IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 1926/2017 del 22  novembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  286  del  7
dicembre 2017, relativa alla classificazione  del  medicinale  XTANDI
(enzalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre  2012
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la determina n. 1488/2019 del  10  ottobre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  253  del  28
ottobre  2019,  relativa  alla  nuova  indicazione  terapeutica   del
medicinale per uso umano Xtandi (enzalutamide), non rimborsabile  dal
Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018 con  la  quale
la   societa'   Astellas   Pharma   Europe   B.V.   ha   chiesto   la
riclassificazione delle  confezioni  con  A.I.C.  nn.  042868036/E  e
042868024/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 8-10 aprile 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 23-25 luglio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale XTANDI (enzalutamide) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
    indicazioni  terapeutiche  rimborsate  dal   Servizio   sanitario
nazionale: 
«Xtandi e' indicato per: 
      il  trattamento  di  uomini  adulti   con   CRPC   metastatico,
asintomatici  o  lievemente  sintomatici  dopo  il  fallimento  della
terapia di deprivazione androgenica, nei quali la  chemioterapia  non
e' ancora clinicamente indicata. 
      il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico nei  quali
la patologia e' progredita durante o al  termine  della  terapia  con
docetaxel.»; 
    indicazioni terapeutiche non rimborsate  dal  Servizio  sanitario
nazionale: 
«Xtandi e' indicato per: 
      il trattamento di uomini adulti con cancro della  prostata  non
metastatico ad alto rischio resistente alla  castrazione  (castration
resistant prostate cancer, CRPC). 
  Confezione: 
    80 mg  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse. 
    A.I.C. n. 042868036/E (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita' 
    H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    euro 3.773,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    euro 6.226,96. 
  Confezione: 
    40 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PCTFE/ALU) - 112 compresse 
    A.I.C. n. 042868024/E (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita' 
    H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    euro 3.773,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    euro 6.226,96. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex factory pari a euro 90 Mnl/anno.  Ai  fini  della
determinazione dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo
dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed in base  al
fatturato (al netto degli eventuali  payback  del  5%  e  dell'1,83%)
trasmessi attraverso  il  flusso  della  tracciabilita',  di  cui  al
decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004,  per  i  canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della  legge  448/1998,  successivamente   modificata   dal   decreto
ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla Parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia'  commercializzati,  avra'  inizio
dal mese della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.