Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San
Daniele»,  registrata  con  regolamento   (CE)   n.   1107/96   della
Commissione del 12 giugno 1996, come da rettifica  del  sopra  citato
regolamento (CE) n. 1107/96. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio del
Prosciutto di San Daniele, via Ippolito Nievo, 19,  San  Daniele  del
Friuli 33038 - Udine e che il predetto consorzio e' l'unico  soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. 
    Considerato, altresi', che l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il  parere  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto
di San Daniele», cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta o a mezzo
posta elettronica certificata  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da parte del  predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della
suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.