche
          per l'innovazione, il personale e  la  partecipazione,  non
          piu' di nove unita' di personale non dirigenziale. 
                4. Alla segreteria del vice ministro, ove nominato, e
          di ciascuno dei Sottosegretari di  Stato  e'  assegnato  un
          contingente di personale nel limite massimo di otto unita',
          di cui un numero non superiore a quattro, compreso il  capo
          della segreteria, scelto anche tra i  dipendenti  di  altre
          amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di  comando   o
          collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone  estranee
          all'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera o), del presente decreto: 
                «Art.  25.   (Trattamento   economico).   -   1.   Ai
          responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di  cui
          al precedente art.  17,  comma  2,  spetta  un  trattamento
          economico onnicomprensivo, determinato con le modalita'  di
          cui all'art. 14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, cosi' articolato: per il Capo  di  Gabinetto,  in
          una voce retributiva di  importo  non  superiore  a  quello
          massimo del trattamento  economico  fondamentale  del  Capo
          dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
          decreto legislativo n. 165 del 2001  ed  in  un  emolumento
          accessorio da fissare in  un  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento accessorio spettante per gli
          incarichi di cui alla citata disposizione,  aumentata  fino
          al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio  legislativo,
          in una voce retributiva di importo non superiore  a  quello
          massimo  del   trattamento   economico   fondamentale   dei
          dirigenti  preposti  ad   ufficio   dirigenziale   generale
          incaricati ai sensi dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento  accessorio
          da fissare in un importo non superiore alla misura  massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali generali del  ministero;  per  il  capo  della
          segreteria tecnica, per il consigliere diplomatico,  per  i
          capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato e per  il
          capo della segreteria del vice ministro, ove  nominato,  in
          una voce retributiva di importo non superiore  alla  misura
          massima  del   trattamento   economico   fondamentale   dei
          dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di  livello  non
          generale ed in un  emolumento  accessorio  di  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali  non
          generali del Ministero. Per  i  dipendenti  pubblici,  tale
          trattamento,  se   piu'   favorevole,   integra,   per   la
          differenza, il trattamento economico in godimento. Ai  capi
          dei    predetti    Uffici,    dipendenti    da    pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento  economico,  e'   corrisposto   un   emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  di
          importo non superiore,  per  il  Capo  di  Gabinetto,  alla
          misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo
          dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
          decreto legislativo n. 165  del  2001,  aumentato  fino  al
          trenta per cento, per  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,
          alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai
          dirigenti di uffici dirigenziali di  livello  generale  del
          Ministero, per il capo della segreteria del  ministro,  per
          il  Capo  della  Segreteria  Tecnica,  per  il  Consigliere
          diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie  dei
          Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria  del
          vice  ministro,   ove   nominato,   alla   misura   massima
          dell'emolumento  accessorio  spettante  ai   dirigenti   di
          livello dirigenziale non generale dello  stesso  Ministero.
          L'emolumento accessorio di cui al  precedente  periodo  non
          puo'  comunque  essere  superiore   alla   misura   massima
          derivante dall'applicazione dell'art. 23-ter, comma 2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                2.  Al  capo  ufficio  stampa  e'   riconosciuto   il
          trattamento  economico  equiparato   a   quello   di   Capo
          Redattore, previsto dal contratto collettivo  nazionale  di
          lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso,
          l'applicazione del comma 4 del presente articolo. 
                3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al
          vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al
          capo  della  segreteria  del  Ministro  e'  corrisposto  un
          trattamento economico, determinato con le modalita' di  cui
          all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001, fondamentale ed accessorio, non  superiore  a  quello
          massimo attribuito  ai  dirigenti  di  seconda  fascia  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino  al
          cinquanta   per   cento,   a   fronte   delle    specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad
          orari  disagevoli,   della   qualita'   della   prestazione
          individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se
          piu' favorevole, integra per la differenza, il  trattamento
          economico in godimento. Ai detti Vice Capi,  dipendenti  da
          pubbliche amministrazioni, che optino per  il  mantenimento
          del  proprio  trattamento  economico,  e'  corrisposto   un
          emolumento accessorio determinato con le modalita'  di  cui
          all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001,  di  importo  non  superiore  alla   misura   massima
          dell'emolumento  accessorio  spettante  ai   dirigenti   di
          seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla
          misura  massima   derivante   dall'applicazione   dell'art.
