IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia edilizia, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e visti in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina prevista dal decreto  legislativo  n.  163  del
2006; 
      5.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Considerato,  che  l'art.  165,  comma  7-bis  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  prevede  che  il  vincolo  preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui
diventa efficace la  delibera  di  questo  Comitato  che  approva  il
progetto preliminare dell'opera e, ove sia  necessario  reiterare  il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata a  questo
Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
su istanza del soggetto aggiudicatore, e la reiterazione del  vincolo
e' disposta con deliberazione motivata di questo stesso Comitato; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui
all'art. 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
direzioni generali competenti del Ministero alle quali  e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Vista la  delibera  18  novembre  2010,  n.  81,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 2011, con la quale  questo  Comitato  ha
espresso parere favorevole in ordine all'Allegato infrastrutture alla
Decisione di finanza pubblica (DFP) 2010 - 2013, che nella tabella 1,
nel  testo  risultante  a  seguito  dell'intesa  con  la   Conferenza
unificata, include l'intervento «A4 Venezia - Trieste ed  il  sistema
turistico del litorale veneto:  collegamento  con  le  tratte  Meolo,
Jesolo  e  Alvisopoli»,  intervento   che   e'   riportato   con   la
denominazione attualizzata «Superstrada Via del Mare: collegamento A4
- Jesolo e Litorali» nell'Allegato  Infrastrutture  al  Documento  di
economia e finanza (DEF)  2012,  sul  quale  questo  Comitato  si  e'
pronunziato   con   la   delibera   21   dicembre   2012,   n.   136,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 2013; 
  Vista la legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n.  15,  recante
«Norme per la realizzazione di infrastrutture di  trasporto,  per  la
progettazione, realizzazione e gestione  di  autostrade  e  strade  a
pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di  finanza  di
progetto e conferenza di servizi» ed in particolare l'art. 3, comma 4
della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, a  norma  del  quale  «La
Giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio  regionale
vada  a  connettersi  con  altre  autostrade  nazionali,  promuove  i
necessari accordi con l'ANAS ed il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti»; 
  Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 56, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 2012, con la quale questo Comitato: 
    1. ha approvato il progetto preliminare dell'opera «Via del mare:
collegamento A4-Jesolo e litorali», del costo di 200.751.772 euro  al
netto di IVA, integralmente finanziato a carico di fondi privati; 
    2. ha valutato favorevolmente la proposta del promotore  relativa
alla suddetta opera; 
    3. ha previsto  che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dovesse sottoporre a questo  Comitato,  previo  parere  del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sia lo schema di
convenzione da porre nella  documentazione  a  base  della  gara  per
l'affidamento  in  concessione   di   progettazione   definitiva   ed
esecutiva, costruzione e gestione dell'opera, sia il  relativo  piano
economico-finanziario,  aggiornato  anche  sulla   base   di   quanto
evidenziato dall'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP), in merito
all'esigenza d'integrare la documentazione economico finanziaria  con
un'analisi del traffico in linea con gli standard  di  settore  e  di
aggiornare le ipotesi sottostanti alla strutturazione finanziaria del
progetto a condizioni di accesso al credito piu' attuali; 
  Vista la successiva delibera 18 aprile 2014, n. 20,  con  la  quale
questo Comitato aveva espresso il  proprio  parere  sullo  schema  di
convenzione e sul piano economico finanziario, proposti dal promotore
«La  Strada  del  Mare  S.r.l.»,  relativamente   all'intervento   in
argomento, successivamente all'approvazione delle delibere n. 81  del
2010 e n. 56 del 2012; 
  Vista  la  deliberazione  n.  SCCLEG/33/2014/PREV,  depositata   in
segreteria il 16 dicembre 2014, con la quale la Corte  dei  conti  ha
ricusato il visto alla delibera di questo Comitato 18 aprile 2014, n.
