IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
  a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce  che  le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana (Associazione); 
  b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo
le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178  del  2012  e
dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la
denominazione di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa  italiana  »
(ente); 
  c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a  carico
del bilancio dello Stato sia attribuito all'Ente  e  all'Associazione
con decreti del Ministro della salute, del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle
proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione
alle  funzioni  di  interesse  pubblico  ad  essi   affidati,   senza
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente; 
  e) l'art. 6, comma 6, che dispone,  in  materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
  f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende  del
Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani
di  rientro  dai  deficit  sanitari  e  ai  programmi  operativi   in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica  e  con  trasferimento  delle  relative  risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad  esaurimento,  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con  funzioni  di  autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza
pubblica in quanto finanziate con  il  trasferimento  delle  relative
risorse occorrenti al trattamento economico  del  personale  assunto,
derivanti  dalla  quota  di  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente; 
  g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e,  per
quanto  di  competenza,  al  Ministro  della  difesa,  la   vigilanza
sull'Ente; 
  h) l'art. 8, comma 2, come modificato,  da  ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art.  198  del
citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza; 
      il finanziamento annuale  all'associazione  non  puo'  superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014,  decurtato  del  10  per
cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del presidente dell'ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'Associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art.  34  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      il finanziamento e' attribuito  tenuto  conto  dei  compiti  di
interesse pubblico da parte  dell'Associazione  mediante  convenzioni
annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia  e  delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017 che ha  previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito
del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo'  superare
il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, decurtato del 20
per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018  funzionale  alla  gestione  liquidatoria,  in
servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente  al  relativo
finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  della  convenzione   da   sottoscriversi   con
l'Associazione croce rossa italiana; 
  Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante
la ripartizione tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale -  Serie  generale  -  n.  191  del  19  agosto  2015,   ha
stabilito,  quale  concorso  al  finanziamento  della   Croce   rossa
italiana, l'importo di 146.412.742 euro,  per  cui  il  finanziamento
disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.
178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi,  a  seguito  della
citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui; 
  Visto il  proprio  decreto  14  settembre  2018  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238) con  il  quale  e'  stata
effettuata la ripartizione fra gli enti interessati del finanziamento
per l'anno 2018, assegnando 15.190.765 euro all'Ente strumentale alla
Croce  rossa  italiana   in   liquidazione   coatta   amministrativa,
24.004.637 euro alle regioni, 60.089.085 euro all'Associazione  della
Croce Rossa italiana ed accantonando l'importo di 17.845.706 euro per
eventuale  successiva  assegnazione,  nelle  more  di  un   eventuale
chiarimento in merito all'ammissibilita' al finanziamento  in  favore
dell'ente di voci di costo ulteriori rispetto al costo del  personale
in servizio; 
  Visto il provvedimento n. 17 del 29  maggio  2019  del  commissario
liquidatore  avente  ad  oggetto  la  proposta  di  ripartizione  del
finanziamento fra gli enti destinatari, trasmesso dal Ministero della
salute con nota 22470 dell'8 luglio 2019, che prevede  l'assegnazione
all'ente   dell'importo   di   36.667.172,11   euro,   alle   regioni
dell'importo di  23.699.977,11  e  all'Associazione  dell'importo  di
56.763.044,38 euro, senza distinzione, per il finanziamento in favore
dell'Ente,  fra  le  voci  di  costo  finanziabili  ai  sensi   della
legislazione vigente sopra richiamata e le voci che non lo sono e che
dunque trovano copertura nella liquidazione dell'attivo patrimoniale; 
  Considerato che il Ministero della  salute  nella  citata  nota  ha
dichiarato il proprio  parere  favorevole  all'assegnazione  all'ente
dell'importo  di  18.821.466,11  euro,  unitamente  alla   somma   di
14.519.665,38 euro relativa alla liquidazione dei trattamenti di fine
rapporto/servizio,  per  un   totale   di   33.341.131,49   euro,   e
all'Associazione dell'importo di 60.089.085 euro; 
  Visto il decreto del commissario liquidatore n. 15  del  17  aprile
2019, recante  l'elenco  puntuale  delle  spese  prededucibili  della
gestione liquidatoria per l'anno 2019, acquisito dall'Ente  con  nota
del 25 luglio 2019, che indica in 14.250.683,61  euro  il  costo  del
personale,  ivi  compresi  i  premi  di  assicurazione,  l'IRAP,   il
contributo all'ARAN e il trattamento  di  fine  rapporto  che  matura
nell'anno 2019 e  in  ulteriori  4.570.782,50  euro  altre  spese  di
funzionamento, per un totale di 18.821.466,11 euro; 
  Considerato che a  legislazione  vigente  risulta  finanziabile  in
favore dell'Ente il richiamato importo di  14.250.683,61  euro  quale
costo del personale; 
  Considerato che  il  personale  in  servizio  presso  l'Ente,  gia'
individuato come funzionale alla gestione liquidatoria, potra' essere
eventualmente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche nel corso
dell'esercizio  2019,  con  conseguente  trasferimento  del  relativo
trattamento economico, ai sensi del richiamato art. 8, comma  2,  del
decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di: 
    determinare il finanziamento disponibile per l'anno 2019, per  le
finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura
citata di 117.130.194 euro; 
    assegnare alle regioni  l'importo  di  23.699.977,11  euro,  come
dettagliato nella tabella allegata,  parte  integrante  del  presente
decreto, a titolo di finanziamento per l'anno  2019  dei  trattamenti
economici del personale trasferitosi presso  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto
legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare all'Ente in  liquidazione  l'importo  di  14.250.683,61
euro a titolo  di  finanziamento  per  l'anno  2019  dei  trattamenti
economici del relativo personale; 
    assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della
convenzione per l'anno 2019 fra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce Rossa
italiana di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
178 del 2012; 
    accantonare l'importo di 19.090.448,28 euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  finanziamento  disponibile,  nell'ambito  del  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalita' di cui al
decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178,  e'  determinato  in
117.130.194 euro per l'anno 2019. 
  2. Il predetto finanziamento complessivo,  come  dettagliato  nella
tabella allegata, parte integrante del presente decreto: 
  a) e' assegnato per 23.699.977,11 euro alle regioni interessate,  a
titolo di finanziamento per l'anno 2019 dei trattamenti economici del
personale  trasferitosi  presso  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.
178 del 2012; 
  b) e' assegnato per 14.250.683,61 euro  all'Ente  strumentale  alla
Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa  a  titolo
di finanziamento  per  l'anno  2019  dei  trattamenti  economici  del
relativo personale; 
  c) e' assegnato per 60.089.085  euro  per  il  finanziamento  della
Convenzione fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero della salute e l'Associazione della Croce Rossa italiana di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  d) resta accantonato per l'importo di 19.090.448,28 euro. 
  3.  L'Ente  resta  responsabile  del  pagamento   dei   trattamenti
economici del personale che  sara'  eventualmente  ed  effettivamente
trasferito ad altre pubbliche  amministrazioni  nel  corso  dell'anno
2019, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  178
del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali trattamenti economici
compresi nella presente assegnazione del finanziamento. 
  4. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli  a  carico  degli
enti di cui  al  presente  decreto,  anche  a  valere  su  quote  del
finanziamento spettanti agli  stessi  negli  esercizi  successivi  al
2019. 
  5. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in  merito
all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del  presente   provvedimento,
approvata con apposito provvedimento del  commissario  liquidatore  e
asseverata dal Comitato di sorveglianza.