IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente  disposizioni  in
materia di trasmissione al Parlamento dei contratti  di  programma  e
dei contratti di servizio  delle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  (FS
S.p.a.), che  prevede,  in  particolare  ai  sensi  dell'art.  1,  il
preventivo   parere   del   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione economica nel trasporto (CIPET), istituito con legge 4
giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha  disciplinato  le  funzioni
dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  tra  i  quali  e'  ricompreso  il   CIPET,
trasferendo a  questo  Comitato  una  parte  delle  competenze  dello
stesso, tra  cui,  alla  lettera  c),  la  valutazione  dei  piani  e
programmi  che  prevedano  interventi  incidenti  sul   settore   dei
trasporti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto l'atto di concessione a Ferrovie dello Stato S.p.a.  (FS)  di
cui al decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T e successive modificazioni, riguardante la rete
ferroviaria nazionale - con scadenza al 31 ottobre 2060; 
  Visto lo statuto  di  Rete  ferroviaria  italiana  S.p.a.  (RFI)  -
Societa' con socio  unico  (soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di FS a norma dell'art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112 del 2015) che e'  subentrata  a  tutti
gli effetti a FS nei rapporti in essere per quanto riguarda il citato
atto di concessione e il relativo contratto di programma; 
  Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica»,  sul  quale
questo Comitato si e' definitivamente  pronunciato  con  delibera  1°
febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001,  e
che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
  1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,  n.  24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP stesso  deve  essere  riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
  2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
  3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare gli  articoli  166,  167,
comma 5, e 185; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  da
ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Considerato che le attribuzioni  al  CIPE  sulla  «valutazione  dei
piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore  dei
trasporti», di cui al citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 373 del 1994, sono state fatte salve dall'art. 37, comma 6-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che  istituendo
l'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   (ART)   espressamente
stabilisce che «restano  ferme  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto  alle  direzioni  generali  competenti  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  alle  quali   e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,  «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico (Rifusione)», che abroga il decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 188, e che prevede, nel quadro di una piu' ampia  regolazione  dei
rapporti tra  lo  Stato  e  il  Gestore  dell'infrastruttura,  che  i
rapporti tra RFI e lo Stato italiano siano regolati  da  un  atto  di
concessione e da uno o piu' «contratti di programma»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  concernente
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e   forniture»
(cosiddetto  nuovo  Codice  dei  contratti   pubblici)   e   seguenti
modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  concernente  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», e seguenti modificazioni; 
  Visto il medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che,
con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha  individuato
i due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 
  il Piano generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)  che
contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilita'  delle
persone e delle merci nonche'  dello  sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
  il Documento pluriennale  di  pianificazione  (DPP)  che,  oltre  a
quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo  29
dicembre 2011, n.  228,  e  successive  modificazioni,  contiene  gli
interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui
progettazione di fattibilita'  e'  meritevole  di  finanziamento,  da
realizzarsi in coerenza con il PGTL; 
  Vista la delibera  del  2011,  n.  85,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 2012, con la quale questo Comitato ha preso  atto
dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI  S.p.a.  e  il
Consorzio Cepav Due relativamente alla linea AV/AC Treviglio-Brescia; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, con la quale  questo  Comitato  ha  espresso
parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento  di  economia  e
finanza (DEF) 2013 che include  il  «Programma  delle  infrastrutture
strategiche» vigente; 
  Vista la  delibera  1°  dicembre  2016,  n.  68,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2017, con la quale  questo  Comitato  ha
preso atto del contenuto  delle  «Linee  guida  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli  investimenti
in opere pubbliche» (da ora in avanti «Linee guida per la valutazione
delle opere pubbliche») redatte ai sensi dell'art. 8,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 228 del 2011,  che  definiscono  -  tra
l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della
«fase transitoria» fino al primo DPP; 
  Viste le delibere con le  quali  questo  Comitato  ha  approvato  i
progetti preliminari o definitivi  delle  infrastrutture  strategiche
incluse nei contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture
e dei  trasporti  e  RFI  e/o  ha  assegnato  risorse  alle  medesime
infrastrutture, nell'ambito del citato Programma delle infrastrutture
strategiche; 
  Vista la delibera  n.  66  dell'8  agosto  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, con la quale il CIPE  ha
espresso parere sul  Contratto  di  programma  -  parte  investimenti
2017-2021 (CdP-I); 
  Visto il parere dell'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (ART)
n. 11 del 30 novembre 2017; 
  Considerate le raccomandazioni della Corte dei conti  in  occasione
della registrazione della citata delibera n. 66 del 2017; 
  Visto il parere favorevole approvato il  24  ottobre  2018  dall'8ª
Commissione permanente del Senato della Repubblica (Lavori  pubblici,
Comunicazione) sull'atto di Governo n. 46  relativo  allo  schema  di
CdP-I, riportante cinque condizioni e cinquantotto osservazioni; 
  Visto il parere favorevole approvato il 25 ottobre  2018  dalla  9ª
Commissione permanente della Camera dei deputati (Trasporti, Poste  e
telecomunicazioni) sul medesimo atto di Governo n. 46, relativo  allo
schema di CdP-I, contenente le medesime cinque condizioni del  parere
del Senato sopra citato e cinquantacinque osservazioni; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Viste le leggi di bilancio di previsione dello Stato per  gli  anni
finanziari 2017, 2018 e 2019, e  conseguentemente  il  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  che
assicura  il  finanziamento  degli   investimenti   e   lo   sviluppo
infrastrutturale  del  Paese,  con  somme  presenti  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  (MEF  -
capitolo n. 7555); 
  Vista la nota MIT-GAB 2 luglio 2019, n. 26393 (protocolli  DIPE  n.
