IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del
2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  base  al
quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,
le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica
ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli
iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  nonche'
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e  non
accreditate  con  riferimento  ai  dati  relativi  alle   prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano  al  Sistema
tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,  attuativo
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, i  dati  relativi  alle  prestazioni
sanitarie, ad esclusione di quelle gia'  previste  nel  comma  2  del
medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n.  175  del  2014  ai
fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016 che ha  individuato  ulteriori  soggetti  tenuti  alla
trasmissione al Sistema tessera sanitaria,  dei  dati  relativi  alle
spese sanitarie ai fini  dell'elaborazione  della  dichiarazione  dei
redditi precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche  tecniche  e
modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese
sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27
aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del
Sistema tessera sanitaria per consentire  la  compilazione  agevolata
delle spese sanitarie  e  veterinarie  sul  sito  dell'Agenzia  delle
entrate, nonche' la consultazione da parte  del  cittadino  dei  dati
delle proprie spese  sanitarie,  in  attuazione  dell'art.  3,  comma
3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante
il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie
che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'ordine  dei
biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie  tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine
abbia  uno  o  piu'  albi  permanenti,  in  cui   sono   iscritti   i
professionisti  della  rispettiva  professione  e  che   gli   ordini
territoriali siano riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma; 
  Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge  n.  3  del
2018 che prevede che i collegi dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di  radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione; 
  Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018  che
stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui  all'art.
9, lettera c),  della  medesima  legge  assume  la  denominazione  di
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 13 marzo  2018  che  ha
istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che  fanno
parte dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione e si aggiungono a quelli gia'  preesistenti  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso nella seduta del 26 settembre 2019, ai  sensi
dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
  dagli esercenti professioni sanitarie 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  inviano  al   Sistema   tessera
sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia'
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175: 
    a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
sanitario di laboratorio biomedico; 
    b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
audiometrista; 
    c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
audioprotesista; 
    d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
ortopedico; 
    e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista; 
    f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
di neurofisiopatologia; 
    g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
    h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista
dentale; 
    i)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
fisioterapista; 
    j)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
logopedista; 
    k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo; 
    l)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
ortottista e assistente di oftalmologia; 
    m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
    n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
della riabilitazione psichiatrica; 
    o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
occupazionale; 
    p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore
professionale; 
    q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
    r)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
assistente sanitario; 
    s) gli iscritti all'albo dei biologi.