IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi  di
qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  che  ha  sostituito
rispettivamente il reg.  (CEE)  n.  2081/1992  ed  il  reg.  (CE)  n.
510/2006; 
  Visti i regolamenti della Commissione, di cui  all'allegato  I  del
presente decreto, con i quali sono state registrate le  denominazioni
di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella  classe
1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati,  affumicati,  ecc.)
che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima  tagli  in
provenienza dal «suino pesante»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE
del Consiglio e che abroga taluni atti  in  materia  di  riproduzione
animale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.   52   sulla
«disciplina della riproduzione animale  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la precedente legge 15
gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale; 
  Visto il decreto ministeriale n. 12699 del  7  marzo  2019  che  ha
approvato il  programma  genetico  delle  razze  della  specie  suina
iscritte o registrate al Libro genealogico, attuato dall'Associazione
nazionale allevatori suini (ANAS) in qualita' di ente selezionatore; 
  Visto il decreto ministeriale n. 35178 del 13 dicembre 2018 che  ha
approvato i nuovi testi di disciplinare e  norme  tecniche  dell'albo
nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi; 
  Considerato che, in particolare, i disciplinari delle denominazioni
«Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», prevedono  che  per
la produzione delle suddette  DOP  sono  ammessi,  fra  l'altro,  gli
animali di altre razze,  meticci  ed  ibridi  purche'  provengano  da
schemi  di  selezione  o   incrocio   attuati   con   finalita'   non
incompatibili con  quelle  del  Libro  genealogico  italiano  per  la
produzione del suino pesante; 
  Considerato che per tali  suini  di  cui  al  precedente  punto  e'
necessario prevedere le procedure per stabilire che  essi  provengano
da  schemi  di  selezione  o  incrocio  attuati  con  finalita'   non
incompatibili con  quelle  del  Libro  genealogico  italiano  per  la
produzione del suino pesante; 
  Ritenuto  necessario  individuare  un  percorso  metodologico   per
definire la lista dei riproduttori ammessi alla produzione del  suino
pesante, di cui al precedente punto; 
  Vista la procedura per valutare i tipi genetici diversi dalle razze
del libro genealogico italiano, descritta nella  dispensa  «Requisiti
di conformita' del tipo genetico impiegato per  la  riproduzione  dei
suini utilizzati nel circuito  delle  DOP»  del  14  settembre  2006,
predisposta dai Servizi unificati di controllo di IPQ e INEQ; 
  Vista la nota «Interpretazione autentica dei disciplinari di  Parma
e San Daniele in merito ai tipi genetici ammessi»  del  giugno  2017,
definita da un  gruppo  di  esperti  ed  approvata  dai  consigli  di
amministrazione dei Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto
di San Daniele; 
  Vista la nota n. 0012949 del 25  febbraio  2019  con  la  quale  la
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica ha chiesto alla Direzione generale dello sviluppo  rurale
un parere tecnico sulla metodologia in questione; 
  Vista la nota n. 14900 del 27 marzo 2019 con la quale la  Direzione
generale dello sviluppo rurale ha comunicato che il metodo  descritto
ai paragrafi 1, 2 e 3 della procedura, «Requisiti di conformita'  del
tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati  nel
circuito delle DOP» del 14 settembre 2006, opportunamente  modificata
ed integrata, possa, sotto  il  profilo  tecnico-scientifico,  essere
utilizzato  per  l'individuazione  e  la  definizione  della   «lista
positiva  dei  tipi  genetici»  che  rispondano  ai   criteri   delle
produzioni del suino pesante, indicati nei disciplinari delle  DOP  e
delle IGP, come in precedenza accennato; 
  Visto il decreto 24 ottobre 2018,  recante  «Norme  concernenti  la
classificazione delle carcasse bovine e  suine,  la  rilevazione  dei
prezzi e  la  commercializzazione  delle  carni  di  bovini  di  eta'
inferiore a dodici mesi» ed in particolare l'art. 20 che prevede, tra
l'altro, di marcare le  carcasse  suine  con  la  lettera  H  (Heavy)
indicante la categoria di peso pesante; 
  Considerato che l'ANAS e'  l'ente  selezionatore  riconosciuto,  ai
sensi del reg. UE n. 2016/1012 e del decreto  legislativo  n. 52/2018
dal Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che
attua i programmi genetici delle razze del Libro genealogico,  e  che
pertanto e' il soggetto che meglio conosce le finalita' degli  schemi
di selezione delle razze indicate come riferimento  dai  Disciplinari
di produzione delle DOP e delle IGP sopra accennate; 
  Considerato che il Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (di seguito: CREA - ZA), ente di ricerca pubblico, si  occupa
dell'allevamento e delle produzioni di tutte  le  specie  zootecniche
con attivita' prevalente nei settori della  genomica,  alimentazione,
fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione di carne e
latte, ed e' in grado di supportare e validare da un punto  di  vista
tecnico-scientifico i metodi  per  la  valutazione  della  congruita'
degli obiettivi di selezione e incrocio adottati nella produzione  di
tipi  genetici  diversi  rispetto  a  quelli  stabiliti   dal   Libro
genealogico italiano per il suino pesante; 
  Ritenuto necessario mettere a regime la metodologia per valutare  i
tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico  italiano  da
utilizzare coerentemente  a  quanto  stabilito  dai  disciplinari  di
produzione delle DOP e delle IGP sopra elencate, come  descritta  nei
«Requisiti  di  conformita'  del  tipo  genetico  impiegato  per   la
riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle  DOP»,  e  nella
nota «Interpretazione autentica  dei  disciplinari  di  Parma  e  San
Daniele in merito ai tipi genetici ammessi»  del  giugno  2017  sopra
richiamati; 
  Ritenuto necessario  assicurare  la  terzieta',  l'imparzialita'  e
l'oggettivita'  nella  preventiva  valutazione  dei   suddetti   tipi
genetici da inserire nella citata «lista dei tipi genetici»; 
  Ritenuto necessario inoltre costituire una  Banca  dati  di  talune
sequenze genomiche identificative dei verri effettivamente utilizzati
per la produzione di suini destinati alla  produzione  di  prosciutti
DOP, al fine di  poter  sempre  accertare  la  paternita'  di  questi
ultimi; 
  Sentiti i principali rappresentanti della filiera nell'incontro del
17 ottobre 2019; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   27   giugno   2019   concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare,  l'art.  1,  comma  16,  il  quale  statuisce   che   la
denominazione  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali» sostituisce ad ogni effetto  la  denominazione  «Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Autorita' competente»: il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali di seguito denominato «Ministero»; 
    b) «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato  per  la
riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP»:  procedura
metodologica per individuare tipi genetici diversi  dalle  razze  del
libro genealogico  italiano  da  utilizzare  coerentemente  a  quanto
stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP per la
produzione del suino pesante, allegata al presente decreto; 
    c) «Suino pesante»: suino macellato ad un peso tale  da  produrre
carcasse marcate con la lettera H (Heavy) indicante la  categoria  di
peso pesante cosi' come definito all'art. 20 del decreto  24  ottobre
2018 concernente «Norme concernenti la classificazione delle carcasse
bovine e suine, la rilevazione dei prezzi  e  la  commercializzazione
delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi»; 
    d)  «Tipo  genetico»:  razza  o  linea  o   incrocio   di   suini
riproduttori di razza pura o ibridi; 
    e) «Lista degli altri  tipi  genetici»:  elenco  dei  nomi  delle
razze, delle linee o degli incroci che abbiano superato positivamente
la valutazione  di  non  incompatibilita'  con  le  razze  del  Libro
genealogico italiano per la produzione del suino pesante; 
    f) «Banca dati riproduttori - BDR»: archivio di  talune  sequenze
genomiche identificative dei verri in uso nel circuito  delle  DOP  e
delle IGP; 
    g) «Organismi di controllo»: organismi accreditati ed autorizzati
dal Ministero, a svolgere la verifica del rispetto  del  disciplinare
di produzione delle DOP e delle IGP secondo il  piano  di  controllo,
come stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012; 
    h) «Piano di controllo»: documento che definisce le  attivita'  e
le procedure che devono essere  poste  in  essere  dall'organismo  di
controllo e dai soggetti  della  filiera  di  un  prodotto  a  IG  in
funzione della verifica dei requisiti previsti  dal  disciplinare  di
produzione e della certificazione; 
    i) «Banca dati vigilanza»: base informativa comune  contenente  i
dati relativi alla vigilanza  svolta  dagli  organismi  di  controllo
pubblici e privati istituita con decreto ministeriale 12 marzo  2015,
n. 271; 
    j) «ICQRF»: Dipartimento dell'ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero; 
    k) «DOP»: Denominazione di origine  protetta,  come  disciplinata
dal reg. (UE) n. 1151/2012; 
    l) «IGP»: indicazione geografica protetta, come disciplinata  dal
reg. (UE) n. 1151/2012; 
    m)  «ANAS»:  Associazione  nazionale  allevatori  suini  -   Ente
selezionatore riconosciuto, ai sensi del  reg.  UE  2016/1012  e  del
decreto legislativo n. 52/2018; 
    n) «CREA - ZA»: Centro di ricerca zootecnia ed  acquacoltura  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria - Ente di ricerca pubblico, vigilato dal Ministero; 
    o)  «DISR»:  Direzione  generale  dello   sviluppo   rurale   del
Ministero. 
  Per  quanto  non  specificato,  valgono  le  definizioni  riportate
all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2016/1012 e dall'art. 3  del  reg.
(UE) n. 1151/2012.