IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del
1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle
tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso
Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS),
istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha
definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e
in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale
sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  -
Supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n.
273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della
mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Vista la  direttiva  1999/62/CE,  come  successivamente  modificata
dalle  direttive  2006/38/CE  e  2011/76/UE,  recepite  con   decreto
legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, successivamente modificata  con
decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal  Ministero  dell'interno
di concerto con il Ministro della giustizia ed il  MIT  e  successive
modificazioni, ed in particolare il successivo decreto 21 marzo  2017
emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro  della
giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in  assenza  di  diversa
deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo  dei  protocolli
di legalita' definiti dalla vigente normativa, nonche' restano valide
le linee guida  varate  dal  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27  ottobre
2004; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 recante  «Norme
di attuazione dello statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia (adottato con legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1)
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di  viabilita'  e
trasporti» ed in particolare l'art. 1 che  prevede  il  trasferimento
alla regione di  tutte  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
pianificazione, di programmazione, di progettazione,  di  esecuzione,
di  manutenzione,  di   gestione,   di   nuova   costruzione   o   di
miglioramento, nonche' vigilanza  delle  reti  stradali  regionale  e
nazionale ricadenti sul territorio regionale e l'art. 4  che  prevede
il trasferimento al demanio della regione delle strade e dei  tronchi
di strade, gia' appartenenti al demanio statale; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  che  all'art.  2,
comma 82 prevede che: «In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della  convenzione  accessiva  alle
concessioni  autostradali,  ovvero  della   prima   revisione   della
convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte  le
clausole  convenzionali  in  vigore,   nonche'   quelle   conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse  da
quelle  derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.   La
convenzione  unica  sostituisce  ad  ogni  effetto   la   convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi»; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 2007 e successive modificazioni e  integrazioni,
che detta criteri in materia di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la Convenzione sottoscritta dal concedente pro  tempore  ANAS
S.p.a. e la societa' concessionaria Autovie Venete S.p.a. in  data  7
novembre 2007, l'Atto aggiuntivo alla Convenzione unica  sottoscritto
in data 18 novembre 2009, la delibera n. 63 del 22 luglio 2010 con la
quale questo Comitato  ha  formulato  alcune  prescrizioni  sull'Atto
aggiuntivo di  cui  trattasi  e  l'ulteriore  Atto  integrativo  alla
predetta Convenzione del 4 novembre 2011; 
  Vista la Convenzione suddetta, come adeguata dai  successivi  atti,
che ha previsto una  specifica  disciplina  per  l'eventuale  periodo
successivo alla scadenza della  concessione  e  per  il  calcolo  del
valore di subentro ed in particolare: 
    1. l'art. 5, comma 2,  della  Convenzione,  che  stabilisce  che:
«l'indennizzo, che dovra' essere  quantificato  alla  scadenza  della
concessione previo aggiornamento del piano  economico  finanziario  e
del piano finanziario regolatorio sulla base dei dati consuntivati ed
indicati  nel   bilancio   straordinario   redatto   dalla   societa'
concessionaria alla data del 31 marzo 2017, dovra' essere corrisposto
entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data  di  scadenza  della
concessione, in un'unica soluzione»; 
    2. l'art. 5, comma  4,  della  Convenzione,  che  specifica  che:
«qualora il subentro del concessionario non sia perfezionato entro 24
(ventiquattro) mesi dalla  scadenza  della  presente  convenzione  di
concessione [...] l'ammontare complessivo  dovuto  al  concessionario
uscente dovra' essere calcolato con le modalita' di cui al comma 2 ed
aggiornato sino alla data dell'effettivo subentro»; 
    3. inoltre l'art. 3 dell'Atto integrativo del  4  novembre  2011,
rubricato «Rapporti inerenti la successione tra il subentrante  e  il
concessionario uscente», specifica «a chiarimento e  integrazione  di
quanto  previsto  nella  Convenzione»  che  «il   Concedente   e   il
Concessionario si danno atto che, alla  scadenza  della  Convenzione,
qualora non si verifichi il subentro di un nuovo concessionario [...]
e comunque  nell'ipotesi  in  cui  decorsi  24  mesi  dalla  scadenza
l'indennizzo previsto dalla vigente Convenzione e dalla normativa  in
materia, e  dovuto  in  tutti  i  casi  di  estinzione  del  rapporto
concessorio, non sia pagato al Concessionario, senza pregiudizio  per
i  propri  diritti   nei   confronti   del   Concedente   [...],   il
Concessionario potra' proseguire nella gestione, alle  condizioni  di
cui  alla  Convenzione  stessa,  fino  al   momento   del   pagamento
dell'indennizzo e, in ogni caso, non oltre  il  periodo  strettamente
necessario  al  completo  azzeramento  del   valore   di   indennizzo
calcolato, in ciascuna ipotesi secondo le previsioni di cui  all'art.
