IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonche' in
materia di innovazione tecnologica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di
ciascuna amministrazione.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano
le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.
Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre
2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno,
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della
difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e
i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto
legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque
denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi
equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo
esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e
decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione
dirigenziale;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto
esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione
dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e
dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i
dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed
esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai
compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di
difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale universale». L'applicazione della presente norma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea.
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino al
31 dicembre 2020 la segreteria tecnica gia' costituita presso la
soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle
persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo
non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.