L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173  recante
l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria,  convertito  con  legge  17
dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'art. 20-quater, comma  2,
che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con  regolamento
le modalita' attuative e applicative della facolta', per  le  imprese
del settore assicurativo di cui all'art.  91,  comma  2,  del  Codice
delle assicurazioni private, di valutare i  titoli  non  destinati  a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore  di
iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente approvato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre
2019, recante l'estensione all'esercizio 2019 delle  disposizioni  in
materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei  titoli  non
durevoli previste all'art. 20-quater  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'art. 1 del regolamento IVASS n. 43 
                        del 12 febbraio 2019 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1  del  regolamento  IVASS  n.  43  del  12
febbraio 2019 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  regolamento  e'
adottato ai sensi dell'art. 20-quater del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e
finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.».