5 della Convenzione nei termini e alle condizioni previste nel  piano
economico finanziario  vigente  alla  scadenza  come  successivamente
aggiornato»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  da
ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed  in
particolare gli articoli 3, 14 e 170; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
11 luglio 2008, recante la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,
fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore  del  traffico  e
della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4
nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e  nel  raccordo  autostradale
Villesse-Gorizia,  decreto  prorogato  con  successivi  decreti   del
Presidente del Consiglio dei ministri e, da ultimo, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018,  sino  al
31 dicembre 2020; 
  Vista l'ordinanza in data 5 settembre 2008, n. 3702 con la quale il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  disposto  la  nomina  a
Commissario delegato per l'emergenza determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nell'autostrada  A4  nella  tratta  Quarto
D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale  Villesse  -  Gorizia,
del Presidente  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (di
seguito il «Commissario delegato»)  avvalendosi  anche  del  supporto
tecnico  della  concessionaria,  provvedendo  a   dare   prescrizioni
necessarie alla piu' sollecita progettazione  e  realizzazione  delle
opere ed alla approvazione del progetto definitivo dell'opera  e  sue
varianti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con
modificazioni dalla legge  24  febbraio  2012,  n.  14  e  successive
modificazioni e in particolare  l'art.  11  ai  sensi  del  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' subentrato ad  Anas
S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita',  in  particolare
conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito,  nell'ambito
del Dipartimento per le infrastrutture,  gli  affari  generali  e  il
personale,   la   Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato
il documento tecnico intitolato «Integrazione della  delibera  n.  39
del  2007   relativa   alla   regolazione   economica   del   settore
autostradale:  requisiti  di  solidita'  patrimoniale»,  disponendone
l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle  quali,  alla
data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il
bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto, non si sia  ancora
proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in
concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle
autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti
nell'ambito del settore pubblico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e visto in particolare
l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni  di  concedente  della
rete  autostradale  in  concessione  siano  svolte  dalla   Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli
articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, denominato «Codice  dei  contratti  pubblici»  che  ha
abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  concernente
il «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14  gennaio  2016
tra la Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  Regione  Veneto  (soci
pubblici di Autovie Venete S.p.a., concessionaria uscente) e il  MIT,
nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la
valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, che prevede  la
gestione da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale
in esame ai sensi della suddetta direttiva 2014/23/UE; 
  Viste le delibere ART n. 3 del 25 gennaio 2018, avente  ad  oggetto
l'avvio del procedimento per la definizione del sistema tariffario di
pedaggio per l'affidamento  della  gestione  in  house  delle  tratte
autostradali   A4   Venezia-Trieste,   A23    Palmanova-Udine,    A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota  parte
e A34 raccordo Villesse-Gorizia e n. 133 del 19 dicembre 2018 che  ha
approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato  sul  metodo  del
price cap e con determinazione dell'indicatore di produttivita'  X  a
cadenza  quinquennale  che,  nell'apposito  Allegato,  definisce   la
tariffa unitaria media; 
  Visto l'art. 13-bis della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  e
successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art.  1,
comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede che per
il perseguimento delle finalita' di cui  al  suddetto  protocollo  di
intesa il coordinamento dell'infrastruttura autostradale in esame  e'
assicurato come segue: 
    1. le funzioni di concedente sono svolte dal MIT; 
    2. le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e
sono stipulate dal MIT con le Regioni e gli  Enti  locali  che  hanno
sottoscritto gli appositi protocolli di intesa  in  data  14  gennaio
2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non  figurino
privati; 
    3. le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti; 
