La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e
2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per
l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno
2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025 ».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
« 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di
cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' ridotta di 1,5 punti
percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e
di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni
successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta di 2,2 punti
percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno
2020 ed e' incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e
per ciascuno degli anni successivi ».
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Deducibilita' dell'imposta municipale propria relativa
agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria
relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della
determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta
immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« al 10 per cento ».
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla
riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui
lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a 3.000 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi
provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi
previsti.
8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
stipulati nell'anno 2020, e' riconosciuto ai datori di lavoro che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo
restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono
soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente
alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'articolo
1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3
sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite
dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi
da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 714 e' abrogato;
b) il comma 715 e' sostituito dal seguente:
« 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1°
gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e i controlli
previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da
100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in
modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai
titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».
12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI,
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, si considera
non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione
del presente comma, anche al fine di definire le opportune
comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in
un'unica soluzione nonche' ad attestare all'Istituto erogatore
l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa
interessata dell'intero importo anticipato.
13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonche' nelle ipotesi di cui al comma 29 »;
b) al comma 29, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a
termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di
Bolzano, delle attivita' stagionali definite dai contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;
c) al comma 29, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435
milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno
2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di
euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di
1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per
l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033
e 2034.
15. Il fondo di cui al comma 14 e' finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla
decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al
risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in generale,
ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo,
anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita' e
che tengano conto degli impatti sociali.
16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di
Torino, ivi compresi le attivita' di progettazione e valutazione ex
ante, altri oneri tecnici, nonche' il materiale rotabile, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80
milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno
2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro
per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2032.
17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Al fine di
incrementare la sicurezza nella citta' di Matera ed in generale nelle
citta' metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle
ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo
della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »;
b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »
sono inserite le seguenti: « nonche' di 2 milioni di euro
rispettivamente per il 2020 e per il 2021 » e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le
modifiche necessarie ».
18. Al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi
invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in
un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e'
riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei
territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche,
per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di
euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle
risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del polo
metropolitano M1-M5 di Cinisello- Monza Bettola, la spesa di 8
milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021,
a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19. Al fine di garantire la sostenibilita' della Ryder Cup 2022
sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni
infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e'
riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel
territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro
nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di
euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia
e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono
identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto
attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso. I medesimi
decreti ripartiscono anche le relative risorse.
21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui
realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono
necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture
esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che
danno accessibilita' ai luoghi olimpici o di realizzazione degli
eventi sportivi.
22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione
e' necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel
dossier di candidatura ai fini dell'accessibilita' ai luoghi di
realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete
infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace
la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita', nonche'
quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di
realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre
localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente
dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale
in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
24. Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le
modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche
pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro
assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle
finalita' previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle
necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso
in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli
stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti
territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del
predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le
modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso
operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 15 febbraio 2020.
25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo
di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle
risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni
anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui
all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo
stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti
con indicazione delle principali criticita' riscontrate
nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati
attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle risultanze del
piu' recente rendiconto generale dello Stato.
26. Ai fini della riqualificazione della viabilita' funzionale allo
svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come
previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare,
in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale
della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco,
attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione
e messa in sicurezza della strada, e' assegnata al soggetto attuatore
degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 40 milioni di
euro nell'anno 2020 ed e' incrementata di 40 milioni di euro
nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai
comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui,
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni,
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno,
come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o
uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un
contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa
tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo
pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero
dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del
contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo'
finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi
non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di
ciascun anno di riferimento del contributo.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50
per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo
del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di
riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero
dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui
al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza di cui al comma 32, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo
precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il
15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a
34 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli
investimenti legge di bilancio 2020 ».
36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi
da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere
pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio
comunale nella prima seduta utile.
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 e' sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite
complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di
euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di
800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di
300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati
per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri
soggetti »;
«b) al comma 140, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i
comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio
precedente »;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di
messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento
energetico » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso
di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il
31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono
ridotti del 5 per cento »;
d) al comma 143, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «
L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000
euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le
opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le
opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le
opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del
presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo
complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente
beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione
del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di
committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini
di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;
e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31
luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica
dell'avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle
seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto
affidamento dei lavori »;
f) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I
contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi
e non beneficiari del decreto piu' recente di cui al comma 141,
secondo la graduatoria ivi prevista. »;
g) il comma 148 e' sostituito dal seguente:
« 148. Le attivita' di supporto, vigilanza e assistenza tecnica
connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono
disciplinate secondo le modalita' previste con decreto del Ministero
dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel
limite massimo annuale di 100.000 euro ».
39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' inserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 e'
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con
costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra
500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo e' superiore a
1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue
mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende
l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per
affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita,
la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di
procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volonta' di
procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente,
si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o
della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente
comma sono aumentati di tre mesi ».
40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere
pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali
2026, ivi comprese quelle per l'accessibilita' da e verso il comune e
la citta' metropolitana di Milano, nonche' quelle connesse e di
contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel
territorio di piu' comuni, la variante allo strumento urbanistico e
vincoli conseguenti puo' essere adottata, fermo restando il parere
favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta
dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o
dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del
patrimonio culturale.
41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello
sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di
cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa
Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020
sara' Citta' europea dello sport, e' stanziato un contributo di
300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della
Villa.
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di
150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2034.
43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le
modalita' di riparto, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei
ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo
utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e
di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun
beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una
dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 e' destinato al rilancio degli
investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del
Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica,
inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della
manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della
prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I
decreti di cui al periodo precedente prevedono altresi' che, nel caso
di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il
31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti
del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono
individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo.
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla
promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano
destinati alla mobilita' ciclistica, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo
complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste
ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di erogazione ai comuni e alle
unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte
dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le
finalita' di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi
e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229.
50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di
accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di
aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai
quali si evinca la volonta' dell'ente di procedere allo sviluppo
strategico della rete ciclabile urbana.
