IL PRESIDENTE 
                        DELLA CORTE DEI CONTI 
 
  Visto l'art. 1 del decreto  legislativo  9  aprile  1948,  n.  437,
recante «Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del  mancato
funzionamento degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011,  n.
165,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  vigente  «Regolamento   per   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei
conti» adottato dalle sezioni riunite con  deliberazione  26  gennaio
2010, n. 1/DEL/2010; 
  Vista la nota 13 dicembre 2019, protocollo n.  8388  del  dirigente
generale della direzione generale gestione affari generali,  servizio
prevenzione e sicurezza, in veste di datore di lavoro, concernente la
rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in
tutti gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28; 
  Accertato che le attivita' di riqualificazione degli ambienti  sono
necessarie  e  che  devono  essere  effettuate  in  conformita'  alle
prescrizioni contenute nell'Intesa Stato-regioni in tema di «Le Fibre
artificiali vetrose (FAV)»; 
  Ritenuto che, per la salute e sicurezza dei lavoratori della  Corte
dei conti  in  servizio  a  Torino,  e'  necessario  provvedere  alla
chiusura degli uffici dal 20 al 31 dicembre compreso; 
  Considerato che, vista l'eccezionalita' dell'evento, tale  chiusura
incide  sullo   svolgimento   delle   funzioni   istituzionali,   con
particolare riferimento alla sospensione dei termini che regolano  le
diverse attivita' assegnate; 
  Sentito il Segretario generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, via  Bertola  n.  28
sono chiusi dal 20 al 31 dicembre 2019. 
  2. I termini per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento,  o  nei  cinque
giorni successivi,  sono  prorogati  di  giorni  quindici,  ai  sensi
dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.  437/1948  in  premessa,  a
decorrere dalla data del presente provvedimento. 
 
    Roma, 17 dicembre 2019 
 
                                               Il Presidente: Buscema