          23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  comunque
          nel  limite  delle  risorse  disponibili,  a   legislazione
          vigente, per le competenze degli addetti  al  Gabinetto  ed
          alle Segreterie Particolari. 
                4. Ai dirigenti di  seconda  fascia,  assegnati  agli
          Uffici  di  diretta  collaborazione,  e'  corrisposta   una
          retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori
          economici massimi  attribuiti  ai  dirigenti  della  stessa
          fascia del  ministero,  nonche',  in  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
          retribuzione di  risultato,  determinata  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del capo di  Gabinetto,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di  importo
          non superiore all'ottanta per cento della  retribuzione  di
          posizione,  a  fronte  delle   specifiche   responsabilita'
          connesse   all'incarico   attribuito,    della    specifica
          qualificazione posseduta,  della  disponibilita'  ad  orari
          disagevoli, della qualita' della  prestazione  individuale,
          nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
          bilancio. 
                5.  Al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 17,  comma
          2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi
          di reperibilita' e di disponibilita'  ad  orari  disagevoli
          eccedenti  quelli  stabiliti   in   via   ordinaria   dalle
          disposizioni vigenti, nonche' dalle  conseguenti  ulteriori
          prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta
          un'indennita'   accessoria   di   diretta    collaborazione
          sostitutiva   degli   istituti   retributivi    finalizzati
          all'incentivazione della produttivita' ed al  miglioramento
          dei   servizi.   In   attesa   di   specifica    disciplina
          contrattuale, la  misura  dell'indennita'  e'  determinata,
          senza  aggravi  di  spesa,   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del  2001,  come  richiamato  dall'art.   7   del   decreto
          legislativo n. 300 del 1999. 
                6. Ai consiglieri economici, scientifici e  giuridici
          del Ministro  di  cui  all'art.  24,  comma  2,  spetta  un
          trattamento   economico   omnicomprensivo   massimo    pari
          all'indennita' massima di diretta collaborazione maggiorata
          del  20  per  cento  nel  limite  delle  disponibilita'  di
          bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di  cui  all'art.
          24,   comma   2,   spetta    un    trattamento    economico
          omnicomprensivo   determinato   con   apposito    contratto
          individuale, da stipularsi  con  il  Capo  dell'Ufficio  di
          Gabinetto,  nel  rispetto   dei   vincoli   imposti   dagli
          stanziamenti di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97  del  2019,
          introdotto dal comma 1, lettera p), del presente decreto: 
                «Art. 26. (Norme transitorie, finali ed abrogazioni).
          - 1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          e' abrogato il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 10 luglio 2014, n. 142. 
                2.  Fino  alla   definizione   delle   procedure   di
          conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia
          relativi alla nuova organizzazione del  Ministero,  ciascun
          nuovo ufficio di livello dirigenziale  generale  si  avvale
          dei preesistenti uffici dirigenziali. 
                3. Ferma l'applicazione dell'art. 2, comma  8,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate,  sono
          fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in
          vigore  del  presente  regolamento  e  la  decadenza  dagli
          incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette
          strutture si verifica con la conclusione delle procedure di
          conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di
          diretta collaborazione  cessano  di  avere  efficacia  alla
          scadenza dei mandati, rispettivamente,  del  ministro,  del
          vice ministro, o dei Sottosegretari di Stato che  li  hanno
          attribuiti, e possono essere da essi revocati in  qualsiasi
          momento. 
                5. I contratti di cui  all'art.  24,  gia'  stipulati
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          continuano a  produrre  effetti  fino  alla  loro  naturale
          scadenza, salvo revoca. 
                6. Dall'attuazione  del  presente  provvedimento  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio  e  del  mare  provvede  all'attuazione  del
          presente provvedimento  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente sul proprio  bilancio  e  con  le  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 317, della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145. 
                9. Dall'attuazione  del  presente  provvedimento  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato.».