Si rende noto che nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
L290 dell'11 novembre 2019 e'  stato  pubblicato  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2019/1887 della Commissione del 4  novembre  2019,
con il quale e' stata  approvata  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della IGP dei vini «Valle d'Itria»,  che  e'  classificata
anche con la menzione tradizionale italiana  «Indicazione  geografica
tipica» (in sigla «IGT»). 
    Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Valle d'Itria»,
consolidato con la modifica approvata con il  citato  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2019/1887, e' pubblicato: 
      a)  nel  sistema  di  informazione  della  Commissione  europea
accessibile al  pubblico  «eAmbrosia  -  registro  delle  indicazioni
geografiche dell'UE», al seguente link: 
        https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-
and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-reg
ister 
      b)  sul  sito  internet  del  Ministero,  all'apposita  Sezione
«Qualita' - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione»,  ovvero  al
seguente link: 
        https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/4625 
    A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  richiamato
regolamento (UE) n. 2019/1887 (ventesimo giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella G.U.U.E. dell'11 novembre 2019),  la  relativa
modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini IGP
«Valle d'Itria» e' applicabile nel  territorio  dell'Unione  europea,
nonche' nel territorio dei paesi terzi con i quali  l'Unione  europea
ha stipulato appositi accordi. 
    Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in  vigore  del
regolamento   (UE)   n.   2019/1887,   e'   superata   la   specifica
autorizzazione  all'etichettatura  transitoria,  concessa  da  questo
Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE)  n.  2009/607  e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire
l'utilizzo della IGP dei vini «Valle d'Itria», ottenuti nel  rispetto
della richiamata modifica del disciplinare in  questione,  in  attesa
della definizione della procedura comunitaria di esame della  domanda
di modifica del disciplinare medesimo.