IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale
prevede che specifici strumenti tecnologici possono essere utilizzati
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui  la  memorizzazione  e  trasmissione  dei  dati  dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127; 
  Visto l'art.  12-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2019  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  il
quale inserisce le prestazioni di gestione del servizio delle lampade
votive nei cimiteri tra  le  operazioni  di  commercio  al  minuto  e
attivita' assimilate, di cui all'art. 22 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  per  le   quali   la
certificazione dei corrispettivi  deve  essere  effettuata  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127,  come  sostituito  dall'art.  17,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  che,  nel  prevedere  la
memorizzazione elettronica e la trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi  giornalieri  per  i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a  decorrere
dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i  soggetti
con un volume d'affari superiore ad euro 400.000,  ha  rimesso  a  un
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  l'individuazione
di esoneri dagli adempimenti; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.  127
del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio  2018,  di
memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei
corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o  di  gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  10
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2019, il quale ha  disposto  che,  in  fase  di  prima  applicazione,
l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica in  ragione
della specifica tipologia  di  attivita'  esercitata  e  fino  al  31
dicembre 2019 per alcune attivita' marginali o collegate e connesse a
quelle esonerate; 
  Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, al comma
1, ha istituito  l'obbligo  di  certificazione  a  mezzo  ricevuta  o
scontrino fiscale dei corrispettivi, per le operazioni per  le  quali
non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta  del
cliente, e, al comma 3, ha previsto  che  con  decreto  del  Ministro
delle finanze sia stabilito l'esonero da tale obbligo per determinate
categorie di contribuenti  o  determinate  categorie  di  prestazioni
aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e, in particolare, l'art. 2  che
individua le operazioni non soggette  all'obbligo  di  certificazione
dei corrispettivi; 
  Considerato che i processi di certificazione fiscale  tra  soggetti
privati  potranno  richiedere  adeguamenti  tecnologici   anche   con
riguardo  alla   memorizzazione   e   trasmissione   dei   dati   dei
corrispettivi giornalieri; 
  Considerato che l'applicazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2020,
dell'obbligo  di  memorizzazione  e   trasmissione   dei   dati   dei
corrispettivi giornalieri potrebbe risultare particolarmente gravosa,
in vista di successivi e  prossimi  adeguamenti  tecnologici,  per  i
soggetti tenuti a tale adempimento solo  per  attivita'  collegate  e
connesse a quelle esonerate dall'obbligo o  per  attivita'  marginali
rispetto a queste  ultime  o  rispetto  a  quelle  per  le  quali  e'
obbligatoria l'emissione della fattura; 
  Considerata la necessita' di garantire un graduale adeguamento  dei
sistemi tecnologici e gestionali anche ai soggetti  che  prestano  il
servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri; 
  Ritenuto  che,  in  fase  di  prima  applicazione  del  sistema  di
memorizzazione   elettronica   e    trasmissione    telematica    dei
corrispettivi  giornalieri,  il  rinvio  dell'adempimento  oltre   il
termine del 1° gennaio 2020 anche  per  le  operazioni  esonerate  in
ragione del carattere secondario delle stesse nonche' l'esonero per i
soggetti che prestano il servizio di gestione  delle  lampade  votive
nei cimiteri, non pregiudicherebbe l'efficacia del sistema; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10  maggio
2019 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1,  dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la
seguente: «b-bis) alle prestazioni di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri;»; 
    b) all'art. 1, comma  1,  lettera  c),  le  parole  «fino  al  31
dicembre 2019,» sono soppresse, le parole «lettere a) e b)»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle parole «lettere a), b) e b)-bis)»  e
le parole «dell'anno 2018» sono sostituite  dalle  parole  «dell'anno
precedente»; 
    c) all'art. 1, comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «Per  le
operazioni di cui alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle  parole
«Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d)»; 
    d) all'art. 2, comma 2, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle parole «In fase di prima applicazione» e  le  parole
«dell'anno 2018» sono sostituite dalle parole «dell'anno precedente»; 
    e) all'art. 3, comma 1, le parole  «previsti  dall'art.  1»  sono
soppresse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri