IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati alla produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, che promuove interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali e disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, che disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo convergenza funzionali al rafforzamento della relativa competitivita' complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva; Visto l'art. 6, comma 1, dei citati decreti 6 agosto 2010 che prevede che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del regolamento GBER rispettivamente per gli aiuti a finalita' regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza; Visto l'art. 6, comma 2, dei predetti decreti 6 agosto 2010, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore, ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma, e un tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea; Visto l'art. 9, comma 1, del citato decreto 13 dicembre 2011 che statuisce che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato; Visto l'art. 9, comma 4, del predetto decreto 13 dicembre 2011, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalita' individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, e' concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma; Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 5 dicembre 2013 che stabilisce che nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, e' concesso un finanziamento agevolato alle imprese per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento; Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, nel quale si afferma che il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso; Considerato che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui ai predetti decreti sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualita' di Soggetto gestore; Rilevato che, pur in un contesto di progressiva ripresa del ciclo economico, le imprese non beneficiano di flussi finanziari stabili e prevedibili a causa delle ancora esistenti incertezze sui mercati e, pertanto, evidenziano difficolta' nella gestione dei piani di rimborso delle quote di mutuo secondo le tempistiche inizialmente previste; Considerato che tali problematiche risultano ancor maggiormente evidenti per le imprese destinatarie delle agevolazioni sopra descritte che hanno attuato piani di investimenti finalizzati alla nascita di nuove e moderne realta' produttive e che, pertanto, risultano maggiormente esposte alle incostanze dell'attuale ciclo economico; Considerato l'attuale e persistente difficolta' di accesso al credito bancario da parte delle PMI soprattutto per il finanziamento del capitale circolante che rende particolarmente problematica la gestione del cash-flow operativo e, conseguentemente, pregiudica la capacita' di assolvere puntualmente alle proprie obbligazioni; Ritenuto che tali manifestate difficolta' da parte delle imprese destinatarie delle agevolazioni siano coerenti con le restrizioni esistenti nei mercati finanziari e non siano riferibili ad eventuali singole specifiche problematiche gestionali o settoriali; Ritenuto necessario prevedere la possibilita' di rinegoziare il piano di restituzione in un piu' esteso arco temporale al fine di assicurare il necessario supporto alle PMI nell'attuale difficile contesto finanziario e creditizio, anche tenendo conto che l'iniziale termine di rimborso di otto anni non appare del tutto coerente con il finanziamento di beni strumentali la cui vita produttiva e fecondita' si estende ben oltre il suddetto termine; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le modalita' e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese di cui all'art. 2.