IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno  1938,  n.  880,  recante  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radioaudizioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in  materia  di  pagamento  del
canone di abbonamento alle radioaudizioni; 
  Visto l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di  abbonamento
alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di  residenza
per i soggetti di eta' pari o  superiore  a  75  anni  che  siano  in
possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente  la  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»; 
  Visto l'art. 1, commi da 152 a 161, della citata legge n.  208  del
2015, che prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento
del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, da parte dei titolari di utenza  di  fornitura
di energia elettrica mediante addebito  sulle  fatture  emesse  dalle
imprese elettriche; 
  Visto l'art. 1, comma 153, della citata legge n. 208 del 2015,  che
nell'apportare modificazioni al sopra citato regio decreto - legge n.
246 del 1938, al punto c)  dispone,  per  i  titolari  di  utenza  di
fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica,  con
scadenza il primo giorno di ciascun mese  da  gennaio  ad  ottobre  e
stabilisce, altresi', che vengano riversate  dalle  medesime  imprese
all'Erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso
e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e  riversato  entro
il 20 dicembre; 
  Visto l'art. 1, comma 160, della citata legge n. 208 del 2015, come
da ultimo modificato dall'art. 1, comma 90, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, che stabilisce, a  decorrere  dall'anno  2016,  che  le
eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo  nel
bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario  per
una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno  2016  e
del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale  prevista
dall'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai  fini
della esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in
favore di soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni  di  euro
in ragione d'anno,  del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, istituito nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze; c) al Fondo  per  la  riduzione  della
pressione fiscale, di cui all'art.  1,  comma  431,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le  somme  di  cui
almedesimo  comma   sono   ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione
dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando  l'assegnazione
alla societa' RAI -Radiotelevisione italiana  S.p.a.  della  restante
quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone  di
abbonamento; 
  Visto il comma 161 del medesimo art. 1, che autorizza  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
marzo 2019, con  il  quale,  sulla  base  di  quanto  comunicato  dal
Dipartimento delle finanze, per l'anno 2018, sono accertate  in  euro
182.798.546,01 le maggiori entrate versate  a  titolo  di  canone  di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, da destinare nella
misura di euro 91.399.273,00, iscritti in conto residui sul  capitolo
n. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, agli interventi di cui ai punti  a),  b),  c)  dell'art.  1,
comma 160 della legge n. 208 del 2015 e per la restante  quota,  pari
ad euro 91.399.273,00 alla societa' RAI -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a.; 
  Considerato, pertanto, che per  effetto  della  disposizione  sopra
richiamata, l'importo da destinare agli interventi di cui all'art. 1,
comma 160, lettere a), b) e c) della legge 28 dicembre 2015,  n.  208
e' pari ad euro 91.399.273,00; 
  Considerato che il Dipartimento delle  finanze,  sulla  base  delle
elaborazioni delle famiglie anagrafiche e di  dati  statistici  sulle
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, ha valutato in  euro
20.000.000,00 le minori entrate connesse all'ampliamento sino ad euro
8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, comma 132,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'esenzione del  pagamento
del canone di abbonamento televisivo in favore di  soggetti  di  eta'
pari o superiore a settantacinque anni; 
  Ritenuta, per intanto, la necessita' di destinare,  alla  finalita'
di cui alla lettera a) del richiamato comma  160  dell'art.  1  della
citata legge n. 208 del 2015, concernente l'ampliamento della  soglia
di esenzione (da 6.713,98 euro a 8.000 euro) dal pagamento del canone
di abbonamento televisivo per soggetti di eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni, la somma  di  euro  20.000.000,00,  quale  quota
parte dell'extra-gettito accertato in  via  previsionale  per  l'anno
2018, salvo l'adozione di ulteriore provvedimento per  l'assegnazione
delle residue risorse di euro 71.399.273,00. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 2019, viene ampliata sino ad  euro  8.000  la  soglia
reddituale prevista dall'art. 1, comma 132 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, ai fini dell'esenzione  del  pagamento  del  canone  di
abbonamento  televisivo  in  favore  dei  soggetti  di  eta'  pari  o
superiore a settantacinque anni. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1 e' destinata la somma di euro
20.000.000,00, quale quota parte delle risorse accertate a titolo  di
extra-gettito per l'anno 2018 pari ad euro 91.399.273,00. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita' di attuazione della predetta agevolazione. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 24 ottobre 2019 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Gualtieri         
 
      Il Ministro        
dello sviluppo economico 
       Patuanelli        

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-1512