IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che
puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del
2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al
quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli
iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche'
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non
accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema
tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del
medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai
fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
settembre 2016 che ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla
trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle
spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche tecniche e
modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese
sanitarie al Sistema tessera sanitaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27
aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del
Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata
delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle
entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati
delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante
il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie
che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'ordine dei
biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine
abbia uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i
professionisti della rispettiva professione e che gli ordini
territoriali siano riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma;
Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge n. 3 del
2018 che prevede che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia
medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione;
Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018 che
stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui all'art.
9, lettera c), della medesima legge assume la denominazione di
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione;
Visto il decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 che ha
istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che fanno
parte dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione e si aggiungono a quelli gia' preesistenti dei tecnici
sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle
spese sanitarie;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso nella seduta del 26 settembre 2019, ai sensi
dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
dagli esercenti professioni sanitarie
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera
sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia'
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175:
a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
audiometrista;
c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
audioprotesista;
d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
ortopedico;
e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista
dentale;
i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di
fisioterapista;
j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di
logopedista;
k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di
ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
occupazionale;
p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore
professionale;
q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di
assistente sanitario;
s) gli iscritti all'albo dei biologi.