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti
locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2034.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio
dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve
contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il
quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)
valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente
locale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste
di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve
riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un
intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente
locale o in altro strumento di programmazione.
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale e'
determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del
seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente.
54. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 53, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del
fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al
risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione
del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso,
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non
sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le
informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e'
tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario,
il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le
modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
57. La rilevazione dei dati relativi alle attivita' di
progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti
e' effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificato come « Sviluppo capacita' progettuale dei comuni ».
L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 e' verificato
tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al
relativo codice identificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di
cui al comma 51.
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili
nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole
dell'infanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
60. Il fondo di cui al comma 59 e' finalizzato, in particolare, ai
seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza
e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo.
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60,
i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e
riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalita' e le procedure di
trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni
e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo
delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi
d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle
risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di
verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli
interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina
di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli
progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia, e' composta da un rappresentante,
rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi,
rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate.
Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei
ministri disponibili a legislazione vigente.
62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente:
« 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta'
metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per
l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni
di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »;
b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente:
« 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In
caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in
caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I
ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal
principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ».
63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati
le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e
le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei
Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi
ammessi al finanziamento e il relativo importo.
65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce
sociali piu' disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle
regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica
convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di
cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti
stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei
propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per
cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ».
66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 134 e' sostituito dal seguente:
« 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo
2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, nonche' per interventi
di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento
ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica
verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per
l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027
al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di
euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo
da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano »;
b) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella I allegata alla
presente legge.
67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8, comma
5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' autorizzata la
spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il
finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
68. Alla regione Lombardia e' assegnato un contributo straordinario
di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la
realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel
quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la
provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023,
possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi,
gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e
66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla
base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le
complessive risorse alle esigenze territoriali.
70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 3.1 e' sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi
di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000
euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in
luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato
gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane
in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari ».
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a
38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori
di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete
di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale
contesto, e' ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee
Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano
Maderno e Seveso, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di
3,7 milioni per l'anno 2022.
72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « citta' di Genova » sono inserite
le seguenti: « nonche' per la messa in sicurezza idraulica e
l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in
sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, nonche' di razionalizzazione dell'accessibilita'
dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il
Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalita'
e' autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli
anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60
milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022,
120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno
2024 ».
73. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un
contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla
salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi
idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta e' assegnato un contributo
straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022.
75. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocita'
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
76. La disposizione recata dal comma 77 e' approvata ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «
31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023
» e dopo le parole: « la predetta data » sono inserite le seguenti: «
ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme
provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della
loro scadenza ».
78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni
di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi
dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome
di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica.
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono
variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre
il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato per gli esercizi
2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore
pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato
al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se
nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli
indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una
verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e
in conto residui delle entrate oggetto della riforma della
riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo
parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il
fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di
previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che
si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra
gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli
accertamenti.
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo
fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e
l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario
interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sulle
risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo
entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per i
quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31
dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31
dicembre 2014 ».
83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini
rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: «
entro il 31 dicembre 2021 ».
84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470
milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno
2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con
le finalita' previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro
per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare
nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e
2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150
milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.
86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire
attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso,
anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e
nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere
programmi specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti
economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto
all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della
plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi,
la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a
carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che
tengano conto degli impatti sociali.
87. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 85, e' altresi' autorizzato
ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86
attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di
rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi
coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure
conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il
rilascio delle garanzie di cui al comma 86, anche in coordinamento
con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica
industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la
partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di
debito di cui al comma 87, la ripartizione dell'intervento tra i
diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai
commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere
che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le
attivita' connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso societa' in
house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per
ciascuna delle finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le
specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali
sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo' anche essere
concessa in complementarita' con la garanzia di bilancio dell'Unione
europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner
esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo
vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro
atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione
europea, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la
concessione della garanzia dello Stato.
90. Per le finalita' di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli
interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, puo'
essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di
investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento
dell'investimento medesimo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini,
condizioni e modalita' di concessione dei contributi. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023;
c) e' esteso l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per le medesime finalita' e nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a
fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa
del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi
agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo
perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore
al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi
strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di
convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le
amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle
agevolazioni complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per
cento delle spese ammissibili. A tal fine e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente
comma possono essere altresi' utilizzate le risorse originariamente
destinate a contributi della stessa natura che si rendessero
eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello
Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal
gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al
2022. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' essere aggiornata la disciplina di attuazione di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del
Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a
titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima
del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad
interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza
energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla
sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della
Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti
terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della
garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8
per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di
cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le
modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione della sezione speciale ».
92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste
nei commi da 85 a 96 e piu' in generale gli interventi finanziati
dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi
di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla
riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere
inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese
rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «
Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno
proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale
finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di
cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire
un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e
delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere
disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le
modalita' di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al
presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la
rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del comma 86,
nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da
un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono
individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per
assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai
commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli
investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e piu'
in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa
orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione
energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e
alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei
dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto
degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione
e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati
raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al
comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla
rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli
impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui
al comma 92.
95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo,
si provvede a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma
85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni successivi.
96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al
2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund », di cui alla
legge 4 novembre 2016, n. 204, e' autorizzata la spesa di 33 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
97. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e
dei processi attraverso interventi di consolidamento delle
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi
si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
98. Al fine di studiare le modalita' per rendere permanente la
disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della
riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di
elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31
ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in
materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi
civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le
innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica,
sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che
producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno
2030, e' costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione
per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione
ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
99. La Commissione di cui al comma 98 e' presieduta dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo
sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione
democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli
enti locali, delle comunita' coinvolte, delle associazioni e dei
movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle universita' e dei
ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento
comunque denominato.
100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le
ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, e' assegnata
una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.