IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la motorizzazione 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» (di seguito denominato codice della strada),  in
particolare l'art. 119, che individua  i  soggetti  certificatori  in
materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida; 
  Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il
rilascio della patente di guida; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.   221,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico», che  detta  disposizioni  in  ordine  alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  marzo  2019,  n.  54,  che  prevede  il  modello   di
attestazione del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  31  gennaio  2011,
recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale,  e'
stato  assegnato   un   codice   di   identificazione   ai   soggetti
certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per
la conferma di validita' della patente di guida; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15  novembre  2013,
recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2  e  3
del  decreto  9  agosto  2013,  in  materia  di  nuove  procedure  di
comunicazione del rinnovo di validita' della patente»; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni
previste  dal  citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,  che
prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente
in  essere,  favorendo  il  processo   di   dematerializzazione   con
conseguente  drastica  riduzione  della   documentazione   in   forma
cartacea; 
  Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del  dettato
del  summenzionato  art.  331  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte
citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   prediligendo   la
trasmissione dell'esito della visita  medica  al  competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici in via telematica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Trasmissione dell'attestazione 
               dei requisiti di idoneita' psicofisica 
 
  1. Ai fini del rilascio della patente  di  guida,  i  medici  e  le
commissioni mediche locali di  cui  all'art.  119  del  codice  della
strada e le strutture di  cui  all'art.  201,  comma  1  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica
per la verifica dei requisiti di idoneita'  psichica  e  fisica  alla
guida  di  veicoli  a   motore,   trasmettono   telematicamente,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  la
relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato  di
cui all'allegato IV.4, al titolo IV  -  parte  II,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma  precedente,
i  medici  e  le  strutture   sanitarie   chiedono   il   codice   di
identificazione  all'ufficio  della  motorizzazione  competente   per
territorio,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  capo   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011. 
  3. Ad ogni  relazione  medica  il  sistema  attribuisce  un  codice
univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.