L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni
Nella riunione del consiglio del 27 novembre 2019;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendari e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il
«Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante
«Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali»;
Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante
«Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e
istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive
nazionali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante
«Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita'», come modificata, da ultimo, dalla
delibera n. 95/19/CONS;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante
«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della
giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17
febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la
elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale» e la
legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3»;
Visto lo statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con legge
statutaria regionale n. 13 del 31 marzo 2005;
Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 21 del 23 luglio
2014, recante «Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del
presidente della giunta regionale»;
Visto lo statuto della Regione Calabria approvato con legge
statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale della Calabria n. 1, del 7 febbraio 2005,
recante «Norme per l'elezione del presidente della giunta regionale e
del consiglio regionale», come da ultimo modificata dalla legge
regionale n. 19 del 12 settembre 2014;
Considerato che i presidenti della giunta regionale e i consigli
regionali dell'Emilia-Romagna e della Calabria hanno terminato il
mandato amministrativo regionale quinquennale e che e' stata fissata
per entrambe le regioni al 26 gennaio 2020 la data delle operazioni
di voto per il rinnovo degli organi;
Considerato, pertanto, che l'imminente avvio delle campagne
elettorali rende necessaria la tempestiva adozione delle disposizioni
attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ai sensi del
quale «Il presidente e i componenti del consiglio dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019,
continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo consiglio e comunque fino a non oltre il
31 dicembre 2019»;
Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento a
tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si
applicano alle campagne per le elezioni del presidente e del
consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna e della Regione
Calabria, fissate entrambe per il giorno 26 gennaio 2020, in quanto
compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e
dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina
dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n.
43/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante «Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le
elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale della Regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo
2019».
2. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 12, comma
1, della delibera n. 43/19/CONS del 7 febbraio 2019, decorrono dalla
data di inizio delle campagne elettorali.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni
disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da
6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n.
256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.
4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con
altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione.
5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di
avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio delle
campagne elettorali.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, trasmessa alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
resa disponibile nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 27 novembre 2019
Il Presidente: Cardani