IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto   2005
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 settembre  2005,  n.  204,  come  modificata
dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  26  febbraio  2008,  n.  48;  16  dicembre  2008,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  febbraio  2009,  n.  27;  3
dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2010,
n. 303; 13 dicembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2013, n. 1;  11  dicembre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo  2015  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  aprile  2015,  n.  87;  19  dicembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2016,  n.  305,  13
dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  2017,
n. 303 e 13 dicembre 2018, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
dicembre 2018, n. 302; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14  marzo  2018  recante
«Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita'  di  accesso
al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art.  1,  comma  509,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE
e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002,  (CE)  n.
882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
la direttiva 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,  76/894/CEE  e
2009/470/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16
ottobre 2017  con  cui  l'EFSA  ha  valutato  il  rischio  d'ingresso
dell'influenza  aviaria  nell'UE  e  ha  analizzato   i   metodi   di
sorveglianza e il monitoraggio da  parte  degli  Stati  membri  e  le
misure  che  essi  assumono  per  ridurne  al  minimo  la  diffusione
affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli
allevatori avicoli e  i  detentori  di  pollame  dovrebbero  adottare
opportune misure di gestione tese a evitare il contatto  diretto  tra
uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo
il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale)
e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; 
  Rilevato inoltre che  il  suddetto  parere  ha  confermato  che  la
rigorosa applicazione di  misure  di  biosicurezza  svolge  un  ruolo
fondamentale  per  la  prevenzione   della   diffusione   dei   virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai  volatili  selvatici
al pollame e ad altri volatili in cattivita'; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  n.   (UE)   2018/1136   della
Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del
rischio   e   di   biosicurezza   rafforzate   nonche'   sistemi   di
individuazione  precoce  dei  rischi  di  trasmissione  al   pollame,
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria  ad
alta patogenicita', con cui la  Commissione  ha  ritenuto  necessario
rivedere le misure stabilite nella decisione di  esecuzione  (UE)  n.
2017/263 tenuto  conto  dell'attuale  situazione  epidemiologica  nel
pollame, in altri volatili in cattivita'  e  nei  volatili  selvatici
nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di  rischio,  del
parere EFSA  del  2017  e  delle  successive  relazioni  scientifiche
sull'influenza aviaria dell'EFSA, e  dell'esperienza  che  gli  Stati
membri hanno acquisito nell'attuazione delle  misure  disposte  dalla
suddetta decisione di esecuzione medesima; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza
e di riduzione del rischio per  talune  malattie  animali,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
(Rep. Atti n. 125 del 25 luglio 2019); 
  Considerato che a livello  internazionale  l'influenza  aviaria  e'
ancora diffusa e che, pertanto, e' necessario  mantenere  elevato  il
sistema di controllo e tracciabilita' degli  alimenti,  dei  mangimi,
degli animali destinati alla produzione  alimentare  e  di  qualsiasi
altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un  alimento
o di un mangime; 
  Visto  il  «Working  document  SANTE/12728/2019 -  Outcome  of  the
evaluation procedure of the  eradication,  control  and  surveillance
programmes  submitted  by   Member   States   for   Union   financial
contribution for 2020: list of the  programmes  technically  approved
and [preliminary] amount allocated to each programme.», con il  quale
la Commissione europea ha  approvato  tecnicamente  il  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria presentato dall'Italia per il 2020; 
  Considerato necessario, mantenere livelli elevati di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica nelle more dell'applicazione,  a
decorrere dal 21 aprile 2021, del regolamento (UE) n. 2016/429, anche
prorogando l'efficacia delle misure di  biosicurezza  e  delle  altre
misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro
della salute 26 agosto  2005,  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di
trasmissione del virus influenzale; 
  Considerato che con  il  richiamato  Accordo  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  state
adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto  rischio
di introduzione  e  di  diffusione  dei  virus  influenzali  ad  alta
patogenicita'; 
  Vista la nota della direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute,  prot.  13578  del  22
maggio 2019, inviata alle Regioni e Province Autonome di Trento e  di
Bolzano nonche' alle associazioni avicole con la quale si invitava la
Regione Veneto, nella veste di coordinatore, a  convocare  il  tavolo
tecnico del Gruppo Interregionale per  la  modifica  dell'Allegato  A
della predetta ordinanza 26 agosto 2005; 
  Vista la nota della direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute, prot.n. 29049  del  20
novembre 2019, con la quale  sono  stati  trasmessi  alle  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano l'accordo Stato-Regioni del  25
luglio 2019 e la mappa  con  l'elenco  delle  zone  ad  alto  rischio
individuate dalle regioni e Province autonome; 
  Ritenuto pertanto necessario  continuare  ad  applicare  le  misure
sanitarie previste dall'ordinanza 26 agosto 2005 fino all'entrata  in
vigore, il 21 aprile 2021, del citato regolamento  (UE)  n.  2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 
  Sentite le regioni e le Province autonome nel mese di novembre 2019
e incontrate le associazioni di categoria del settore avicolo in data
29 novembre 2019; 
  Acquisito  il  parere  del  Centro  nazionale  di   referenza   per
l'influenza aviaria presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie, espresso con nota del 2 dicembre 2019; 
  Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare  le
misure di biosicurezza e  le  altre  misure  di  polizia  veterinaria
introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto  2005,
e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31  dicembre
2019, al fine  di  ridurre  il  rischio  di  trasmissione  del  virus
influenzale; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1  dell'art.  5-bis  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato  con  Working  Document  SANTE/11259/2018,  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria  approvata  con  Working  document  SANTE/12728/2019  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2020  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi»; 
    b) l'art. 5-ter e' sostituito dal seguente: «5-ter (Zone ad  alto
rischio). - 1. Le regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
individuate ad alto rischio, ai sensi del decreto del Ministro  della
salute  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali 14 marzo 2018, a seguito della valutazione del
rischio  di  introduzione  e  diffusione  del  virus   dell'influenza
aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C)
della presente ordinanza,  individuano  e  trasmettono  al  Ministero
della  salute  l'elenco  delle  zone  nelle  quali  sono  vietate  le
tipologie di allevamento ritenute ad alto rischio sia di introduzione
sia di diffusione dell'influenza aviaria.»; 
    c) l'art. 5-quater e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater (Biosicurezza). - 1. Si applicano su tutto il  territorio
nazionale le misure di biosicurezza contenute  nell'Allegato  A  alla
presente ordinanza.». 
  2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 26  agosto
2005 e' sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza. 
  3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministro della salute 26  agosto
2005 e' sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.