Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
del turismo ha ricevuto, nel  quadro  della  procedura  prevista  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Burrata di Andria» registrata con regolamento di esecuzione (UE)  n.
2016/2103 della commissione 21 novembre 2016. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
tutela Burrata di Andria IGP con sede in Contrada Barba d'Angelo,  55
- 76123 Andria (BT) e che il predetto Consorzio possiede i  requisiti
previsti all'art. 13, comma  1  del decreto  ministeriale 14  ottobre
2013 n. 12511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito il  parere  della  Regione  Puglia  competente  per
territorio,  circa  la  richiesta  di  modifica,  ritiene  di   dover
procedere alla pubblicazione del  disciplinare  di  produzione  della
D.O.P. «Burrata di Andria cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare  ippiche  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.