    4. il comma  4,  del  medesimo  articolo  prevede  che  gli  atti
convenzionali di concessione stipulati dal MIT  con  i  concessionari
autostradali,   siano   approvati   dal   Comitato,   previo   parere
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti   sullo   schema   di
convenzione fermo restando che i  medesimi  concessionari  mantengono
tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente; 
  Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n.  1645  del  20
giugno 2018, che  fra  l'altro  prevede  che,  nel  caso  analogo  di
un'altra  concessionaria  con  azionisti  pubblici  (Autostrada   A22
Brennero-Modena), l'affidamento diretto ed il correlato  rapporto  di
concessione deve intercorrere tra il MIT (in qualita' di  concedente)
e gli enti territoriali (in qualita' di concessionari), e che  questi
ultimi hanno la facolta' di  utilizzare  una  societa'  in  house  la
quale, non configurandosi come affidataria diretta della  concessione
e non potendo assumere la qualita' di sub-concessionaria, rappresenta
un mero modulo organizzativo dei medesimi Enti territoriali; 
  Visto l'art.  16  decreto-legge  n.  109  del  28  settembre  2018,
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,  convertito
con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre  2018,  che  ha
ulteriormente ampliato  le  competenze  dell'ART  e  disposizioni  in
materia di tariffe e di sicurezza autostradale; 
  Visto il parere favorevole della Commissione  europea  -  Direzione
generale del mercato interno,  dell'industria,  dell'imprenditoria  e
delle PMI (DG GROW) n. 6559656 del 21 novembre 2018, nel caso analogo
di un'altra concessionaria con  azionisti  pubblici  (Autostrada  A22
Brennero-Modena),  ha  valutato  favorevolmente  il  modello  di   un
Comitato di indirizzo nel quale tre membri su sei sono  nominati  dai
Ministeri; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Viste le delibere n. 68 del  28  novembre  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 e n. 24 del 20  maggio
2019, in corso di perfezionamento, con le quali e' stato  introdotto,
relativamente  alla  tratta  autostradale  A22  Brennero-Modena,   il
modello dell'accordo  di  cooperazione  per  le  tratte  autostradali
gestite da enti  a  controllo  interamente  pubblico,  a  seguito  di
consultazione con la Commissione europea e del negoziato con gli enti
territoriali; 
  Vista la legge  di  conversione  n.  55  del  14  giugno  2019  del
decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno  2019  «Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» (c.d. decreto 
  «Sblocca cantieri»); 
  Vista  la  nota  n.  18597  dell'8  maggio  2019,  acquisita  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri con protocollo n. 2860  del  21
maggio 2019, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha  trasmesso,
ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato, lo  schema  di
«Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai  sensi
dell'art. 17  della  direttiva  2014/23/UE  e  dell'art.  13-bis  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148  e  successive  modificazioni,
relativo   alle   tratte   autostradali   A4   Venezia-Trieste,   A23
Palmanova-Udine,  A28  Portogruaro-Conegliano,  A57  Tangenziale   di
Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia (da ora  in
avanti "schema di Accordo di  cooperazione")»,  i  relativi  allegati
contrattuali e la nota congiunta del Presidente della Regione  Veneto
e  del  Presidente  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,
acquisita dalla direzione generale per le strade e autostrade  e  per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT con
protocollo n. 5411 del 8 maggio 2019, facendo riserva di  trasmettere
il parere dell'ART non appena acquisito; 
  Visto il parere dell'ART n. 4 del 23 maggio 2019 che  ha  formulato
alcune osservazioni sullo schema di Accordo di cooperazione  relativo
all'affidamento della tratta autostradale  in  esame,  trasmesso  con
nota del Capo di Gabinetto del MIT n. 20954 del 23 maggio 2019; 
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento
programmazione e coordinamento della  politica  economica  (DIPE)  n.
3021 del 31 maggio 2019, con la quale sono stati richiesti al MIT  il
testo dello «Schema di Accordo di cooperazione», aggiornato al parere
n. 4 del 2019 dell'ART e condiviso con le  amministrazioni  pubbliche
territoriali di riferimento, e copia della Convenzione unica del 2007
relativa all'affidamento in concessione alla Societa' Autovie  Venete
S.p.a. e successivi atti aggiuntivi e integrativi e relativi  decreti
interministeriali di approvazione; 
  Vista la nota n. 22714 del 4 giugno 2019, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del MIT ha trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri-Nucleo per la consulenza e l'attivazione delle  linee  guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS)  la  nota
della direzione generale strade e autostrade e per la vigilanza e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali  dello  stesso  Ministero  n.
6544 del 4 giugno  2019,  con  allegati  lo  «schema  di  Accordo  di
cooperazione» che  recepisce  il  parere  dell'ART  ed  alcune  delle
osservazioni formulate dai Presidenti della Regione  Veneto  e  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota congiunta  n.  216346
del 4 giugno 2019; 
  Vista la nota  3  luglio  2019  con  la  quale  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  ha  depositato  durante  la  seduta
preparatoria del Comitato  la  proposta  di  «Criterio  generale  per
l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili
alle societa' concessionarie autostradali  limitatamente  al  periodo
intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data  di
effettivo subentro del nuovo concessionario», acquisita al protocollo
DIPE n. 3684 del medesimo giorno,  proposta  ritenuta  dal  Ministero
medesimo come propedeutica per l'esito dell'istruttoria  sull'Accordo
di cooperazione in esame; 
  Visto il parere NARS n. 5 del 10 luglio 2019 che ha rimesso al  MIT
la verifica conclusiva, tenendo opportunamente conto della disciplina
convenzionale  applicabile  al  caso  di  specie,  in   merito   alla
quantificazione del valore di subentro effettuata dal  concessionario
uscente e presente nell'Accordo di cooperazione  in  esame,  ai  fini
delle successive determinazioni del Comitato; 
  Vista la nota n. 28134 dell'11 luglio 2019 con la quale il Capo  di
Gabinetto del MIT, a seguito del suddetto parere NARS, ha chiesto  la
sostituzione del punto aa) delle premesse dello  schema  dell'accordo
di cooperazione con il testo seguente,  specificando  la  definizione
del valore di subentro: 
    «Il valore di subentro a  carico  del  nuovo  concessionario,  da
riconoscere al concessionario uscente, e' stato stimato alla data del
31 dicembre 2019 in euro 476.073.000,00, sulla base delle pattuizioni
contrattuali contenute negli atti convenzionali vigenti.  L'ammontare
definitivo verra' certificato dal Concedente alla data  di  effettivo
subentro del  nuovo  concessionario  sulla  base  degli  investimenti
effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili»; 
  Vista la delibera n. 38, adottata  nella  seduta  odierna,  con  la
quale questo Comitato ha approvato  il  documento  tecnico  «Criterio
generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei  rapporti
economici  riferibili  alle  societa'   concessionarie   autostradali
limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza  della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo   transitorio)»,   fatte   salve   specifiche    pattuizioni
convenzionali vigenti; 
  Considerato che al fine di poter avviare la  nuova  concessione  e'
necessario approvare un testo definitivo dello «schema di Accordo  di
cooperazione» per l'affidamento della gestione  e  della  costruzione
delle tratte autostradali A4  Venezia-Trieste,  A23  Palmanova-Udine,
A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre  per  la  quota
parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, anche in considerazione  della
rilevanza delle suddette  tratte  autostradali  che  appartengono  ai
Corridoi TEN-T presenti in Italia (Mediterraneo e Baltico-Adriatico); 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e in particolare che: 
    sotto l'aspetto procedurale: 
      1. in data 7 novembre 2007 e' stata sottoscritta la Convenzione
unica ai sensi del citato art. 2, comma 82 del decreto-legge  n.  262
del 2006, tra il concedente Anas S.p.a. e la societa'  concessionaria
Autovie Venete S.p.a., relativa all'affidamento in concessione  delle
tratte autostradali  A4  Venezia-Trieste,  A23  Palmanova-Udine,  A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota  parte
e A34 raccordo Villesse-Gorizia (da ora in avanti «Convenzione  unica
2007»); 
      2. in data 11 luglio  2008  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha emanato il decreto recante la dichiarazione  dello  stato
di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del
traffico  e  della  mobilita'  nell'asse  autostradale  Corridoio   5
dell'Autostrada  A4  nella  tratta  Quarto  d'Altino-Trieste  e   nel
raccordo autostradale Villesse-Gorizia; 
      3. il suddetto  stato  di  emergenza  e'  stato  prorogato  con
successivi decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  da
ultimo con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2020; 
      4. in data 5 settembre 2008 il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha emanato l'ordinanza n. 3702,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'11 settembre 2008, di seguito modificata  e  integrata
con la quale  ha  disposto  la  nomina  a  Commissario  delegato  per
l'emergenza del  Presidente  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia; 
      5. in data  18  novembre  2009  e'  stato  sottoscritto  l'Atto
aggiuntivo  (da  ora  in  avanti  «Atto  aggiuntivo  2009»)  tra   il
concedente Anas S.p.a. e la societa'  concessionaria  Autovie  Venete
S.p.a. alla Convenzione unica 2007; 
      6. in  data  4  novembre  2011  e'  stato  sottoscritto  l'Atto
integrativo (da ora in avanti «Atto integrativo  2011»)  alla  citata
Convenzione unica 2007; 
      7. il 31 marzo 2017 e' scaduta la concessione di cui  al  punto
1; 
      8. il 14 gennaio 2016 i soci pubblici di Autovie Venete  S.p.a.
(Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione  del  Veneto)  e  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nell'ambito  della
collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione  e
lo  sviluppo  e  tutela  del  territorio,   hanno   sottoscritto   il
«Protocollo di intesa» che prevede  la  gestione  da  parte  di  tali
soggetti pubblici delle tratte autostradali A4  Venezia-Trieste,  A23
Palmanova-Trieste, A2  Palmanova-Udine,  A28  Portogruaro-Conegliano,
A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse-Gorizia; 
      9. il «Protocollo di intesa», attraverso l'adozione  di  misure
da  attuarsi  con  strumenti  normativi  e  amministrativi,  consente
l'affidamento  delle  suddette   tratte   autostradali   a   societa'
interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche  territoriali
e locali aderenti al Protocollo medesimo; 
      10. l'art. 13-bis del decreto-legge n. 148  del  2017  ha  dato
attuazione al Protocollo di intesa prevedendo che: 
        10.1 le funzioni di Concedente per le tratte autostradali  in
argomento sono svolte dal MIT; 
        10.2 la Convenzione, di durata trentennale, e' stipulata  dal
MIT  con  le  amministrazioni  pubbliche   territoriali   che   hanno
sottoscritto il  Protocollo  di  intesa  del  14  gennaio  2016,  che
potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di  societa'  in
house, esistenti o appositamente costituite,  nel  cui  capitale  non
figurino privati; 
        10.3 la Convenzione e' stipulata dopo l'approvazione del CIPE
e  previa  acquisizione  del  parere   dell'ART   sullo   schema   di
convenzione; 
        10.4 la Convenzione deve prevedere che eventuali debiti delle
societa'  concessionarie  uscenti  e  il  valore  di  subentro  delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti; 
      11.  il  17  aprile  2018  e'  stata  costituita  la   Societa'
Autostrade Alto Adriatico S.p.a., partecipata dai soli soci  pubblici
della  precedente  societa'  Autovie  Venete   S.p.a.,   le   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e senza la partecipazione di soggetti
privati, quale societa' strumentale per la gestione  dell'Accordo  di
cooperazione; 
      12. il Consiglio di Stato, con parere n.  1645  del  20  giugno
2018, si e'  positivamente  espresso,  sul  percorso  di  affidamento
individuato dal legislatore per  il  caso  in  esame  osservando,  in
particolare, che: 
      «Il  rapporto  tra  gli  enti  territoriali  e  la  costituenda
societa' in house deve  piu'  correttamente  essere  inquadrato  come
utilizzo  di  un  modulo  organizzativo  da  parte  dei   diciassette
concessionari per gestire congiuntamente i rapporti scaturenti  dalla
concessione affidata loro dal Ministero, fermo restando,  come  sopra
detto, che l'utilizzo  di  tali  strumenti  non  deve  comportare  un
depotenziamento dei controlli che il Ministero  concedente  deve/puo'
compiere nei confronti di chi effettivamente gestisce la  concessione
anche perche' in linea con le indicazioni che ci provengono dal  piu'
volte richiamato art. 178,  comma  8-ter,  cit.  e  dal  quadro  euro
unitario. Ne' sotto tale aspetto puo' ravvisarsi lesione alcuna delle
autonomie territoriali. Per tale ragione non  sembrano  sussistere  i
presupposti per far scattare l'iscrizione nell'elenco,  ex  art.  192
codice degli appalti, tenuto  dall'Anac  e,  in  ragione  del  chiaro
disposto legislativo, non deve essere effettuata  la  valutazione  di
congruita' prevista dalla norma di legge perche', in  tal  senso,  ha
gia' provveduto il legislatore con il piu' volte citato  art.  13-bis
decreto-legge n. 148/2017. all'applicazione o meno di quanto disposto
dall'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  Codice
dei Contratti pubblici, e successive modificazioni, nel caso  in  cui
il  Consorzio  concessionario  intenda  avvalersi  della  facolta'  -
prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  n.
