IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee ed internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia
di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Considerato che  alla  Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale
(DISR) compete, tra  l'altro,  la  gestione  delle  misure  di  aiuto
nazionali  per  incentivare  la  stipula  di  contratti  assicurativi
agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e
le  strutture  aziendali,  i  rischi  parassitari  sulle   produzioni
vegetali, le malattie epizootiche e  lo  smaltimento  delle  carcasse
negli allevamenti  zootecnici,  supportata  in  tale  funzione  dagli
uffici competenti per materia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, con
il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima
fascia, l'incarico di direttore  generale  della  Direzione  generale
dello sviluppo rurale del  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale, fino alla data del 21  luglio
2019; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  maggio
2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749,
di  conferimento  dell'incarico  di  Capo  del   Dipartimento   delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale  al  dott.
Giuseppe Blasi; 
  Vista la nota dipartimentale del 6 settembre 2019, n. 3377, con  la
quale  il  Capo  del   Dipartimento   delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale assume il ruolo, le funzioni e
le responsabilita'  del  direttore  generale  dello  sviluppo  rurale
nazionale  fino   all'avvenuto   perfezionamento   del   decreto   di
conferimento dell'incarico  del  direttore  generale  dello  sviluppo
rurale; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'Ismea  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018,  n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole
colpite da calamita' naturali e da eventi climatici  avversi,  ed  in
particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  Gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il Capo  III,  riguardante  la  gestione  del  rischio  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato il decreto 21 gennaio 2019, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 2019, con  il
quale  e'  stato  approvato  il  Piano  di  gestione  dei  rischi  in
agricoltura 2019, in particolare, l'art. 3, - Combinazioni di  rischi
assicurabili -, ai sensi del quale le  polizze  assicurative  possono
avere anche carattere sperimentale; 
  Considerato che ai sensi dell'allegato 21 gennaio 2019  citato,  la
diminuzione di prezzo da considerare nel calcolo del  danno  ai  fini
del risarcimento, si basa sulla definizione di cui allegato 5,  comma
4 del medesimo decreto, quale differenza tra «il  prezzo  determinato
ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e  dell'art.
2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il  prezzo  di
mercato, determinato dall'Ismea con riferimento  al  terzo  trimestre
dell'anno di raccolta del prodotto assicurato»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  12  marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2019, con  il
quale sono stati individuati  i  prezzi  unitari  massimi  di  alcune
produzioni  agricole,  delle  strutture  aziendali,  dei   costi   di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, tra i quali anche il  prezzo
del frumento; 
  Esaminata la nota del 14 ottobre 2019,  con  la  quale  l'Ismea  ha
trasmesso i prezzi  medi  nazionali  relativi  al  periodo  luglio  -
settembre 2019 per i prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11  -
Frumento tenero; 
  Ritenuto necessario provvedere  all'approvazione  dei  prezzi  medi
nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio - settembre  2019,
determinati da Ismea, al  fine  di  consentire  per  l'anno  2019  il
calcolo della  riduzione  di  prezzo  sulle  polizze  sperimentali  a
copertura dei ricavi, di cui al decreto 21 gennaio 2019 citato. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione prezzi di mercato dei prodotti con codice H10 - Frumento
  duro  e  H11 -  Frumento  tenero  rilevati  nel  periodo   luglio -
  settembre 2019 
 
  1. Sono approvati i  prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  H10 -
Frumento duro e H11 - Frumento tenero rilevati nel  periodo  luglio -
settembre 2019, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle
coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui  ricavi
per l'anno 2019, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 ottobre 2019 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi 

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 1-1017