IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni; 
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la
legge n. 130 del 16 novembre 2018  che,  a  seguito  del  crollo  del
viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative  per
la mobilita' della citta' di Genova ed in particolare per il  settore
dell'autotrasporto; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada; 
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni; 
  Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale n. 8714 del 5 dicembre 2019 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice  della  strada
(di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2020 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S. 
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli   eccezionali   e   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui  al  comma  6  dell'art.  10  del
C.d.S. 
  4. Le posticipazioni di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  13,  si
applicano a  condizione  che  l'arrivo  dall'estero  o  al  porto  si
verifichi nel giorno di divieto. 
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S. 
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.