148 del 2017 - di costituire una propria societa' in house, senza  la
partecipazione di soggetti privati, quale  societa'  strumentale  del
medesimo Consorzio per la gestione della Convenzione»; 
      13.  la  direzione  generale   «Mercato   interno,   industria,
imprenditoria e PMI» della Commissione europea, con parere n. 6559656
del 21 novembre 2018, ha trasmesso il richiesto  parere  sull'Accordo
di  cooperazione  in  esame,  ritenendo  «il  progetto   di   accordo
notificato non presenti incompatibilita' con il diritto UE in materia
di appalti pubblici e concessioni»; 
      14. l'ART con la citata delibera n. 133 del 19 dicembre 2018 ha
approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato  sul  metodo  del
price cap e con determinazione dell'indicatore di produttivita'  X  a
cadenza quinquennale; 
      15. la medesima ART con parere n.  4  del  23  maggio  2019  ha
espresso alcune osservazioni in merito all'articolato,  recepite  nel
corso dell'ulteriore condivisione con gli enti  interessati,  e,  per
quanto  riguarda  il  PEF,  ha  osservato  che  il  medesimo  risulta
elaborato in aderenza al sistema tariffario ART, di cui  all'allegato
A della delibera ART  n.  73  del  2018,  e  che  «il  livello  degli
indicatori  appare  idoneo  ad  assicurare  l'equilibrio  del   piano
economico finanziario, sussistendo la  contemporanea  presenza  delle
condizioni  di  equilibrio   economico   (convenienza   economica   o
redditivita') ed equilibrio finanziario (sostenibilita' finanziaria o
bancabilita'»; 
      16.  con  nota  n.  65444  del  4  giugno  2019,  il   MIT   ha
definitivamente trasmesso il testo  finale  dell'Accordo,  modificato
alla luce delle osservazioni dell'ART  e  con  alcune  considerazioni
espresse dalle Regioni nella predetta nota congiunta n. 216346 del  4
giugno 2019; 
      17. il NARS con il citato parere n. 5 del 2019 sull'Accordo  di
cooperazione ha formulato alcune prescrizioni e raccomandazioni,  tra
le quali: 
        17.1  relativamente  al  regime   «emergenziale»,   il   NARS
suggerisce di valutare la possibilita' di individuare una  Parte  III
denominata:  «Regime   emergenziale:   durata;   effetti   giuridici,
economici  e  finanziari,  rapporto  con  il  regime  ordinario»  che
comprenda le specificita' di tale regime; 
        17.2 per quanto riguarda l'aspetto giuridico,  nel  paragrafo
2.2 del citato parere, sono rappresentate  alcune  considerazioni  di
carattere sistematico alla struttura dell'accordo relative al  regime
ordinario o di carattere formale  e/o  di  editing,  delle  quali  e'
segnalata l'opportunita' di valutare l'integrazione, riguardanti, tra
le  altre,  alcune  modifiche  terminologiche  o  specificazioni,   o
l'inserimento di talune precisazioni (es. inserimento di un indice, o
richiami a disposizioni normative); 
        17.3  per  quanto  riguarda  il  Comitato  di   indirizzo   e
coordinamento, disciplinato dall'art. 3 dello schema di  Accordo,  il
NARS osserva che, al fine di assicurarne  la  piena  funzionalita'  e
operativita', andrebbe  valutata  la  possibilita'  di  disciplinare,
nell'ambito dell'Accordo, l'ipotesi di sostituzione del Presidente in
caso di assenza; 
        17.4 per quanto riguarda l'aspetto finanziario,  il  NARS  fa
presente, tra l'altro, che relativamente al valore  di  subentro,  la
Convenzione  unica  del  2007,  come  adeguata  dai  successivi  atti
aggiuntivi e integrativi, ha previsto una  specifica  disciplina  per
l'eventuale periodo successivo alla scadenza della concessione e  per
il calcolo del valore medesimo. Poiche', la direzione generale per le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  delle
infrastrutture stradali, con nota n.  6544  del  4  giugno  2019,  ha
rappresentato che il valore  di  subentro  -  come  quantificato  dal
concessionario uscente e riportato  sia  nel  testo  dell'Accordo  di
cooperazione sia  nel  Piano  economico  finanziario,  non  risultava
condiviso  dalla  direzione   generale   per   la   vigilanza   sulle
concessionarie  autostradali,  il  NARS  ha  rimesso,  pertanto,   al
Ministero istruttore di verificare conclusivamente la quantificazione
del valore  di  subentro  effettuata  dal  concessionario  uscente  e
