IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del
1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle
tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso
Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS),
istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha
definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e
in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale
sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici e successive modificazioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  da
ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed  in
particolare gli articoli 3, 14, 108 e 170; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice Antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  prevede   che   gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, siano sottoposti al  parere  del  CIPE,  sentito  il  NARS,
istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138 del 1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 37, comma 2, lettera g) del  decreto-legge  citato  n.
201 del 2011, in merito all'individuazione dei sistemi tariffari; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con
modificazioni dalla legge  24  febbraio  2012,  n.  14  e  successive
modificazioni e in particolare  l'art.  11  ai  sensi  del  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' subentrato ad  Anas
S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita',  in  particolare
conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica, e definisce diverse attribuzioni all'ART; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito,  nell'ambito
del Dipartimento per le infrastrutture,  gli  affari  generali  e  il
personale,   la   Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007, dettando, per le concessionarie esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato
il documento tecnico intitolato «Integrazione della  delibera  n.  39
del  2007   relativa   alla   regolazione   economica   del   settore
autostradale:  requisiti  di  solidita'  patrimoniale»,  disponendone
l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle  quali,  alla
data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il
bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto, non si sia  ancora
proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e visto in particolare
l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni  di  concedente  della
rete  autostradale  in  concessione  siano  svolte  dalla   Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli
articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto l'art. 16,  decreto-legge  n.  109  del  28  settembre  2018,
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,  convertito
con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre  2018,  che  ha
ulteriormente  ampliato   le   competenze   dell'ART   e   introdotto
disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Vista la legge  di  conversione  n.  55  del  14  giugno  2019  del
decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno  2019  «Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi  sismici»  (c.d.  decreto  «Sblocca
cantieri»); 
  Considerato che la  societa'  concessionaria  Asti-Cuneo  S.p.a.  -
Autostrada  A33  (ATCN)  e'  titolare  di  contratto  di  concessione
stipulato con ANAS il 1° agosto 2007  ed  efficace  dall'11  febbraio
2008 e che la Convenzione unica prevede la scadenza della concessione
Asti Cuneo 23,5 anni dopo la conclusione dei lavori; 
  Valutato che la ATCN gestisce l'Autostrada tra Asti e Cuneo  (A33),
il cui tracciato  si  articola  in  due  tronchi  che  nelle  ipotesi
originarie avrebbero dovuto avere una lunghezza complessiva di  circa
90 km, tra loro connessi da un tratto di circa 19 km  dell'Autostrada
A6 Torino-Savona, di cui non risulta ancora realizzata in particolare
una tratta di circa 10 km tra Cherasco e Guarene: 
  1. il Tronco I da Cuneo  fino  all'autostrada  A6  Torino -  Savona
(Massimini); 
  2. il Tronco II dall'autostrada A21 Torino -  Piacenza,  presso  lo
svincolo di Asti Est, fino all'A6 Torino - Savona  in  corrispondenza
del casello di Marene. 
  Considerato che l'esazione del pedaggio avviene tramite un  sistema
chiuso per il Tronco 1 e un sistema aperto per  il  Tronco  2  ancora
oggetto di completamento; 
  Considerato  che  la  ATCN  ha  attivato  la   procedura   per   il
riequilibrio del PEF che,  secondo  quanto  indicato  dal  MIT  nella
propria relazione  istruttoria,  prevedeva  una  proposta  contenente
considerevoli oneri a carico dello Stato ed incrementi tariffari  non
sostenibili dagli utenti per le maggiori previsioni di  spesa  legate
al completamento dell'infrastruttura e  per  il  volume  di  traffico
inferiore alle previsioni dell'analisi trasportistica; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018)2435 del  27
aprile 2018, che si era espressa, ai sensi dell'art. 108, par. 3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su proposta  del  MIT
sulla possibilita' di ristabilire  le  condizioni  di  sostenibilita'
economica finanziaria della Societa' ATCN attraverso un finanziamento
incrociato («cross financing») della societa' SATAP A4 a favore della
A33, entrambe controllate dal medesimo gruppo societario; 
  Considerato che la Commissione europea  con  la  decisione  del  27
aprile 2018 aveva  previsto,  in  particolare,  la  facolta'  per  il
Governo italiano di fare ricorso a «un'estensione della durata  della
concessione di quattro anni della societa' SATAP (Tronco A4) dal 2026
al 2030, oltre al contenimento degli adeguamenti  tariffari  nominali
entro il 2,5% annuo, al riconoscimento di un indennizzo  da  subentro
entro il limite massimo di 1,5  volte  l'EBITDA  e  al  completamento
degli obblighi assentiti in concessione». Oltre cio'  la  Commissione
europea ha indicato un obbligo di procedura di gara congiunta per  le
due concessioni autostradali A4 e A33 entro il 2030; 
  Considerato che  la  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
concessioni autostradali (DGVCA) ha proposto con nota 18 marzo  2019,
n. 7119, nuove ipotesi operative che escludesse qualsiasi proroga del
rapporto concessorio precedentemente ipotizzato, sostituendolo con un
aumento del valore di subentro per la A4, portato dai 423 milioni  di
euro del Piano UE a circa 806 milioni, e mantenendo pari  a  zero  il
valore di subentro sulla A33; 
  Vista la nota MIT-GAB 19 marzo 2019, n.  11655,  che  ha  richiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno del prossimo CIPE della  revisione
del rapporto concessorio del tronco A4 Milano-Torino e A33 Asti-Cuneo
e ha inoltrato la nota della MIT DGVCA 18 marzo 2019,  n.  7119,  con
allegata la documentazione della  Societa'  ATCN,  e  in  particolare
l'allegato  1,  relativo  alla  revisione  del  rapporto  concessorio
finalizzato   al   completamento   dei   lavori   e   alla   gestione
dell'infrastruttura  in  condizione  di  equilibrio,  nel  quale  era
previsto che a  decorrere  dal  successivo  periodo  regolatorio  gli
aggiornamenti  tariffari  avrebbero   seguito   la   regolamentazione
dell'ART, confermando la scadenza originaria  della  A33  al  2045  e
della A4 al 2026; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione dei  trasporti
(ART) 19 giugno 2019, n. 72, con l'approvazione del relativo  sistema
tariffario  di  pedaggio  basato  sul  metodo   del   price-cap   con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquenale; 
  Vista la lettera 20 giugno 2019 con la quale la Commissione europea
ritiene  che  tutti  i  parametri  della   nuova   proposta   assieme
considerati «debbano essere oggetto di analisi in modo da valutare se
la nuova misura  comporti  vantaggi  ulteriori  per  i  concessionari
attuali qualificabili come aiuto di  Stato  e  se  siano  ravvisabili
problematiche    riguardanti     il     rispetto     delle     regole
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione»; 
  Vista la nota MIT-GAB del 23 luglio 2019, n. 29733,  che  trasmette
per l'esame del CIPE la documentazione come pervenuta dalla DGVCA con
nota del 22 luglio n. 18712; 
  Vista la nota ART 12 luglio 2019, n. 17900, inviata via PEC in data
23 luglio 2019 (prot. DIPE 23 luglio 2019, n. 4117), con la quale ART
suggerisce   alcune   preliminari   variazioni   alla   proposta   di
aggiornamento del piano economico finanziario; 
  Visto il parere ART n. 7 del 23 luglio  2019  che,  prendendo  atto
della segnalata interlocuzione con la Direzione  generale  competente
della Commissione europea, con la quale dovra' essere preventivamente
condiviso il nuovo scenario di riferimento  anche  sotto  il  profilo
della disciplina della concorrenza, precisa che: 
    1. non  ritiene  piu'  attuale  la  decisione  della  Commissione
europea C(2018)2435 alla luce delle rilevanti modifiche rispetto allo
scenario precedente; 
    2. il nuovo scenario dovra' essere preventivamente condiviso  con
la competente direzione generale della Commissione europea; 
    3. evidenzia accentuate criticita' in ragione  del  considerevole
aumento del valore di subentro a circa 980 milioni  di  euro  per  A4
nella proposta inoltrata dal MIT all'ART; 
    4.   un   accorpamento   delle   concessioni   consentirebbe   la
conformazione all'ambito ottimale di  gestione  e  si  configurerebbe
coerente con la decisione gia' assunta dalla decisione europea. 
  Vista la nota MIT-GAB 29 luglio 2019, n. 30590, con la  quale,  nel
chiedere l'iscrizione dell'argomento all'ordine del  giorno,  il  MIT
inoltra al DIPE la nota 26 luglio 2019, n. 19036,  con  la  quale  si
inoltra la documentazione istruttoria e la nota tecnica che evidenzia
per la concessione in esame l'applicazione delle prescrizioni di  cui
al parere ART n. 7 del 23 luglio 2019, che prevede la  riduzione  del
tasso di inflazione programmato dall'1,7%  all'1,2%,  come  richiesto
dall'ART con parere  n.  7  del  2019,  fermo  restando  l'incremento
tariffario del 2,2% dal 2023 in avanti, il valore di subentro  di  A4
e' portato a circa 888 milioni di euro nel 2026 e quello della A33  a
circa 306 milioni di euro nel 2045; 
  Visto il parere del NARS 30 luglio 2019, n. 6, che segnala che: 
    i contenuti  dei  nuovi  parametri,  tutti  assieme  considerati,
necessitano della preliminare verifica da parte della Commissione per
quanto attiene a tutti i profili di competenza della stessa; 
    schema  di  atto  aggiuntivo  non  pare  in  grado,  nell'attuale
configurazione,  di  garantire  gli  adeguati  presupposti  giuridici
sottesi all'operazione di cross financing e  ai  conseguenti  impegni
tra SATAP A4 e Asti Cuneo; 
    l'efficientamento effettivo  dei  costi  operativi  previsti  nel
Piano non appare pienamente in linea con la regolazione  applicabile,
rimettendo inoltre al Ministero istruttore  la  verifica  dell'esatto
importo degli investimenti relativi alle opere gia' realizzate  e  in
corso di realizzazione, nonche' le modalita'  di  determinazione  del
tasso  di  remunerazione  da  applicarvi,   secondo   la   disciplina
regolatoria; 
    infine rappresenta che il  CIPE,  anche  attraverso  la  verifica
dello  schema  di  Atto  aggiuntivo  e   relativo   piano   economico
finanziario,  potra'  valutare  di  rimettere  al  MIT   e   al   MEF
l'individuazione  della  soluzione  piu'   idonea   per   la   tratta
autostradale in esame; 
  Vista la proposta di cui alla  nota  MIT-GAB  31  luglio  2019,  n.
31146, protocollata dal DIPE in data 1° agosto 2019, con cui  il  MIT
ha chiesto l'iscrizione all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame dell'aggiornamento del PEF della  societa'  ATCN,  con  la
previsione dell'operazione di cross financing, e ha trasmesso la nota
31 luglio 2019, della DGVCA, protocollo in entrata MIT-GAB n.  31143,
successiva al parere NARS n. 6 del 30 luglio 2019, con cui  la  DGVCA
ha trasmesso la nota 31 luglio 2019, n. U/19/1946, della ATCN con  la
quale la societa' dichiara: 
  1. la riduzione dell'EBITDA per 500 milioni di euro; 
  2. la riduzione degli utili per circa 335 milioni di euro; 
  3. che la revisione  attuale  delle  condizioni  contrattuali  sono
finalizzate al completamento dei lavori del collegamento Asti-Cuneo; 
  4. di aver  sottoposto  ai  propri  organi  gestionali  l'ulteriore
richiesta di revisione delle condizioni contrattuali vigenti (fra  le
quali l'anticipazione della scadenza della concessione  dal  2045  al
2031); 
  Preso  atto  della  documentazione  inviata  dal  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, trasmessa  per  le  vie  brevi  dalla
DGVCA il 31 luglio 2019 (prot. DIPE n. 4419 del  7  agosto  2019),  e
della relativa proposta  illustrata  in  seduta  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, per le quali: 
  1. e' prevista una riduzione della durata della concessione per  la
tratta autostradale A33 dall'anno 2045 all'anno 2031; 
  2. il concessionario fa presente che sottoporra' ai  propri  organi
gestionali tale ulteriore richiesta  di  revisione  delle  condizioni
contrattuali vigenti, precisando  che  la  revisione,  finalizzata  a
consentire il completamento dei lavori del collegamento  Asti  Cuneo,
ove  accettata  dagli  «organi  gestionali»  della  Societa',  verra'
subordinata a una pronta approvazione  e  contrattualizzazione  degli
atti allo scopo di dare immediato avvio dell'opera; 
  3. si propone di indire una gara unica per le due  concessioni  nel
2026, alla scadenza della concessione di SATAP A4, anche al  fine  di
rispettare il presupposto dell'ambito ottimale previsto dall'ART; 
  4. il Dipartimento per le politiche europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ritiene necessaria ed opportuna in  ogni  caso
una informativa del MIT  alla  competente  direzione  generale  della
Commissione europea; 
  5.  l'importo  complessivo  di  cross  financing  dalla  SATAP   A4
Milano-Torino alla A33 Asti-Cuneo rimane invariato a 626,171  milioni
di euro; il valore di subentro e' di 887,5 milioni di euro  nel  2026
per l'A4 e di 345,2 milioni di euro nel  2031  per  l'A33;  il  tasso
d'inflazione previsto e' dell'1,2% all'anno; l'aumento delle  tariffe
e' nullo nel 2019-22 e del 2,2% annuo nel 2023-2031. 
  Vista  la  nota  del  1°  agosto   2019,   n.   4287,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna ed
in particolare la discussione  sulla  proposta  avanzata  dal  MIT  e
presentata nella seduta odierna del Comitato dalla  quale  e'  emerso
quanto segue: 
    1. e' stato raggiunto un accordo  sulla  riduzione  della  durata
della concessione A33 Asti-Cuneo  al  2031,  rispetto  alla  scadenza
attualmente prevista al 2045; 
    2.  la  riduzione  della  concessione  e'  stata  accettata   dal
concessionario subordinatamente alla conferma da parte degli  «organi
gestionali» del medesimo concessionario; 
    3. il MIT propone di indire una  gara  unica  nel  2026,  per  le
concessioni autostradali A33 Asti-Cuneo e A4  Milano-Torino,  sapendo
che la concessione per SATAP A4 scadra' nel 2026; 
    4.  il  Dipartimento  politiche  europee  ritiene  necessaria  ed
opportuna in ogni caso  una  informativa  del  MIT  alla  Commissione
europea sulla nuova articolazione della misura. 
  Prende  atto  della  proposta  presentata   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  nella  seduta  odierna  del  Comitato
riguardante: 
    1. il PEF della concessione autostradale Asti-Cuneo A33; 
    2.  la  proposta  di  revisione  del  rapporto  concessorio  come
descritto in premessa, che include la riduzione  della  durata  della
concessione  di  Asti-Cuneo  A33  al  2031,  e  una  gara  unica   da
effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2026,  rappresenta  la  soluzione
individuata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
ritenuta piu' idonea a garantire l'allineamento delle scadenze  delle
concessioni in esame, il raggiungimento  di  un  ambito  ottimale  di
gestione,  per  valorizzare  le  concessioni  connesse,   e   rendere
giuridicamente  percorribile  il  modello  del  cross   financing   e
sostenibile il PEF della concessione A33; 
    3. la  necessita'  del  pronunciamento  formale  da  parte  degli
«organi gestionali» della societa' concessionaria Asti-Cuneo A33; 
    4. la gara unica delle concessioni autostradali Asti-Cuneo A33  e
Milano-Torino SATAP A4 rispettera' l'ambito ottimale e l'accorpamento
in gara  di  tratte  autostradali  redditizie  con  tratte  a  scarso
traffico e meno redditizie, prevenendo pertanto eccessivi esborsi  di
finanza pubblica  e  incrementi  tariffari  per  l'utenza  su  queste
ultime. 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
    a) trasmettera' una informativa alla  Commissione  europea  sulla
nuova articolazione della misura, mantenendo costantemente  informata
la  Commissione  europea  rispetto   allo   sviluppo   del   rapporto
concessorio della tratta autostradale Asti-Cuneo A33; 
    b) verifichera' il rispetto delle indicazioni del parere dell'ART
n. 7 del 2019 e le osservazioni espresse dal NARS con parere n. 6 del
2019; 
    c) dara' conferma al CIPE della condivisione  della  proposta  da
parte degli organi gestionali della societa' concessionaria; 
    d) provvedera' ad assicurare, per conto di  questo  Comitato,  la
conservazione dei documenti. 
  2. Il CIPE raccomanda  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di seguire, per il futuro, in fase di gara  di  concessioni
autostradali  il  piu'  possibile  il   criterio   dettato   dall'ART
sull'ambito ottimale e sul potenziale accorpamento in gara di  tratte
autostradali  redditizie  con  tratte  a  scarso  traffico   e   meno
redditizie, prevenendo pertanto eccessivi esborsi di finanza pubblica
e incrementi tariffari per l'utenza su queste ultime. 
 
    Roma, 1° agosto 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1455