3628, 3630 e 3631 di pari data) con la quale il Ministero trasmetteva
la documentazione relativa all'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I,  in
vista della riunione preparatoria del Comitato del 3 luglio 2019,  ed
in particolare inviava la documentazione istruttoria: 
  1. presentazione illustrativa di RFI del CdP-I; 
  2. CD - Relazione sullo stato di attuazione degli  investimenti  al
31 dicembre 2018; 
  3. CD - Aggiornamento 2018-2019. 
  Vista la nota dell'amministratore delegato di RFI 16  luglio  2019,
n. 1247 (protocollo DIPE n. 3972) con la  quale  e'  stata  trasmessa
ulteriore documentazione istruttoria aggiornata, ed in particolare: 
  1. il Documento  annuale  di  valutazione  e  programmazione  delle
priorita' degli investimenti (DVPPI); 
  2. lo Schema aggiornato del CdP-I; 
  3. la Relazione informativa del CdP-I, con le relative Appendici. 
  Vista la nota n. MIT-GAB 18 luglio 2019, n. 29108, con la quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (DG)  ha  trasmesso,
in particolare, la relazione istruttoria del CdP-I; 
  Vista la nota del presidente della Provincia autonoma di Trento  24
luglio 2019, n. 463855/RDC (protocollo DIPE 4132 del 24 luglio 2019),
indirizzata  al  Sottosegretario  di  Stato  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri con la quale richiede di «mantenere  invariata
la  destinazione   delle   risorse   per   la   progettazione   della
Circonvallazione di Trento»  nell'attuale  aggiornamento  del  CdP-I,
contrariamente a quanto  presente  nella  documentazione  istruttoria
trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  da
RFI, che per altro, della diversa allocazione delle  risorse  di  cui
trattasi si e' gia' dato atto nel Contratto  di  programma  2017-2021
approvato con la citata delibera n.  66  del  2018,  e  pertanto  non
costituisce oggetto della presente delibera; 
  Considerato il ruolo di RFI e le sue principali attivita': 
    1. la progettazione, la costruzione, la messa  in  esercizio,  la
gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale
di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 2015, ivi incluse  le
stazioni passeggeri  e  gli  impianti  merci  modali  e  intermodali,
nonche' la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza  connessi
alla  circolazione  dei  convogli,  ivi  compreso  il  sistema   Alta
velocita'/Alta capacita'; 
    2. gli altri compiti attribuiti al Gestore dell'infrastruttura ai
sensi della vigente normativa, quali: accesso  all'infrastruttura  ed
ai servizi, riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
da parte delle imprese ferroviarie, nonche' ogni ulteriore  attivita'
necessaria o  utile  per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali
indicati dalle competenti Autorita' nazionali e comunitarie. In  tale
ambito, le funzioni principali sono relative a: 
      2.1.  assicurare  la  piena  utilizzabilita'  ed  il   costante
mantenimento  in  efficienza  delle  linee  e  delle   infrastrutture
ferroviarie; 
      2.2. gestire gli  investimenti  finalizzati  al  potenziamento,
ammodernamento tecnologico e sviluppo delle linee  e  degli  impianti
ferroviari; 
      2.3. promuovere l'integrazione dell'infrastruttura  ferroviaria
e la cooperazione con i diversi gestori, con particolare  riguardo  a
quelli dei Paesi dell'Unione europea. 
