IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(in S.O. n. 45/L alla Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30  dicembre
2019),  che  dispone  testualmente:  «Al   fine   di   favorire   gli
investimenti,  sono  assegnati  agli  enti  locali,  per   spesa   di
progettazione definitiva ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,  di  messa
in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  delle  scuole,  degli
edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per  investimenti
di  messa   in   sicurezza   di   strade,   contributi   soggetti   a
rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020,  di
128 milioni di euro per l'anno 2021,  di  170  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2034.»; 
  Visto il successivo comma 52 del medesimo art.  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine
perentorio  del  15  gennaio  dell'esercizio   di   riferimento   del
contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni  riferite
al livello progettuale per il quale si  chiede  il  contributo  e  il
codice unico di progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende
realizzare;  b)  le  informazioni  necessarie   per   permettere   il
monitoraggio complessivo degli interventi di messa in  sicurezza  del
territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti  di  messa  in
sicurezza di strade. Ciascun ente locale  puo'  inviare  fino  ad  un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e  la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione  degli
enti locali, a un intervento compreso negli  strumenti  programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i
dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate,  al  fine  di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da  assegnare,  in  applicazione  dei   criteri   di   priorita'   e,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54
del citato art. 1; 
  Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art.  2  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  si  intendono  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2020; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Enti locali destinatari del contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione a copertura della spesa di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in  sicurezza
di strade,  i  comuni,  le  province,  le  citta'  metropolitane,  le
comunita' montane, le  comunita'  isolane  e  le  unioni  di  comuni,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui
ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.