IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; 19 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305, 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2017, n. 303 e 13 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; Rilevato inoltre che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattivita'; Vista la decisione di esecuzione n. (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattivita' e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, e dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisione di esecuzione medesima; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Rep. Atti n. 125 del 25 luglio 2019); Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, pertanto, e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Visto il «Working document SANTE/12728/2019 - Outcome of the evaluation procedure of the eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2020: list of the programmes technically approved and [preliminary] amount allocated to each programme.», con il quale la Commissione europea ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2020; Considerato necessario, mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica nelle more dell'applicazione, a decorrere dal 21 aprile 2021, del regolamento (UE) n. 2016/429, anche prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale; Considerato che con il richiamato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono state adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicita'; Vista la nota della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. 13578 del 22 maggio 2019, inviata alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nonche' alle associazioni avicole con la quale si invitava la Regione Veneto, nella veste di coordinatore, a convocare il tavolo tecnico del Gruppo Interregionale per la modifica dell'Allegato A della predetta ordinanza 26 agosto 2005; Vista la nota della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot.n. 29049 del 20 novembre 2019, con la quale sono stati trasmessi alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019 e la mappa con l'elenco delle zone ad alto rischio individuate dalle regioni e Province autonome; Ritenuto pertanto necessario continuare ad applicare le misure sanitarie previste dall'ordinanza 26 agosto 2005 fino all'entrata in vigore, il 21 aprile 2021, del citato regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; Sentite le regioni e le Province autonome nel mese di novembre 2019 e incontrate le associazioni di categoria del settore avicolo in data 29 novembre 2019; Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso con nota del 2 dicembre 2019; Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31 dicembre 2019, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale; Ordina: Art. 1 1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Working Document SANTE/11259/2018, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con Working document SANTE/12728/2019 recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2020 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; b) l'art. 5-ter e' sostituito dal seguente: «5-ter (Zone ad alto rischio). - 1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate ad alto rischio, ai sensi del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018, a seguito della valutazione del rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle zone nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad alto rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria.»; c) l'art. 5-quater e' sostituito dal seguente: «5-quater (Biosicurezza). - 1. Si applicano su tutto il territorio nazionale le misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A alla presente ordinanza.». 2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e' sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza. 3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e' sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.