IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
                                  E 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267,  il  quale  prevede  che  gli  enti  locali  con  popolazione
inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  tenere  la  contabilita'
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019; 
  Visto l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, il quale prevede  che  gli  enti  che  rinviano  la  contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019
redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'  semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte
formulate  dalla  Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 2 ottobre 2019; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui l'art. 15-quater,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  che
rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con   riferimento
all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una   situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  con
modalita' semplificate definite dall'allegato A al presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 novembre 2019 
 
                 Il Ragioniere generale dello Stato 
                              Mazzotta 
 
                      Il Capo del Dipartimento 
                per gli affari interni e territoriali 
                              Belgiorno 
 
                      Il Capo del Dipartimento 
               per gli affari regionali e le autonomie 
                               Grande