IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (di seguito denominato codice della strada), in particolare l'art. 119, che individua i soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida; Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico», che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che prevede il modello di attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale, e' stato assegnato un codice di identificazione ai soggetti certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per la conferma di validita' della patente di guida; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15 novembre 2013, recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente»; Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni previste dal citato «Codice dell'amministrazione digitale», che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea; Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato del summenzionato art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte citato «Codice dell'amministrazione digitale», prediligendo la trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019; Decreta: Art. 1 Trasmissione dell'attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica 1. Ai fini del rilascio della patente di guida, i medici e le commissioni mediche locali di cui all'art. 119 del codice della strada e le strutture di cui all'art. 201, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di cui all'allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma precedente, i medici e le strutture sanitarie chiedono il codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, secondo quanto previsto dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011. 3. Ad ogni relazione medica il sistema attribuisce un codice univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.