presente   nell'Accordo   di   cooperazione   in    esame,    tenendo
opportunamente conto della disciplina  convenzionale  applicabile  al
caso di specie sopra richiamata; 
      18. alla luce di quanto sopra, il Gabinetto del MIT,  pertanto,
ha trasmesso, con nota n. 28134 dell'11 luglio 2019, la lettera della
competente direzione generale n. 8299 in pari data, con la  quale  e'
stimato, alla data del 31  dicembre  2019  e  sulla  base  di  quanto
previsto negli atti sottoscritti con il  Concedente,  in  476.073.000
euro il valore di subentro che dovra' essere riconosciuto,  a  carico
del nuovo Concessionario, proponendo la  sostituzione  della  lettera
aa) delle Premesse dell'accordo di Cooperazione con la seguente: 
      «Il valore di subentro a carico del  nuovo  concessionario,  da
riconoscere al concessionario uscente, e' stato stimato alla data del
31 dicembre 2019 in euro 476.073.000,00, sulla base delle pattuizioni
contrattuali contenute negli atti convenzionali vigenti.  L'ammontare
definitivo verra' certificato dal Concedente alla data  di  effettivo
subentro del  nuovo  concessionario  sulla  base  degli  investimenti
effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili»; 
  sotto l'aspetto del contenuto: 
    1. l'Accordo e' costituito da due Parti, oltre alle premesse: 
      1.1 la  Parte  I,  relativa  all'accordo  di  cooperazione  tra
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della  direttiva
2014/23/UE,  che  regolamenta  principalmente  il  rapporto  tra   il
Concedente   (Ministero   infrastrutture   e    trasporti)    e    le
amministrazioni pubbliche territoriali (articoli 1-6); 
      1.2 la Parte II, contenente disposizioni volte a disciplinare i
termini e le condizioni per la realizzazione degli  interventi  e  la
gestione dell'infrastruttura autostradale oggetto dell'accordo, che a
sua volta si compone di cinque sezioni; 
    2.  e'  prevista  la  costituzione  di  un   Comitato   congiunto
paritetico, denominato «Comitato di indirizzo e coordinamento» per il
raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi strategici  previsti
dall'Accordo e composto da sei membri, di cui: 
      due membri nominati  dal  MIT,  di  cui  uno  con  funzione  di
Presidente; 
      un membro nominato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
(MEF); 
      tre membri nominati dalle regioni, di cui due di  nomina  della
Regione Friuli-Venezia Giulia ed una di nomina della Regione Veneto; 
    3.  la  durata  della  concessione,  comprensiva  delle  fasi  di
progettazione e realizzazione delle opere e' stabilita in trenta anni
decorrenti dalla data di efficacia dell'Accordo medesimo; 
    4.  formano  parte  integrante  dello  schema   di   Accordo   di
cooperazione i seguenti allegati: 
      A) Descrizione interventi; 
      B) Caratteristiche tecniche dell'Arteria autostradale, aree  di
servizio e modalita' di esazione del pedaggio; 
      C) Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione; 
      D) Cronoprogramma degli interventi; 
      E)  Piano  economico-finanziario  (PEF)  e  Piano   finanziario
regolatorio (PFR); 
      F) Sistema di contabilita' regolatoria; 
      G) Requisiti di solidita' patrimoniale; 
      H) Tariffa unitaria  media,  criteri  di  determinazione  delle
componenti tariffarie e modalita' di adeguamento annuale; 
      I) Analisi trasportistica; 
      J) Indicatori di qualita'; 
      K) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali; 
      L) Statuto del concessionario; 
  sotto l'aspetto finanziario: 
    1. il valore complessivo degli interventi come indicati  nel  PEF
e' pari a circa 1.073  milioni  di  euro,  al  netto  del  valore  di
subentro e l'articolazione del PEF prevede che il 96 per cento  degli
investimenti  siano  realizzati  entro  i  primi   sei   anni   della
concessione (2020-2025); 
    2. gli investimenti sono  suddivisi  in  due  elenchi:  opere  di
competenza del concessionario (tra cui  prolungamento  A28  -  tratta
Sacile Ovest-Conegliano e piani di risanamento acustico) e  opere  di
competenza  del  Commissario  (tra  cui  piano   per   la   sicurezza
autostradale,  realizzazione  terza  corsia  tratta   S.   Dona'   di
Piave-Alvisopoli e tratta Gonars-Villesse); 
    3. il fabbisogno finanziario complessivo previsto nel progetto e'
