Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del
personale docente nella scuola secondaria
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per
titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 (( del presente articolo
)). La procedura e' altresi' finalizzata all'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste
dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello
nazionale con uno o piu' provvedimenti, e' organizzata su base
regionale ed e' finalizzata alla definizione, per la scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e
classe di concorso nonche' per l'insegnamento di sostegno, per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre,
di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9,
lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi
siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti
vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per
rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in
ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori.
(( 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola
secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni
2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella
quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati, fino a
concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria.
L'eventuale posto dispari e' destinato alla procedura concorsuale
ordinaria. ))
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico (( 2008/2009 e l'anno scolastico
2019/2020 )), hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali
ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124 ((. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di
specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione
alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del
servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con
riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e'
sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto
articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 ));
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del
predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e'
richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se
prestato nelle scuole secondarie statali (( ovvero se prestato nelle
forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 )). Il predetto
servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno
oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai
fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi e' in possesso del
requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio ((
prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e
paritarie nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al
sistema di istruzione e formazione professionale, purche', nel caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la
tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi
di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo
)). Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. ((
Possono altresi' partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in
deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5,
lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. ))
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione (( sia per il sostegno sia per una )) classe di
concorso. E' consentita la partecipazione sia alla procedura
straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per
la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla (( su
argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie
didattiche )), a cui possono partecipare coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del
punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla (( su
argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie
didattiche )), a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma
7;
e) la compilazione di un elenco (( non graduato )) dei soggetti
che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il
punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera
g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione (( prima dell'immissione
in ruolo )), alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per
coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e)
purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza (( a tempo
indeterminato ovvero )) a tempo determinato di durata annuale o fino
al termine delle attivita' didattiche presso una istituzione
scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma
restando la regolarita' della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai
candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente, e riguardano il programma di esame previsto (( per il
concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria
bandito nell'anno 2016 )).
11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita (( con uno
o piu' decreti )) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il
bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato
di (( predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui
al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10
));
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali
articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la
partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in
maniera da coprire integralmente ogni onere derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non
spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle
eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (( entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
)) sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori, durante il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei
crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
ove non ne siano gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
con una prova orale (( , che precede la valutazione del periodo di
formazione iniziale e di prova )), da superarsi con il punteggio di
sette decimi o equivalente (( , )) nonche' i contenuti e le modalita'
di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di
valutazione con (( non meno di due membri esterni all'istituzione
scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali )) non
spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui al comma
9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei
crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. ((
Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
e' abrogato. ))
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
(( 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo
determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono
presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10
settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui
al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali,
cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine di
priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine
temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al
comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si
applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo
del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami
di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse,
procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e
resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a
17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di
nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione
scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di
titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o
soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano intervenute
successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del
periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria
finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non
sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono
fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del
medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del
presente articolo. ))
18. Le graduatorie (( di merito e gli elenchi aggiuntivi )) del
concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio
2015, n. 107, conservano la loro validita' per un ulteriore anno,
oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
(( 18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati
inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei
concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri
105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la
necessita' di mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per
titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti
collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti
possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai
concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e
primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo
e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza
della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' attuative del presente comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla
procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche' ai concorsi
ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti
di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del
personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo da
disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia'
conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono
corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 7,11 milioni
per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno
2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione
contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021».
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e
18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20
milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione del comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di ricerca e' attribuito un punteggio non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli. ))
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 9.