IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14
dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
(2018/18/UE);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012,
relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione,
trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida
di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modifiche;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna
n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati gli
obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse
comunitario ricadenti nella regione biogeografica continentale della
Regione Emilia;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna
n. 1147 del 16 luglio 2018 con la quale sono state approvate le
modifiche alla deliberazione regionale dell'Emilia-Romagna n. 79 del
22 gennaio 2018;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale
dell'Appennino tosco-emiliano n. 24 del 21 maggio 2019 con la quale
sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione dei
SIC di cui alla deliberazione della giunta regionale
dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna n. 13 del 5 settembre
2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di
conservazione dei SIC di cui alla deliberazione della giunta
regionale dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la nota prot. 6326 del 20 novembre 2018 del Raggruppamento
Carabinieri biodiversita' - Reparto biodiversita' di Punta Marina
relativa alle riserve naturali dello Stato, con la quale si adottano,
per le porzione dei SIC ricadenti nel territorio delle riserve, gli
obiettivi e le misure di conservazione di cui alle delibere della
giunta regionale;
Vista la nota prot. 250/9-1 del 20 febbraio 2019 del Raggruppamento
Carabinieri biodiversita' con cui il Raggruppamento si impegna a
integrare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione con le
misure di conservazione approvate dalla Regione Emilia-Romagna con le
delibere sopra riportate per le Riserve naturali statali ricadenti
all'interno dei SIC;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le
Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione
individuate con i sopra citati atti, dette misure possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, entro sei mesi dalla
data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le
misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei
mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione
quali «Zone speciali di conservazione» di diciassette siti di
importanza comunitaria della regione biogeografica continentale
insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione
Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 2028 del
18 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della
regione biogeografica continentale diciassette siti insistenti nel
territorio della Regione Emilia-Romagna, gia' proposti alla
Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da
Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli
omonimi SIC inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione
europea 2018/18/UE. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito
dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure
europee e sono riportate in detta sezione.