IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale
prevede che specifici strumenti tecnologici possono essere utilizzati
anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti
elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti
privati, tra cui la memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
quale inserisce le prestazioni di gestione del servizio delle lampade
votive nei cimiteri tra le operazioni di commercio al minuto e
attivita' assimilate, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali la
certificazione dei corrispettivi deve essere effettuata ai sensi
dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che, nel prevedere la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti
con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, ha rimesso a un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione
di esoneri dagli adempimenti;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 127
del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2019, il quale ha disposto che, in fase di prima applicazione,
l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica in ragione
della specifica tipologia di attivita' esercitata e fino al 31
dicembre 2019 per alcune attivita' marginali o collegate e connesse a
quelle esonerate;
Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, al comma
1, ha istituito l'obbligo di certificazione a mezzo ricevuta o
scontrino fiscale dei corrispettivi, per le operazioni per le quali
non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del
cliente, e, al comma 3, ha previsto che con decreto del Ministro
delle finanze sia stabilito l'esonero da tale obbligo per determinate
categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni
aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e, in particolare, l'art. 2 che
individua le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione
dei corrispettivi;
Considerato che i processi di certificazione fiscale tra soggetti
privati potranno richiedere adeguamenti tecnologici anche con
riguardo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri;
Considerato che l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri potrebbe risultare particolarmente gravosa,
in vista di successivi e prossimi adeguamenti tecnologici, per i
soggetti tenuti a tale adempimento solo per attivita' collegate e
connesse a quelle esonerate dall'obbligo o per attivita' marginali
rispetto a queste ultime o rispetto a quelle per le quali e'
obbligatoria l'emissione della fattura;
Considerata la necessita' di garantire un graduale adeguamento dei
sistemi tecnologici e gestionali anche ai soggetti che prestano il
servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri;
Ritenuto che, in fase di prima applicazione del sistema di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri, il rinvio dell'adempimento oltre il
termine del 1° gennaio 2020 anche per le operazioni esonerate in
ragione del carattere secondario delle stesse nonche' l'esonero per i
soggetti che prestano il servizio di gestione delle lampade votive
nei cimiteri, non pregiudicherebbe l'efficacia del sistema;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio
2019 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente: «b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle
lampade votive nei cimiteri;»;
b) all'art. 1, comma 1, lettera c), le parole «fino al 31
dicembre 2019,» sono soppresse, le parole «lettere a) e b)», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle parole «lettere a), b) e b)-bis)» e
le parole «dell'anno 2018» sono sostituite dalle parole «dell'anno
precedente»;
c) all'art. 1, comma 2, secondo periodo, le parole «Per le
operazioni di cui alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle parole
«Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d)»;
d) all'art. 2, comma 2, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle parole «In fase di prima applicazione» e le parole
«dell'anno 2018» sono sostituite dalle parole «dell'anno precedente»;
e) all'art. 3, comma 1, le parole «previsti dall'art. 1» sono
soppresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2019
Il Ministro: Gualtieri