IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi finanziari a sostegno del  Mezzogiorno,  secondo  logiche,
criteri e condizioni di mercato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - 
                        Mediocredito Centrale 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  assegnati  in  favore   dell'Agenzia   Nazionale   per
l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di
900 milioni di euro  per  l'anno  2020,  interamente  finalizzati  al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto  capitale  in
favore di  Banca  del  Mezzogiorno  -  Mediocredito  Centrale  S.p.A.
affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e  condizioni  di
mercato, lo sviluppo di  attivita'  finanziarie  e  di  investimento,
anche a  sostegno  delle  imprese  nel  Mezzogiorno,  da  realizzarsi
mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il   ricorso
all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e
finanziarie, di norma societa' per azioni,  e  nella  prospettiva  di
ulteriori  possibili  operazioni   di   razionalizzazione   di   tali
partecipazioni. 
  2. A seguito delle  iniziative  poste  in  essere  dalla  banca  in
attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia  delle
finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  puo'
essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova  societa',
alla quale sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite  ai
sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero  capitale
sociale della  societa'  sono  attribuite,  senza  corrispettivo,  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma  precedente
non si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175.  La  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  della
societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per  l'attuazione
dei commi precedenti sono esenti da imposizione  fiscale,  diretta  e
indiretta, e da tassazione. 
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie  alle
finalita' di cui al presente decreto sono  quantificate  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  trasferite,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.