IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e
le modalita' di pagamento dell'accisa, anche  relative  ai  parametri
utili per garantire la competenza economica di  eventuali  versamenti
in acconto, sono fissati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Ritenuta l'opportunita', per l'anno 2019, di determinare, ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico,  le  modalita'  ed  i
termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici,
sull'alcole etilico e sulle  bevande  alcoliche,  relativamente  alle
immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del  mese  di
dicembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande
alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal
carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in
consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di  dicembre
2019, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 
    a) il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello
unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio
1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali
crediti; 
    b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente presso  la  tesoreria
dello  Stato  ovvero  tramite  conto  corrente  postale  o  bonifico,
bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri