IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge  di  approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, a
norma dell'art. 21, comma ll-ter, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, cosi' come integrato dall'art. 2,  comma  3,  lettera  f)  della
legge 4 agosto 2016, n. 163; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 24 ottobre e 25 novembre 2019, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei
certificati di credito del Tesoro «zero coupon»  (di  seguito  «CTZ»)
con godimento 30 ottobre 2019 e scadenza 29 novembre 2021; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quinta dei  CTZ
con  godimento  30  ottobre  2019  e  scadenza  29   novembre   2021.
L'emissione della predetta tranche viene disposta  per  un  ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un
importo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.