Estratto determina AAM/A.I.C. n. 232/2019 del 10 dicembre 2019 
 
    Procedure europee: 
      PT/H/1470/001/MR; 
      PT/H/1470/001/IB/003; 
      PT/H/1470/001/II/002; 
      PT/H/1470/001/IA/004. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KOMOREBI  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: societa' Sooft Italia S.p.A. con sede  legale  e
domicilio fiscale in  Contrada  Molino  n.  17 -  63833  Montegiorgio
(FM) - Italia, codice fiscale n. 01624020440. 
    Confezione: 
      «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in  LDPE  da
10 ml - A.I.C. n. 047312018 (in base 10) 1F3V4L (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Dopo prima apertura: ventotto giorni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25ºC; 
      tenere il flacone ben chiuso; 
      conservare  il  flacone   nella   confezione   originale,   per
proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidita'; 
      tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
    Composizione: 
      principio attivo: ketorolac trometamolo 5 mg/ml; 
      eccipienti: 
        sodio cloruro; 
        disodio ededato; 
        benzalconio cloruro; 
        acqua per preparazioni iniettabili; 
        acido cloridrico o sodio idrossido  per  l'aggiustamento  del
pH. 
    Produttore responsabile del rilascio  lotti:  Laboratorio  Edol -
Produtos Farmacêuticos, S.A. Avenida 25 De Abril, n. 6 - 6a, 2795-195
Linda-A-Velha, Portogallo. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Komorebi» e' indicato per: 
        il trattamento del dolore  e  dell'infiammazione  conseguenti
alla chirurgia della cataratta; 
        l'inibizione della miosi intraoperatoria durante la chirurgia
della cataratta; 
        il sollievo a breve termine della congiuntivite allergica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.