IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella
presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008;
Visto l'art. 49 del regolamento (UE) 2019/787 che stabilisce che
l'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e l'art. 9 del regolamento di esecuzione 716/2013
continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure
relative alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite;
Visto il decreto direttoriale n. 6617 del 24 novembre 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281
del 3 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione
dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica
della "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"»;
Vista la nota del 5 agosto 2016 della Direzione generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea
con la quale e' stata segnalata la necessita' di riformulare la
descrizione delle bevande spiritose, il legame con l'ambiente
geografico e chiarire le restrizioni in materia di imbottigliamento
della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige»;
Vista la trasmissione, tramite il sistema di informazione
«e-Ambrosia», della scheda tecnica modificata con la quale l'Italia
ha fornito le informazioni supplementari richieste elaborate sulla
base degli approfondimenti condotti con il settore produttivo;
Visto l'avviso della Commissione europea recante informazioni
concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle
indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato
nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso
l'esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla
commissione secondo l'art. 20, paragrafo 1, del reg. CE n. 110/2008 e
riporta in allegato le bevande spiritose che sono risultate conformi
ai requisiti di cui all'art. 15, paragrafo 1, del reg. n. 110/2008;
Considerato che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non
modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' della
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige»;
Ravvisata la necessita' di aggiornare la scheda tecnica della
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» allegata al decreto
direttoriale del 24 novembre 2014, n. 6617;
Decreta:
Art. 1
Modifica della scheda tecnica
1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica della
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» riportata in
allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda
tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 6617 del
24 novembre 2014:
«Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» (Allegato A).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2019
Il direttore generale: Assenza