IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo
1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di
lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge
n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi
del comma 426, e' soggetto a valutazione annuale e a valutazione di
idoneita' per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
secondo modalita', condizioni e criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito
negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto;
Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017,
il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione
organica del personale destinato alle attivita' di assistenza o di
ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del
Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il
personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva,
secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto
comma 427;
Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del
2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con
possibilita' di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con
inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a
seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo
contrattuale;
Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017,
secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per
cento delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424 per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del
Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017,
come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
sezione del contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31
dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito
di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31
dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di
procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di
servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni
negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di
cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il
citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente
il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in
particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto
legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del
comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca
sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria -
stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali
ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del
2017;
Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del
predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di
«ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca
sanitaria»;
Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL,
riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed
elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali,
volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle attivita'
svolte;
Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore
sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di
cui all'allegato 1 del citato CCNL;
Considerato altresi' che l'articolo 1, comma 423, della citata
legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del
personale della ricerca sanitaria e' disciplinato valorizzando le
specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte;
Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo
professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore
professionale di ricerca sanitaria» e' disposto sulla base dei
contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del
predetto CCNL, allegato 1;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonche' la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n.
10676 dell'8 novembre 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e individua le
condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di
ricerca sanitaria e addetto alle attivita' di supporto alla ricerca
sanitaria, per la valutazione d'idoneita' per l'eventuale rinnovo del
contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio
presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di
seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di
seguito IZS, nonche' per la valutazione ai fini dell'eventuale
immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito
SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con
valutazione positiva.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta
il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434:
«422. Al fine di garantire e promuovere il
miglioramento della qualita' e dell'efficienza
dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte integrante del
Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo
2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina
dei rapporti di lavoro del personale della ricerca
sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il
rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un
ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attivita' di supporto alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 422 e' disciplinato, sulla base di quanto previsto
nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita', in
un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento
quelli della categoria apicale degli altri ruoli del
comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni e delle
attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
di specifici criteri, connessi anche ai titoli
professionali nonche' alla qualita' e ai risultati della
ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti
aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici
sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i
titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui
al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure
concorsuali per il reclutamento del personale di cui al
comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio dei
vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di cinque anni, con possibilita'
di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.
L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e'
subordinata alla verifica della disponibilita' finanziaria
nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e'
soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
di servizio, secondo modalita', condizioni e criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo
della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra
gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
la cessione del contratto a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo
indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione
positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto
del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono
alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di
personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per
la durata del relativo progetto di ricerca, con gli
sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto
grava sui fondi del progetto finanziato con il bando
pubblico e il contratto puo' essere prorogato per il
completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una
quota fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con
ricercatori residenti all'estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui ai commi 424 e 432 e' ammesso alla
partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo
corso di specializzazione, secondo le modalita' previste
dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di
servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di
almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la
disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.
433. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, nelle more
dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli
Istituti, in deroga all'art. 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere,
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'art. 2, comma 71, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543:
«543. Al comma 432 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "procedura selettiva pubblica"
sono inserite le seguenti: "ovvero titolare, alla data del
31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti
a seguito di procedura selettiva pubblica";
b) dopo le parole: "un'anzianita' di servizio" sono
inserite le seguenti: "ovvero sia stato titolare di borsa
di studio".».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca
«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, reca
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e seguenti
relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali:
«Art. 9 (Modalita' di esercizio delle funzioni). - 1.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le
province autonome competenti, possono associarsi per lo
svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in
commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti
necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle
loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti
di consulenza per la fornitura di servizi e per
l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni,
organizzazioni pubbliche e private, sulla base di
disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle
aziende unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite
alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui
al comma 2, svolgere attivita' di supporto
tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in
medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e
nei dottorati di ricerca.
4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali
e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i
criteri per la determinazione, da parte delle Regioni,
delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del
Ministro della salute non avente carattere regolamentare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
Art. 10 (Principi per l'esercizio delle competenze
regionali). - 1. Le regioni disciplinano le modalita'
gestionali, organizzative e di funzionamento degli
Istituti, nonche' l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli
Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva
dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi,
dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle
risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
a) semplificazione e snellimento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa,
adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed
economicita' dell'attivita' amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese
e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei
relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli
Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali,
procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a
quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche
in modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai
sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici,
agli affari generali, provveditorati e contabilita' non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni
provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e
l'indirizzo per l'attivita' degli Istituti. La
programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo
tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i
dipartimenti di prevenzione.
Art. 11 (Organi). - 1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita'
dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in
carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della
Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di
Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e
Province autonome interessate, ed e' composto da tre a
cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o
equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed
esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e
sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro
della salute e gli altri designati in relazione alle
Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta
del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal
Presidente della Regione o della Provincia autonoma
interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali,
dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita
superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi
successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli
organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il
direttore generale. Il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti
interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate,
d'intesa con il Ministro della salute, nomina un
Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le
irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di
amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita'
scientifica. Il direttore generale e' nominato dal
Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale,
sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti
interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province
autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite
di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza
degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro
del direttore generale e' regolato con contratto di diritto
privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola
volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore
universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale e' coadiuvato da un
direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico
veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i
compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio
e' composto di tre membri, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione
dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di
quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
devono essere iscritti nel registro di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori
dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, in quanto compatibili con il
presente decreto legislativo.
Art. 12 (Statuto e regolamento). - 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
regionali di cui all'art. 10, il consiglio di
amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione
del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto
e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale,
su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome
competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il
consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo
termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto
interessato, nomina un apposito commissario, che provvede
agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque
giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio
di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento
interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni
organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il
consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del
terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 11,
commi 3 e 4.
Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,
e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita'
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento
e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai
Direttori generali delle Direzioni del predetto
Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione
sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre
rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore
estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le
Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di
componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto
strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche
attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo
del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione
scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate
anche le modalita' di funzionamento del Comitato.
Art. 14 (Controlli). - 1. Ferme restando le funzioni
di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3
e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. In caso di
mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei
revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di
funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art.
11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1,
comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8
novembre 2008, e' prorogato fino all'insediamento del
Comitato di cui all'art. 13.
Art. 16 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui
all'art. 12, sono abrogate le disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il
presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto
e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono in vigore
le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione
degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le
disposizioni del presente decreto legislativo.».
- Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)
del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo
della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla
ricerca sanitaria - e' stato stipulato l'11 luglio 2019 tra
l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1,
comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta
il testo dell'art. 3:
«Art. 3 (Istituzione nuovi profili professionali del
ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto
alla ricerca sanitaria). - 1. Sono istituiti i seguenti due
nuovi profili professionali relativi al personale
disciplinato nella presente sezione:
a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria
D livello D super;
b) Collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, collocato nella categoria D.
2. I contenuti professionali dei profili di cui al
comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui
all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del
presente CCNL.
3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al
comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive
indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono
riportati nell'allegata tabella A:
a) Posizione retributiva iniziale;
b) Posizione retributiva intermedia;
c) Posizione retributiva elevata.».