IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista la nota del 20 marzo 2019  con  la  quale  il  Governo  della
Repubblica del Mozambico ha richiesto  l'assistenza  della  direzione
generale aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione
europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che
ha causato vittime, dispersi,  sfollati,  la  distruzione  di  centri
abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e
socio economica; 
  Considerato che la Commissione europea,  in  data  21  marzo  2019,
attraverso il Centro di coordinamento della risposta  alle  emergenze
(ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale  e'  stata
richiesta l'attivazione delle procedure per  la  deliberazione  dello
stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi  dell'art.
29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019  con
cui e' stato dichiarato, per sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che  dal  giorno  14  marzo
2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
del 4 aprile 2019, adottata ai sensi  dell'art.  10  della  legge  11
agosto 2014, n. 125; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  586  dell'8  aprile  2019,  recante  «Disposizioni   urgenti   di
protezione civile per assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione della Repubblica del Mozambico in conseguenza del ciclone
denominato "IDAI" che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il medesimo
territorio»; 
  Ravvisata   l'esigenza   di   prevedere   ulteriori    disposizioni
finalizzate  ad  assicurare  il   concorso   dello   Stato   italiano
nell'adozione  di  tutte  le  iniziative  di  protezione  civile  per
fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,  la
situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finalizzate a garantire il pieno concorso  del  Servizio
  nazionale della protezione civile negli interventi di soccorso e di
  assistenza alla popolazione. 
 
  1. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso  il  Dipartimento  della   protezione   civile   puo'   essere
autorizzata, in deroga alla contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa e  per
l'impiego  sul  territorio   colpito   dall'evento   calamitoso,   la
corresponsione di una speciale  indennita'  omnicomprensiva,  con  la
sola  esclusione  del  trattamento  di   missione,   forfettariamente
parametrata su base mensile a 200  ore  di  straordinario  festivo  e
notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego. 
  2. L'indennita' di cui al precedente  comma  1  e'  corrisposta  al
netto di eventuali somme ricevute dall'Unione  europea  a  titolo  di
indennita' giornaliera  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Ministero degli affari esteri del 23 marzo 2011 nonche',  per  quanto
riguarda il personale militare, al netto  della  diaria  di  missione
all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze del 13 gennaio 2003. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, nel limite  di  euro  60.000,00,  a  valere  sulle  risorse
finanziarie di cui alla delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  4
aprile 2019. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli