IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  aprile  2019  relativo  alla  definizione,   alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto l'art. 49 del regolamento (UE) 2019/787  che  stabilisce  che
l'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, e l'art. 9  del  regolamento  di  esecuzione  716/2013
continuano  ad  applicarsi  fino  all'espletamento  delle   procedure
relative alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  6617  del  24  novembre  2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  281
del 3 dicembre 2014, recante disposizioni in materia  di  «Attuazione
dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  -  Scheda  tecnica
della "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"»; 
  Vista  la  nota  del  5  agosto  2016  della   Direzione   generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  della  Commissione  europea
con la quale e' stata  segnalata  la  necessita'  di  riformulare  la
descrizione  delle  bevande  spiritose,  il  legame  con   l'ambiente
geografico e chiarire le restrizioni in materia  di  imbottigliamento
della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige»; 
  Vista  la  trasmissione,  tramite  il   sistema   di   informazione
«e-Ambrosia», della scheda tecnica modificata con la  quale  l'Italia
ha fornito le informazioni supplementari  richieste  elaborate  sulla
base degli approfondimenti condotti con il settore produttivo; 
  Visto  l'avviso  della  Commissione  europea  recante  informazioni
concernenti  la  valutazione  delle  schede  tecniche  relative  alle
indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato
nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
27 marzo 2019 con la quale  la  Commissione  ha  dichiarato  concluso
l'esame  delle  indicazioni  geografiche  stabilite  presentate  alla
commissione secondo l'art. 20, paragrafo 1, del reg. CE n. 110/2008 e
riporta in allegato le bevande spiritose che sono risultate  conformi
ai requisiti di cui all'art. 15, paragrafo 1, del reg. n. 110/2008; 
  Considerato che le integrazioni apportate alla scheda  tecnica  non
modificano il metodo di produzione  e  la  specifica  qualita'  della
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige»; 
  Ravvisata la necessita'  di  aggiornare  la  scheda  tecnica  della
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» allegata al  decreto
direttoriale del 24 novembre 2014, n. 6617; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica della scheda tecnica 
 
  1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica della
«Südtiroler  Grappa»  e/o  «Grappa  dell'Alto  Adige»  riportata   in
allegato, parte integrante del presente  provvedimento.  Tale  scheda
tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 6617 del
24 novembre 2014: 
    «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» (Allegato A). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 29 novembre 2019 
 
                                       Il direttore generale: Assenza