IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali  relativi  a
regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma  67-bis  formulato  come
segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  Supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»; 
  Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1,  legge  7
agosto 2012, n. 135, che fissa,  in  corrispondenza  dello  0,25  per
cento delle risorse  ordinarie  previste  per  il  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale,  l'entita'   della   quota   premiale
introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149; 
  Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012
e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.  Limitatamente  all'anno  2013,  la  percentuale   indicata
all'art. 15, comma 23,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
pari allo 0,30 per cento». 
  Visto, l'art. 42, comma  14-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto  disposto  dall'art.  2,
comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  prevede:  «Per
l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto
di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all'anno 2014,  la  percentuale  indicata  al
citato  art.  15,  comma  23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
all'1,75 per cento»; 
  Visto, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla legge 25  febbraio  2016,  n.
21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della
quota premiale di cui  all'art.  2,  comma  67-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, avvenga anche  tenendo  conto  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto, l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  che
prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della  quota  premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri  di  riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Visto, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91,
che prevede, anche per  l'anno  2018,  che  il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto, infine, l'art. 13, comma  2,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, che prevede, anche per l'anno 2019, che il riparto della
quota premiale di cui  all'art.  2,  comma  67-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri
di riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il  Servizio  sanitario  nazionale  dell'anno  2019,   approvata   in
Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (rep. atti n.  88/CSR)
con la quale, in applicazione  di  quanto  disposto  dalla  normativa
sopra  richiamata,  si  e'  provveduto  ad   accantonare   la   somma
complessiva di 286.185.000,00 euro  per  le  finalita'  di  cui  alla
normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25%  delle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo  Stato
per l'anno 2019; 
  Visto  lo  schema  di  decreto  condiviso  sul  piano  tecnico  dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute,  destinato  a
stabilire i  criteri  per  l'assegnazione  delle  forme  premiali  in
attuazione del citato art. 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  tramesso  in  una
prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-regioni  il  22
novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013; 
  Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non  e'  stata
raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, destinato a stabilire i  criteri  per  l'assegnazione  di
forme premiali  a  valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla
vigente legislazione per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale, non risulta ancora emanato; 
  Tenuto conto, della proposta di ripartizione  della  quota  di  che
trattasi formulata dal Presidente della Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome con nota n. 870 del 13 febbraio 2019; 
  Tenuto conto, altresi', della nuova proposta di ripartizione  della
quota di che trattasi formulata  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome con nota n. 19/88/SR2-3-4-5/C7 del 16  maggio
2019; 
  Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto  sopra
specificato,  alla  ripartizione  della  quota  premiale  accantonata
relativa all'anno 2019 pari a 286.185.000,00 euro; 
  Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente
testo in data 6 giugno 2019 (rep. atti n. 90/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n.  191,  come  successivamente  integrato  e
modificato, si  provvede  alla  ripartizione  fra  le  regioni  e  le
province autonome delle quote premiali  relative  all'anno  2019  per
complessivi 286.185.000,00 euro, come dettagliate nella tabella A che
fa  parte  integrante  del  presente  decreto,   sulla   base   delle
motivazioni richiamate in premessa. 
  Ai  fini  dell'erogazione  delle  somme  oggetto   della   presente
proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso
delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale. 
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Grillo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2997