  Preso atto che RFI ha  predisposto  il  DVPPI  per  esplicitare  la
valutazione sistemica e sistematica di tutti  gli  investimenti,  con
fabbisogni   finanziari   inclusi   nel   contratto   e   conseguente
classificazione degli stessi. In tale documento viene evidenziata  la
metodologia con cui sono individuati: 
  1. i progetti di sviluppo della rete eleggibili, sulla  base  della
maturita' e dei ritorni tecnico-prestazionali attesi, all'inserimento
tra gli investimenti cui dare priorita' di finanziamento; 
  2. il livello di cantierabilita' dei programmi di  upgrading  della
rete, finalizzati alla sicurezza, affidabilita' ed  efficienza  della
rete esistente, da  cui  deriva  il  dimensionamento  dei  fabbisogni
finanziari. 
  Valutato l'aggiornamento al CdP-I che, oltre ad essere accompagnata
fra gli altri documenti da una relazione informativa (Allegato n. 1),
consta in particolare di due articoli: 
  1. art. 1:  Modificazioni  delle  Tabelle,  delle  Tavole  e  degli
Allegati al CdP-I; 
  2. art. 2: Aggiornamento dell'articolato del CdP-I. 
  Valutate fra le altre, in particolare: 
  1. l'appendice 1 alla  Relazione  informativa  «Dettaglio  delibere
CIPE per intervento», nella quale sono riportate, per  ogni  progetto
identificato con CUP e Titolo, le relative delibere CIPE emanate  con
la descrizione  della  relativa  «Tipologia»  (Approvazione  progetto
preliminare,  Approvazione  progetto  definitivo,   Apposizione   del
vincolo preordinato  all'esproprio  e/o  della  pubblica  utilita'  /
rinnovo), la presenza di eventuali prescrizioni e raccomandazioni,  e
un campo note con evidenza di eventuali delibere ritirate o ricusate; 
  2. l'appendice 5  alla  Relazione  informativa  «Schede  interventi
CdP-I», nella quale sono riportate sintetiche schede degli interventi
con  descrizione  dei  singoli  progetti  e  programmi,   il   quadro
finanziario, l'evoluzione  dei  costi  e  delle  coperture,  l'ambito
territoriale e regionale di riferimento; lo stato di avanzamento  del
progetto e i benefici associati all'intervento sulla base del DVPPI. 
  Considerato  che  il   CdP-I   e'   finalizzato   a   regolare   la
programmazione degli investimenti di sviluppo e  potenziamento  della
rete ferroviaria, nonche'  gli  interventi  relativi  alla  sicurezza
della rete e all'adeguamento della stessa agli obblighi di legge,  in
coerenza  con   gli   indirizzi   strategici   della   programmazione
economico-finanziaria nazionale e  comunitaria,  e  che  a  tal  fine
l'articolazione degli investimenti prevede i seguenti punti: 
  1. Manutenzione straordinaria; 
  2. Sicurezza, ambiente e adeguamento obblighi di legge; 
  3. Tecnologie per la circolazione; 
  4. Valorizzazione turistica ferrovie minori; 
  5. Valorizzazione reti regionali; 
  6. Citta' metropolitane; 
  7. Porti e interporti; 
  8. Aeroporti; 
  9. Direttrici di interesse nazionale; 
  10. Sviluppo infrastrutturale rete AV/AC. 
  Considerato che CdP-I in esame indica un  portafoglio  progetti  di
circa 79,197,87 milioni di euro, opere ultimate  nell'ultimo  biennio
per  circa  2.119,54  milioni  di   euro,   risorse   aggiuntive   da
contrattualizzare per 15.863,21 milioni di euro e definanziamenti per
complessivi 503,3 milioni di euro; 
  Considerato che le risorse da contrattualizzare sono costituite da: 
  1. 7.263,74 milioni di euro a valere sul Fondo investimenti ex art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di  bilancio
2019); 
  2. 5.900,00 milioni di euro derivanti dal riparto del Fondo ex art.