20,  con  riferimento  tra  l'altro  alla   mancanza   di   un   atto
convenzionale tra la regione, il Ministero e l'ANAS; 
  Vista la deliberazione 27 gennaio 2015, n.  89,  con  la  quale  la
giunta regionale, in seguito alla ricusazione del visto  della  Corte
dei conti, essendo pervenute notizie di un'indagine  in  corso  della
Procura della Repubblica presso il Tribunale  di  Venezia  in  merito
all'intervento, sospende la procedura di gara di concessione  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e  gestione  della
superstrada a  pedaggio  «Via  del  mare:  collegamento  A4-Jesolo  e
litorali»; 
  Vista la legge della Regione Veneto 6 agosto 2015, n.  15,  ed,  in
particolare l'art. 4 che detta «disposizioni transitorie  in  materia
di  revisione  delle  procedure  di  finanza  di  progetto  per   gli
interventi infrastrutturali per la mobilita' promossi  dalla  Regione
Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15», in  base
alle quali l'intervento in oggetto e' stato individuato tra quelli da
sottoporre in via prioritaria alla procedura di revisione e  verifica
di sostenibilita' da parte del Comitato scientifico; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    sotto l'aspetto procedurale: 
      1. che con la delibera 30 aprile 2012, n. 56, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 2012, questo Comitato  aveva  approvato
il progetto preliminare dell'opera  con  la  prescrizione  che  entro
quindici giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  delibera,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  doveva  sottoporre  a
questo  Comitato  lo   schema   di   convenzione   da   porre   nella
documentazione  a  base  di  gara  e  il  relativo  piano   economico
finanziario, previo parere del NARS; 
      2. che nelle more di cui sopra, la giunta regionale del  Veneto
con deliberazione 11 febbraio  2013,  n.  121,  aveva  incaricato  la
competente struttura regionale di procedere all'avvio della  relativa
gara di concessione, con riserva di comunicare nella lettera d'invito
le eventuali modifiche  apportate  allo  schema  di  convenzione  che
dovessero derivare dalla prescrizione della delibera 56 del 2012; 
      3. che con la delibera 18 aprile 2014, n. 20, il Comitato aveva
valutato favorevolmente lo  schema  di  convenzione  dell'intervento,
come prescritto nella delibera 56 del 2012; 
      4. che a Corte dei conti ha ricusato il  visto  alla  succitata
delibera con motivazione depositata il 16 dicembre 2014; 
      5. che la Regione Veneto aveva intanto sospeso  il  27  gennaio
2015 la procedura di gara di concessione; 
      6. che la Regione Veneto, con nota 16 ottobre 2017 n. 9321,  ha
chiesto  al  Dipartimento  per  la  programmazione  economica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE)  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT) di avere opportuni e  aggiornati
elementi conoscitivi relativi alla ricusazione  del  visto  da  parte
della Corte dei conti sulla delibera citata n. 20 del 2014,  al  fine
di integrare i lavori del Comitato  scientifico  di  cui  all'art.  4
della legge regionale citata n. 15 del 2015; 
      7. che il DIPE, con nota  n.  5962  del  13  dicembre  2017  ha
chiesto al MIT di far conoscere le  sue  determinazioni  in  materia,
ricordando  quanto  richiesto  dalla  Corte  dei  conti  tra  l'altro
riguardo alla necessita' di un atto convenzionale: 
      8. che il MIT,  con  nota  del  4  gennaio  2018,  n.  58,  nel
manifestare   la   propria   disponibilita'    alla    sottoscrizione
dell'accordo previsto all'art. 3, comma 4  della  legge  regionale  9
agosto 2002, n. 15 (BUR n. 78 del  2002),  ha  chiesto  alla  Regione
Veneto, in qualita' di soggetto concedente, di attestare: 
        8.1. la propria  disponibilita'  ad  espungere  dall'art.  8,
comma  2  della  bozza  di  convenzione  la   lettera   b)   relativa
all'utilizzo della proroga della durata della concessione; 
        8.2. la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera in oggetto; 
        8.3.      il      mantenimento      della      sostenibilita'
economico-finanziaria delle proposte presentate  dai  concorrenti  in
sede di gara, stante il consistente lasso di  tempo  trascorso  dalla
loro presentazione. 
      9. che la Regione Veneto, prima con delibera 7 agosto 2018,  n.
