IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione
della direttiva n. 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio  delle   autorizzazioni   alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione  di  idrocarburi  che,  in  particolare,   all'art.   18
determina i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella  terraferma,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; 
  Visto l'art. 11-ter del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135
recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il
quale, al comma 9, dispone che a  decorrere  dal  1°  giugno  2019  i
canoni annui di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo  25
novembre  1996,  n.  625,  per  le  concessioni  di  coltivazione   e
stoccaggio  nella  terraferma,  nel   mare   territoriale   e   nella
piattaforma continentale italiana, sono rideterminati come segue: 
    a) concessione di  coltivazione:  1.481,25  euro  per  chilometro
quadrato; 
    b) concessione di coltivazione  in  proroga:  2.221,75  euro  per
chilometro quadrato; 
    c)  concessione   di   stoccaggio   insistente   sulla   relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; 
    d) concessione di stoccaggio in assenza di  relativa  concessione
di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato; 
  Visto il successivo comma 10  del  citato  art.  11-ter,  il  quale
prevede che al venir meno della sospensione disposta al comma  6  del
medesimo articolo, i canoni annui di cui all'art. 18,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,  per  i  permessi  di
prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: 
    a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; 
    b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; 
    c)  permesso  di  ricerca  in  prima  proroga:  370,25  euro  per
chilometro quadrato; 
    d) permesso di  ricerca  in  seconda  proroga:  740,50  euro  per
chilometro quadrato; 
  Viste le disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12, del medesimo art.
11-ter, le quali recano nel complesso oneri pari a 1,134  milioni  di
euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  cui  si  provvede,  come
specificato al comma 12, a valere sulle  maggiori  entrate  derivanti
dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte ai  commi  9  e
10, che restano acquisite all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
pari importo; 
  Vista la successiva disposizione del comma 12,  del  medesimo  art.
11-ter, con la quale tra  l'altro,  si  stabilisce  che  le  predette
maggiori entrate sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ad  un  fondo  istituito  presso  il
Ministero dello sviluppo economico, per gli importi  eccedenti  1,134
milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di  euro  per  l'anno
2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
  Visto che il richiamato comma 12, al terzo periodo,  demanda  a  un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle  modalita'
di versamento delle suddette maggiorazioni dei canoni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di versamento delle  maggiorazioni  di  canoni  conseguenti
  alle rideterminazioni stabilite dai commi 9 e 10  dell'art.  11-ter
  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
 
  1. Nella colonna n. 6  (Maggior  importo  da  corrispondere)  delle
Tabelle A e B allegate al presente decreto sono indicati  i  maggiori
importi annui per chilometro quadrato da corrispondere  in  relazione
agli incrementi di canone disposti, rispettivamente, dai commi 9 e 10
dell'art.  11-ter  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
  2.  Il  versamento  dei  predetti  maggiori  importi  deve   essere
effettuato - distintamente da quello relativo ai canoni come previsti
dal decreto legislativo n. 625/1996 - a  favore  del  bilancio  dello
Stato, con imputazione al capitolo d'entrata n. 2620  del  Capo  VII.
Per l'anno 2019, i predetti versamenti devono essere effettuati entro
il 10 dicembre. 
  Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo
di controllo  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 novembre 2019 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Gualtieri         
      Il Ministro        
dello sviluppo economico 
       Patuanelli        

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 1-1462