IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia
di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Vista  l'ordinanza  della  Protezione  civile  con  la  quale,  tra
l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29  marzo
2004,  n.  102,  le  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni   a
produzioni,  strutture  e  impianti  produttivi  compresi  nel  piano
assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere  agli
interventi compensativi previsti dalle pertinenti  norme  unionali  e
nazionali a  carico  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano, anche  in  deroga  ai  termini
stabiliti dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo  n.  102/2004,
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,  entro  il  termine
perentorio  centocinquanta  giorni  dalla  cessazione  degli   eventi
calamitosi di cui in premessa; 
  Viste  le  delibere  di  giunta  regionale  di  approvazione  delle
proposte di declaratoria dalle quali risulta,  tra  l'altro,  che  la
delimitazione risulta effettuata sulla base dei territori provinciali
individuati  ai  sensi  dell'assetto  istituzionale   precedente   al
riordino del sistema delle autonomie di cui alla legge regionale n. 2
del 4 febbraio 2016; 
  Vista la nota della Regione Sardegna pervenuta in data 18  novembre
2019, con la quale sono stati trasmessi  i  documenti  tecnici  sulla
base dell'attuale suddivisione del territorio regionale  nelle  varie
province e Citta' metropolitane di Cagliari; 
  Esaminata la proposta della Regione Sardegna di declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    tromba  d'aria  del  28  ottobre  2018  nella  Provincia  di  Sud
Sardegna; 
    tromba  d'aria  del  29  ottobre  2018  nella  Provincia  di  Sud
Sardegna; 
    piogge persistenti dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018  nella
Provincia di Sud Sardegna; 
    piogge alluvionali dal 10 ottobre 2018 all'11 ottobre 2018  nella
Provincia di Sud Sardegna; 
    piogge alluvionali dal 10 ottobre 2018 all'11 ottobre 2018  nella
Citta' metropolitana di Cagliari; 
    piogge alluvionali dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018  nella
Provincia di Oristano; 
    piogge persistenti dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018, nella
Citta' metropolitana di Cagliari; 
    grandinate e tromba d'aria dal 29 ottobre  2018  al  1°  novembre
2018, nella Provincia di Nuoro; 
    grandinate del 29 ottobre 2018  e  del  30  ottobre  2018,  nella
Provincia di Sassari; 
  Dato atto alla Regione Sardegna  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Sardegna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i  danni  alle  produzioni  ed  alle
strutture aziendali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle  produzioni  ed  alle  strutture  aziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specifiche misure di intervento previste del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni: 
 
Sud Sardegna: 
    tromba d'aria del 28 ottobre 2018, provvidenze di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e comma 3 nel territorio del  Comune
di Narcao; 
    tromba d'aria del 29 ottobre 2018, provvidenze di cui all'art. 5,
comma 3, nel territorio dei Comuni di Barumini, Furtei, Las Plassas; 
    piogge persistenti dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a),  b),  c),  d)
nel territorio dei  Comuni  di  Arbus,  Armungia,  Ballao,  Baradili,
Barumini, Burcei, Castiadas, Collinas, Decimoputzu, Dolianova,  Domus
De Maria, Donori, Escalaplano, Escolca,  Esterzili,  Furtei,  Genuri,
Gergei, Gesico, Gesturi, Goni, Gonnosfanadiga, Guamaggiore,  Guasila,
Guspini, Isili, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Monastir, Muravera,
Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri,  Orroli,  Ortacesus,  Pabilonis,
Pauli Arbarei, Pimentel, Sadali, Samassi, Samatzai, San Basilio,  San
Gavino Monreale, San Niccolo' Gergei, San Sperate, Sant'Andrea Frius,
San Vito, Sanluri,  Sardara,  Segariu,  Selegas,  Senorbi,  Serdiana,
Serri, Seulo, Siliqua, Silius, Siurgus  Donigala,  Soleminis,  Sueli,
Serramanna,  Serrenti,   Setzu,   Siddi,   Teulada,   Tuili,   Turri,
Ussaramanna,   Ussana,    Vallermosa,    Villanovatulo,    Villaptzu,
Villasalto,    Villasimiius,    Villasor,    Villacidro,     Vilamar,
Villanovaforru, Villanovafranca, Villaspeciosa; 
    piogge alluvionali dal 10 ottobre 2018 all'11 ottobre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei  Comuni
di Castiadas, Muravera, San Vito, Siliqua, Villaputzu; 
 
Citta' metropolitana di Cagliari: 
    piogge alluvionali dal 10 ottobre 2018 all'11 ottobre 2018; 
    provvidenze di cui  all'art.  5,  comma  3,  nel  territorio  dei
Comuni di Assemini, Capoterra, Uta; 
    piogge persistenti dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel  territorio  dei  Comuni  di:  Assemini,   Cagliari,   Capoterra,
Decimomannu,   Elmas,   Maracalagonis,   Monserrato,   Pula,   Quartu
Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Setimo San Pietro,
Sinnai, Uta, Villa San Pietro; 
 
Oristano: 
    piogge alluvionali dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
comma 3 e comma 6, nel territorio  dei  Comuni  di  Arborea,  Cabras,
Curcuris, Laconi, Marrubiu,  Nurachi,  Oristano,  Paulilatino,  Riola
Sardo,  Samugheo,  San  Nicolo'  D'Arcidano,  Santa   Giusta,   Santu
Lussurgiu,  Sedilo,  Simaxis,  Siris,  Solarussa,   Terralba,   Uras,
Usellus, Zeddiani; 
 
Nuoro: 
    grandinate dal 29 ottobre 2018 al 1° novembre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, provvidenze a),  b),  c),
d), e comma 3, nel territorio dei Comuni di Borore, Silanus, Sindia; 
    tromba d'aria dal 29 ottobre 2018 al 1° novembre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni
di Borore, Silanus, Sindia; 
 
Sassari: 
    grandinate dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, provvidenze  a),  b),  c),
d), e comma 3 nel territorio dei Comuni di Alghero, Olmedo. 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Bellanova