IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base  degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 160,  della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.
11,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella  E  con  la  quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge  27  dicembre  2017,  n.  205  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad euro 170.000.000,00 tra le regioni; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le Province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale  e'  stato  autorizzato
l'utilizzo - da parte  delle  regioni,  per  il  finanziamento  degli
interventi  inclusi  nei  piani  regionali  triennali   di   edilizia
scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 2 del  decreto  interministeriale  3  gennaio  2018  -  dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui,  decorrenti  dal
2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,  stanziati  dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge  27  dicembre
2017, n. 205, per le finalita', nella misura  e  per  gli  importi  a
ciascuna regione assegnati per  effetto  dei  decreti  richiamati  in
premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui  all'allegato  da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681 con il  quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019  con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono  i  singoli
piani regionali; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dal sopracitato decreto, gli
enti locali devono procedere alla proposta di aggiudicazione entro il
termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva  e  di  365
giorni,  in  caso  di  studio  di  fattibilita'   e/o   progettazione
definitiva, decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  medesimo
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure per  la  stipula
dei contratti di mutuo da parte  delle  regioni,  per  cui  si  rende
opportuno procedere ad una proroga dei termini  per  la  proposta  di
aggiudicazione degli interventi  gia'  autorizzati  con  il  predetto
decreto interministeriale n. 87 del 2019; 
  Considerato  che   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1°  febbraio  2019,  n.  87  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
maggio 2019, n. 104; 
  Dato atto, quindi, che il termine  assegnato  per  la  proposta  di
aggiudicazione in caso di progettazione esecutiva arriva  a  scadenza
il prossimo 2 novembre 2019, mentre  quello  in  caso  di  studio  di
fattibilita' o progettazione scadrebbe il prossimo 5 maggio 2020; 
  Considerato che all'interno dei piani  autorizzati  vi  sono  anche
molti interventi di nuova costruzione per  i  quali,  secondo  quanto
previsto dall'accordo in Conferenza unificata del 6  settembre  2018,
poteva essere concesso un termine massimo di  diciotto  mesi  per  la
proposta di aggiudicazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 7, del citato decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  3  gennaio  2018  prevede  che
un'eventuale proroga  del  termine  di  aggiudicazione  possa  essere
disposta con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Ritenuto, quindi necessario,  alla  luce  delle  motivazioni  sopra
esposte, prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione  degli
interventi autorizzati con il sopracitato  decreto  interministeriale
n. 87 del 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Proroga dei termini di aggiudicazione 
                          degli interventi 
 
  1. I termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli
interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  1°  febbraio  2019,  n.  87,  sono
prorogati al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva  e  al
30  settembre  2020  nel  caso  di   studio   di   fattibilita'   e/o
progettazione definitiva. 
  2. Per gli interventi  di  nuova  costruzione  il  termine  per  la
proposta di aggiudicazione e' fissato per il 31 dicembre 2020. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
 
    Roma, 18 ottobre 2019 
 
                                              Il Ministro: Fioramonti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019, registrazione n.
1-3184.