1183 e poi con nota 8 agosto 2018, n. 332840, ha confermato, ai  fini
del superamento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in
merito alla ricusazione del visto alla  delibera  citata  n.  20  del
2014,  la  propria  disponibilita'  a   rispettare   le   indicazioni
prospettate e di riservarsi di esprimere con successivo provvedimento
ogni  ulteriore  valutazione  sulla  sussistenza  del   preponderante
pubblico  interesse  alla   realizzazione   dell'opera,   attualmente
sottoposto  alla  procedura  di  revisione  da  parte  del   Comitato
scientifico ex DGR n. 1149/2015 e DGR n. 1600/2016; 
      10. che il DIPE, nel corso della riunione del 10  luglio  2019,
convocata a seguito di richiesta del Ministero  delle  infrastrutture
con nota n. 7706 del 27 giugno 2019 e della Regione Veneto con nota 5
luglio 2019,  n.  297131,  e  riguardante  l'iter  procedurale  della
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza  il  7
agosto  2019,  ha  chiesto  tra  l'altro  alla  Regione   Veneto   la
comunicazione  delle  pubblicazioni  ai  soggetti  interessati  e  la
dichiarazione   della   conferma   dell'interesse    pubblico    alla
realizzazione dell'opera; 
      11. che il MIT con nota 19 luglio 2019, n. 8615, ha  assicurato
che provvedera' a  sottoporre  a  questo  Comitato  la  richiesta  di
reiterazione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  dell'opera  in
argomento; 
    sotto l'aspetto tecnico: 
      1. l'intervento prevede la realizzazione di una  superstrada  a
pedaggio di circa 19 km, di cui circa  11  km  di  adeguamento  della
viabilita' esistente, 6,5 km di viabilita' in nuova sede e 1,5 km  di
affiancamento alla viabilita'  esistente,  il  cui  tracciato  inizia
dalla rotatoria sulla strada regionale S.R. 89 «Treviso -  Mare»,  in
comune  di  Roncade  (TV),  in  corrispondenza  della   bretella   di
collegamento al nuovo casello autostradale A4 di  «Meolo  Roncade»  e
termina alla rotatoria «Frova» sulla strada regionale  S.R.  43  «del
Mare» e interessa il territorio di due province e cinque comuni; 
      2. le principali finalita' dell'opera risiedono: 
        2.1.  nel  facilitare  la  connessione  fra  l'autostrada  A4
«Torino-Milano-Venezia-Trieste» e le localita' balneari di  Jesolo  e
Cavallino; 
        2.2. nel separare  i  flussi  di  traffico  locale-urbano  ed
esterno-extraurbano; 
        2.3. eliminare il  traffico  di  attraversamento  delle  aree
maggiormente urbanizzate. 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. che il soggetto aggiudicatore e' la Regione Veneto; 
      2. che l'intervento sara' realizzato in regime  di  concessione
per la progettazione, realizzazione e gestione con ricorso a capitale
privato e senza contributo pubblico; 
      3. che la durata della concessione e' di 40 anni; 
      4. che il costo dell'opera e' di 200.751.772,00 euro. 
  Vista la deliberazione della Regione Veneto del 12 luglio 2019,  n.
1041 con la quale la giunta ha confermato il preponderante  interesse
pubblico alla prosecuzione  dell'iter  di  reiterazione  del  vincolo
preordinato all'esproprio, nonche' ha confermato il parere favorevole
alla localizzazione dell'intervento, sentiti  i  Sindaci  dei  comuni
interessati; 
  Vista la nota 18 luglio 2019, n.  323496,  della  giunta  regionale
della Regione Veneto con la quale in particolare veniva trasmessa  la
relazione del RUP inerente il  progetto  preliminare  e  l'avviso  di
pubblicazione  del  procedimento  per  la  reiterazione  del  vincolo
preordinato all'esproprio dell'intervento denominato «Via  del  mare:
collegamento A4-Jesolo e litorali» che  avvia  le  procedure  per  la
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; 
  Vista la proposta 19  luglio  2019,  n.  29436,  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   ha   chiesto
l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame
dell'argomento e ha trasmesso la relazione istruttoria aggiornata; 
  Considerato che la motivazione della richiesta di  reiterazione  e'
da individuarsi nel complesso iter di aggiudicazione,  che  ha  visto
susseguirsi  vicende  di  carattere  amministrativo,  collegate  alla
ricusazione del visto da parte della Corte dei conti alla delibera di
questo Comitato n. 20 del  2014  (di  approvazione  dello  schema  di
convenzione  relativo  all'esecuzione  in  finanza  di  progetto  del
progetto preliminare approvato con delibera n. 56 del 2012),  nonche'
dalle   motivazioni   espressamente   riportate   nel   testo   della
deliberazione della Regione Veneto 7 agosto 2018, n. 1183; 
  Vista la  nota  prot.  DIPE  n.  4105  -  P  del  23  luglio  2019,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11,  e  216,
commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,  da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  165,  comma  7-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la reiterazione  per
sette anni a partire dalla data della presente delibera  del  vincolo
preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n.  56  del  2012,
con la quale e' stato approvato il  progetto  preliminare  dell'opera
«Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali». 
  2. Gli eventuali maggiori oneri per espropri e  per  indennita'  di
occupazione dei terreni necessari per  la  realizzazione  dell'intera
opera sono posti a carico del concessionario. 
  3. La presente delibera non potra' avere corso  nel  caso  in  cui,
entro  sessanta   giorni   dalla   pubblicazione,   siano   pervenute
osservazioni, da parte dei soggetti cui e' stato  notificato  l'avvio
del procedimento, valutate ostative dal soggetto  aggiudicatore,  nel
qual caso sara' necessaria la ripresentazione di una  nuova  proposta
di delibera da parte del  Ministro  competente.  Dell'esito  di  tali
pubblicazioni dovra' comunque essere data notizia al DIPE in  maniera
tempestiva. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto. 
  5. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-1529