pari a circa 2 miliardi di euro,  la  cui  copertura  finanziaria  e'
assicurata attraverso due linee di finanziamento bancario  senior  di
pari importo (Banca europea per gli investimenti e Cassa  depositi  e
prestiti) per un'erogazione complessiva di  circa  706,4  milioni  di
euro, l'impiego di risorse dagli azionisti, un  prestito  subordinato
fruttifero della societa'  Friulia  S.p.a.  per  il  conferimento  di
azioni Autovie e l'autofinanziamento generato dai flussi di cassa del
progetto; 
    4. per quanto riguarda lo studio  trasportistico,  esso  riguarda
un'analisi previsionale per tutto il periodo  concessorio  che  parte
dai valori d'esercizio degli anni 2008 - 2018, con previsione a tutto
il 2049. Tali ipotesi tengono anche  conto  della  presenza  di  vari
cantieri; 
    5. per quanto  riguarda  l'aspetto  della  «qualita'»,  l'Accordo
prevede che il Concessionario trasmetta, entro dodici mesi dalla data
di efficacia dell'Accordo stesso, una  proposta  di  introduzione  di
indicatori  di  qualita'  del  servizio  autostradale  corredata   da
rilevazioni oggettive e verificabili telematicamente dal  Concedente,
con riferimento ad alcuni indici, tra i  quali,  velocita'  media  di
percorrenza del flusso veicolare; disponibilita'  dell'infrastruttura
(presenza di cantieri, in particolare  in  ora  di  punta  e  periodi
vacanzieri;  fluidita'  ai  caselli   (disponibilita'   delle   casse
automatiche ai caselli ed efficienza del sistema telepass); 
    6.  per  quanto  riguarda  il  sistema  tariffario  di  pedaggio,
individuato dall'ART con delibera n. 133 del 2018, il PFR riporta una
dinamica della tariffa  media  unitaria  che  risulta  caratterizzata
dalla stabilita' della tariffa nel primo periodo regolatorio rispetto
al valore individuato nell'anno ponte (pari a circa 0,0712 euro/km) e
da un decremento annuo dell'1,62 per  cento  nei  periodi  regolatori
successivi fino a scadenza della concessione; 
    7. i principali indicatori economico finanziari del Piano sono di
seguito sintetizzati: 
      tasso di congrua remunerazione (WACC): 6,92 per cento; 
      tasso interno di rendimento (TIR) Progetto: 7,06 per cento; 
      TIR degli azionisti 6,01 per cento; 
      Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimo pari a 1,45x; 
  Vista la nota del 23 luglio  2019,  prot.  n.  4105-P,  predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base
della odierna seduta del Comitato; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
raccomandazioni da esso proposte e di recepire la riformulazione  del
valore di subentro al punto aa)  delle  premesse  dell'accordo,  come
proposto dal MIT; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 e  successive  modifiche,  e'  approvato  lo  schema  di
Accordo  di  cooperazione  relativo  all'affidamento   delle   tratte
autostradali   A4   Venezia-Trieste,   A23    Palmanova-Udine,    A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota  parte
e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, per il  periodo  2020-2049,  con  le
prescrizioni che si riportano di seguito, oltre alle  osservazioni  e
raccomandazioni contenute nel parere  NARS  n.  5  del  2019  che  il
Comitato fa proprie. 
  2. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici si raccomanda  al  MIT
di valutare le osservazioni contenute nei paragrafi 2.1. e  2.2.  del
parere NARS, ai fini del perfezionamento del  testo  dell'Accordo  di
cooperazione. 
  3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' e operativita'  del
Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento,  il   MIT   valutera'   la
possibilita' di disciplinare, nell'ambito dell'Accordo, l'ipotesi  di
sostituzione del Presidente in caso di assenza. 
  4. Il punto aa) delle premesse dell'accordo, relativo al valore  di
subentro, viene riformulato come da proposta del Ministero istruttore
di cui alle premesse della presente delibera. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura,  per
conto di questo Comitato, la  conservazione  dei  documenti  relativi
allo schema di Accordo di cooperazione di cui alla presente delibera. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019 
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