IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 211 del 9 settembre 2010, che individua i termini, le modalita'  e
le procedure per la concessione  delle  agevolazioni  in  favore  dei
programmi di investimento finalizzati al perseguimento  di  specifici
obiettivi  di  innovazione,  miglioramento   competitivo   e   tutela
ambientale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 212 del 10 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e
le procedure per la concessione  delle  agevolazioni  in  favore  dei
programmi  di  investimento  finalizzati  alla  produzione  di   beni
strumentali  funzionali  allo  sviluppo  delle   fonti   di   energia
rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 213 dell'11 settembre 2010, che individua i termini, le  modalita'
e le procedure per la concessione delle agevolazioni  in  favore  dei
programmi di  investimento  finalizzati  all'industrializzazione  dei
risultati  di   programmi   qualificati   di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 294 del 19 dicembre  2011,  che  promuove  interventi  finalizzati
all'aumento della produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili,  il
risparmio energetico  e  la  riduzione  degli  impatti  ambientali  e
disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la  concessione
ed  erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  dei   programmi   di
investimento riguardanti interventi di attivazione,  rafforzamento  e
sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici
di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il
riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 54 del 6 marzo 2014, che disciplina i termini, le modalita'  e  le
procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in  favore
di  imprese  localizzate  nelle  regioni  dell'Obiettivo  convergenza
funzionali   al   rafforzamento   della    relativa    competitivita'
complessiva,  attraverso  la  realizzazione  di  programmi  integrati
d'investimento finalizzati alla riduzione ed  alla  razionalizzazione
dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei  cicli  di  lavorazione
e/o  di  erogazione  dei  servizi  svolti  all'interno  di  un'unita'
produttiva; 
  Visto l'art. 6, comma 1, dei  citati  decreti  6  agosto  2010  che
prevede che le agevolazioni alle imprese beneficiarie  sono  concesse
nella forma di finanziamento  agevolato  e  di  contributo  in  conto
impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per
consulenza e canoni di leasing, alle condizioni  ed  entro  i  limiti
delle intensita' massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del
regolamento GBER rispettivamente per gli aiuti a finalita'  regionale
e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza; 
  Visto l'art. 6, comma 2, dei predetti decreti 6  agosto  2010,  che
prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito  da
idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e'  concesso  a  valere  sul
fondo rotativo appositamente costituito presso il  Soggetto  gestore,
ha una durata massima di otto anni oltre un  periodo  di  utilizzo  e
preammortamento commisurato alla durata del  programma,  e  un  tasso
agevolato di  finanziamento  pari  al  20  per  cento  del  tasso  di
riferimento, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione
europea; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del citato decreto 13  dicembre  2011  che
statuisce  che  le  agevolazioni  alle  imprese   beneficiarie   sono
concesse, nei limiti delle  intensita'  massime  di  aiuto  stabilite
dalla  Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  approvata  dalla
Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13
del regolamento GBER, nella forma di contributo in conto  impianti  e
di finanziamento agevolato; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del predetto decreto 13 dicembre 2011, che
prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito  da
garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento
del finanziamento stesso, riducibili  secondo  modalita'  individuate
dal Ministero in funzione del rimborso delle  rate  di  finanziamento
agevolato, e' concesso a  valere  sul  fondo  rotativo  appositamente
costituito presso il  Soggetto  gestore  ed  ha  una  durata  massima
di otto  anni  oltre  un  periodo  di  utilizzo   e   preammortamento
commisurato alla durata del programma; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto  5  dicembre  2013  che
stabilisce che nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite
dalla  Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  approvata  dalla
Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13
del regolamento GBER, e' concesso  un  finanziamento  agevolato  alle
imprese  per  una  percentuale  nominale  delle   spese   ammissibili
complessive pari al 75 per cento; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013,  nel
quale si afferma che il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1
deve essere restituito dall'impresa  beneficiaria,  senza  interessi,
secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti  scadenti
il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni  anno,  in  un  periodo  della
durata massima di dieci anni a decorrere  dalla  data  di  erogazione
dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso; 
  Considerato  che   gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi
riguardanti  l'istruttoria  delle  domande   e   l'erogazione   delle
agevolazioni di cui ai predetti  decreti  sono  affidati  all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., in qualita' di Soggetto gestore; 
  Rilevato che, pur in un contesto di progressiva ripresa  del  ciclo
economico, le imprese non beneficiano di flussi finanziari stabili  e
prevedibili a causa delle ancora esistenti incertezze sui mercati  e,
pertanto,  evidenziano  difficolta'  nella  gestione  dei  piani   di
rimborso delle quote di mutuo  secondo  le  tempistiche  inizialmente
previste; 
  Considerato che tali  problematiche  risultano  ancor  maggiormente
evidenti  per  le  imprese  destinatarie  delle  agevolazioni   sopra
descritte che hanno attuato piani di  investimenti  finalizzati  alla
nascita di nuove  e  moderne  realta'  produttive  e  che,  pertanto,
risultano maggiormente esposte  alle  incostanze  dell'attuale  ciclo
economico; 
  Considerato l'attuale  e  persistente  difficolta'  di  accesso  al
credito bancario da parte delle PMI soprattutto per il  finanziamento
del capitale circolante che  rende  particolarmente  problematica  la
gestione del cash-flow operativo e, conseguentemente,  pregiudica  la
capacita' di assolvere puntualmente alle proprie obbligazioni; 
  Ritenuto che tali manifestate difficolta' da  parte  delle  imprese
destinatarie delle agevolazioni siano  coerenti  con  le  restrizioni
esistenti nei mercati finanziari e non siano riferibili ad  eventuali
singole specifiche problematiche gestionali o settoriali; 
  Ritenuto necessario prevedere la  possibilita'  di  rinegoziare  il
piano di restituzione in un piu' esteso arco  temporale  al  fine  di
assicurare il necessario supporto  alle  PMI  nell'attuale  difficile
contesto finanziario e creditizio, anche tenendo conto che l'iniziale
termine di rimborso di otto anni non appare del tutto coerente con il
finanziamento di beni strumentali la cui vita produttiva e fecondita'
si estende ben oltre il suddetto termine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri,  le  modalita'  e  i
termini  per  la  rinegoziazione  dei  finanziamenti  agevolati  gia'
concessi dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese  di  cui
all'art. 2.