IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi»; 
  Visto il decreto-legge 3  settembre  2019,  n.  101,  «Disposizioni
urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi
aziendali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  novembre
2019, n. 128, e in  particolare,  l'articolo  15,  comma  1,  recante
modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  47,  comma  1-bis,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2019 che, al  fine  di  garantire  il  rapido
completamento  delle  opere  pubbliche  e  tutelare   i   lavoratori,
istituisce  nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  un  fondo  denominato   «Fondo
salva-opere», diretto alla soddisfazione, nella misura massima del 70
per  cento,  dei  crediti  insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei
sub-affidatari e dei  sub-fornitori  nei  confronti  dell'appaltatore
ovvero, nel caso di  affidamento  a  contraente  generale,  dei  suoi
affidatari,  sub-fornitori,  sub-appaltatori,  sub-affidatari  quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo; 
  Visto il comma 1-ter del citato  articolo  47,  che  disciplina  le
modalita'  di  trasmissione  della  documentazione   da   parte   dei
richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  che,
accertata la  sussistenza  delle  condizioni  per  il  pagamento  dei
crediti, provvede all'erogazione delle risorse in favore dei soggetti
di  cui  al  comma  1-bis   del   medesimo   articolo   47   ed   e',
conseguentemente, surrogato nei diritti  dei  beneficiari  del  fondo
verso l'appaltatore,  il  contraente  generale  o  l'affidatario  del
contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205
del   codice   civile,   e'   preferito   al   sub-appaltatore,    al
sub-affidatario  o  al  sub-fornitore  nei   riparti   ai   creditori
effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino  all'integrale
recupero della somma pagata; 
  Visto il comma 1-quater del citato articolo 47,  che  prevede  che,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati i criteri di assegnazione delle risorse  e  le  modalita'
operative del Fondo salva-opere; 
  Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che prevede,  per
i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in  relazione  a
procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla
data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  citato
decreto-legge n. 34  del  2019,  l'apposito  stanziamento  sul  Fondo
salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5  milioni  di
euro per l'anno 2020 e che il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo anche per i
predetti crediti, secondo le procedure e le  modalita'  previste  dai
commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo; 
  Visto  il  comma  1-sexies  del  citato  articolo  47  che  esclude
l'applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies alle gare aggiudicate
dai  comuni,  dalle  citta'  metropolitane,  dalle  province,   anche
autonome, e dalle regioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui alla nota del 27 settembre 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
5 novembre 2019; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri di  assegnazione  delle
risorse e le modalita' operative del Fondo salva  opere  (di  seguito
«Fondo»), istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  (di   seguito   «Ministero»),   in
applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  47,  commi  da
1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  2. Le disposizioni relative al Fondo  si  applicano  alle  gare  di
appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto e' pari o superiore
a euro 200.000,00 e alle  gare  di  appalti  pubblici  di  servizi  e
forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base
d'appalto e' pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a  far  data
dal 30 giugno 2019. 
  3. I soggetti indicati all'articolo 47,  comma  1-bis,  del  citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso  al  Fondo  se  il
rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario  di  lavori
e' aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di  cui  al
comma 2. 
  4. I soggetti indicati  all'articolo  47,  comma  1-quinquies,  del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se
il rispettivo  appaltatore,  contraente  generale  o  affidatario  di
lavori e' aggiudicatario o affidatario di un contratto  d'appalto  di
cui al comma 2 ed  e'  stato  assoggettato  a  procedura  concorsuale
aperta dalla data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  100  del  30  aprile  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151, S.O.  n.  26/L,
          del 29 giugno 2019. 
              - Si riporta l'art. 47, commi 1-bis,  1-ter,  1-quater,
          1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 30  aprile  2019,
          n. 34 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  47.  (Alte   professionalita'   esclusivamente
          tecniche  per  opere  pubbliche,   gare   e   contratti   e
          disposizioni  per  la  tutela  dei  crediti  delle  imprese
          sub-affidatarie,  sub-appaltatrici  e  sub-fornitrici).   -
          (Omissis). 
                1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  «Fondo
          salva-opere». Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predisposto  dalla  stessa  al  termine  di  aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente generale, dei  suoi  affidatari,  sub-fornitori,
          sub-appaltatori,   sub-affidatari,   quando   questi   sono
          assoggettati a  procedura  concorsuale,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
          contraente  generale,  entro  trenta  giorni   dalla   data
          dell'aggiudicazione definitiva,  provvedono  al  versamento
          del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per  la
          successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non  impegnate
          in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in  quello
          successivo. 
                1-ter.  I  sub-appaltatori,  i  sub-affidatari  e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice  civile,
          e' preferito ai sub-appaltatore, al  sub-affidatario  o  al
          sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
          della procedura concorsuale,  fino  all'integrale  recupero
          della somma pagata. L'eventuale  pendenza  di  controversie
          giurisdizionali in merito ai crediti  dei  beneficiari  del
          Fondo  verso  l'appaltatore,  il  contraente   generale   o
          l'affidatario  del  contraente  generale  non  e'  ostativa
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  da  parte   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti della capienza del Fondo salva-opere e  del  credito
          certificato del richiedente stesso, in  favore  degli  enti
          previdenziali, assicurativi, compresa la  cassa  edile,  ai
          sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e,  nell'ipotesi  di
          inadempienze,  provvede  direttamente   al   pagamento   in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
                1-quater. Ferma restando l'operativita'  della  norma
          con riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla
          predetta data di entrata  in  vigore,  sono  individuati  i
          criteri  di  assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'
          operative  del   Fondo   salva-opere,   ivi   compresa   la
          possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di
          apposita convenzione, a societa' o  enti  in  possesso  dei
          necessari requisiti tecnici, organizzativi e di  terzieta',
          scelti mediante gara. Gli eventuali oneri  derivanti  dalla
          convenzione sono posti a carico del Fondo. 
                1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte  dalla
          data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
          in  vigore,  sono   appositamente   stanziati   sul   Fondo
          salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  all'erogazione
          delle risorse del Fondo, anche per  i  crediti  di  cui  al
          presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le   modalita'
          previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
          risorse del Fondo. 
                1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1-bis  a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1205 del codice civile: 
                «Art.  1205.  (Surrogazione  parziale).   -   Se   il
          pagamento e' parziale, il terzo surrogato  e  il  creditore
          concorrono nei confronti del  debitore  in  proporzione  di
          quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta l'art. 47, commi 1-bis,  1-ter,  1-quater,
          1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34: 
                «Art.  47.  (Alte   professionalita'   esclusivamente
          tecniche  per  opere  pubbliche,   gare   e   contratti   e
          disposizioni  per  la  tutela  dei  crediti  delle  imprese
          sub-affidatarie,  sub-appaltatrici  e  sub-fornitrici).   -
          (Omissis). 
                1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  «Fondo
          salva-opere». Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predisposto  dalla  stessa  al  termine  di  aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente generale, dei  suoi  affidatari,  sub-fornitori,
          sub-appaltatori,   sub-affidatari,   quando   questi   sono
          assoggettati a  procedura  concorsuale,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
          contraente  generale,  entro  trenta  giorni   dalla   data
          dell'aggiudicazione definitiva,  provvedono  al  versamento
          del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per  la
          successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non  impegnate
          in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in  quello
          successivo. 
                1-ter.  I  sub-appaltatori,  i  sub-affidatari  e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice  civile,
          e' preferito ai sub-appaltatore, al  sub-affidatario  o  al
          sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
          della procedura concorsuale,  fino  all'integrale  recupero
          della somma pagata. L'eventuale  pendenza  di  controversie
          giurisdizionali in merito ai crediti  dei  beneficiari  del
          Fondo  verso  l'appaltatore,  il  contraente   generale   o
          l'affidatario  del  contraente  generale  non  e'  ostativa
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  da  parte   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti della capienza del Fondo salva-opere e  del  credito
          certificato del richiedente stesso, in  favore  degli  enti
          previdenziali, assicurativi, compresa la  cassa  edile,  ai
          sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e,  nell'ipotesi  di
          inadempienze,  provvede  direttamente   al   pagamento   in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
                1-quater. Ferma restando l'operativita'  della  norma
          con riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla
          predetta data di entrata  in  vigore,  sono  individuati  i
          criteri  di  assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'
          operative  del   Fondo   salva-opere,   ivi   compresa   la
          possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di
          apposita convenzione, a societa' o  enti  in  possesso  dei
          necessari requisiti tecnici, organizzativi e di  terzieta',
          scelti mediante gara. Gli eventuali oneri  derivanti  dalla
          convenzione sono posti a carico del Fondo. 
                1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte  dalla
          data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
          in  vigore,  sono   appositamente   stanziati   sul   Fondo
          salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  all'erogazione
          delle risorse del Fondo, anche per  i  crediti  di  cui  al
          presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le   modalita'
          previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
          risorse del Fondo. 
                1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1-bis  a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
                1-septies. All'onere di  cui  al  comma  1-quinquies,
          pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5  milioni
          di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019  e  a
          3,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2020,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
          al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
          30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.  1,
          comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare
          sulla quota parte del fondo attribuita al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.».