1, comma 1072, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (legge  di
bilancio 2018); 
  3. 2.197,00 milioni di euro a valere su risorse FSC 2014-2020; 
  4. 502,47 milioni di euro provenienti da fondi europei, stipula  di
nuove  convenzioni,   protocolli   di   intesa   con   enti   locali,
aggiornamento «Patto Sud», autofinanziamento e altro; 
  Considerato che sono presenti riallocazioni di  finanziamenti  gia'
contrattualizzati a saldo zero tramite l'ottimizzazione dell'utilizzo
delle risorse verso progetti piu' maturi, per un importo  complessivo
di 795,9 milioni  di  euro  a  favore  essenzialmente  di  sicurezza,
miglioramento accessibilita' ed  adeguamento  a  obblighi  di  legge,
circolazione ed efficientamento; 
  Preso atto che le principali voci di utilizzo del CdP-I sono: 
  1. Interventi  prioritari  ferroviari  -  direttrici  di  interesse
nazionale per 6.751,2 milioni di euro; 
  2. Sicurezza, ambiente e obblighi di legge per 2.496,02 milioni  di
euro; 
  3. Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento per  1.745,37
milioni di euro; 
  4. Investimenti  realizzati  per  lotti  costruttivi  per  1.501,13
milioni di euro; 
  5. Citta' metropolitane per 1.465,11 milioni di euro; 
  6. Valorizzazione delle reti  regionali  per  1.045,51  milioni  di
euro. 
  7. Porti e interporti, «ultimo e penultimo  miglio»  ferroviario  e
connessioni alla rete per 182,19 milioni di euro; 
  8. Valorizzazione turistica delle ferrovie minori per  114  milioni
di euro; 
  9. Accessibilita' su ferro agli  aeroporti  per  59,93  milioni  di
euro. 
  Considerato che con il presente aggiornamento del CdP-I sono  state
recepite tutte le condizioni delle  Commissioni  parlamentari  ed  e'
stata data attuazione a tutte  le  osservazioni  richieste  (conclusi
trentuno approfondimenti fra  quelli  presenti  tra  le  osservazioni
delle Commissioni, avviate come richiesto dalle medesime  Commissioni
le  restanti  attivita'  connesse  al  rispetto  delle   osservazioni
formulate, che tuttavia sono ancora in  corso  anche  per  la  natura
complessa delle stesse); 
  Considerata l'esigenza di armonizzare la previsione  relativa  alla
documentazione da fornire a corredo del CdP-I,  insieme  alle  schede
dei singoli interventi e riportata nei tre atti sotto elencati: 
    1. il CdP-I vigente che all'art. 4 «obblighi del gestore»,  comma
1, lettera d), prevede che per la predisposizione  e  l'aggiornamento
annuale del DPP RFI provveda ad inviare entro il mese di settembre di
ciascun anno  dei  «dossier  di  valutazione  ex  ante  per  i  nuovi
investimenti che necessitano del finanziamento per le ulteriori  fasi
progettuali e/o realizzative nonche'  l'eventuale  aggiornamento  del
dossier a seguito  dell'esito  degli  approfondimenti  progettuali  o
nuove esigenze che comportino ulteriori necessita' finanziarie»; 
    2. la citata delibera n. 66 del 2017, con la  quale  il  CIPE  ha
espresso parere sul  Contratto  di  programma  -  parte  investimenti
2017-2021, ed in  particolare  ha  previsto  al  punto  5,  che  «per
assolvere la funzione di quadro di riferimento per la selezione degli
interventi  da  inserire  nel  DPP,  in  sede  di  aggiornamento  del
Contratto» per i soli «nuovi investimenti programmati ma  non  ancora
finanziati, o finanziati solo per la progettazione,  dovranno  essere
corredati da appositi dossier di valutazione  ex  ante  integrati  da
un'analisi costi/benefici e, al punto 6 che in relazione alle  schede
dei singoli interventi  del  Contratto  di  programma  2017-2021,  e'
necessario che, a partire dal  prossimo  aggiornamento  contrattuale,
siano inserite delle parti descrittive sia  del  territorio  dove  si
realizza l'opera (ad esempio orografia, viadotti, gallerie etc.)  che
del tipo di opera  (ad  esempio,  nuova  linea,  miglioramento  delle
prestazioni, etc.), corredate di quadri  economici  e,  per  i  nuovi
interventi, di  dossier  di  valutazione  ex  ante,  con  particolare
riferimento all'analisi costi/benefici»; 
    3. la citata delibera n. 82 del  2018,  con  la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62, ed in particolare l'art. 2,  comma  2,  con  il  quale  e'  stato
previsto che «la proposta,  da  sottoporre  all'esame  del  Comitato,
sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto,  e'
corredata, a pena di  irricevibilita',  oltre  che  della  necessaria
documentazione  istruttoria,  da  una  scheda  di  sintesi  che  deve
esplicitare gli elementi individuati dai commi  da  3  a  5,  nonche'
l'analisi costi benefici o altra metodologia di valutazione nei  casi
dei progetti e programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 2»; 
  Vista la nota del 23 luglio 2019, protocollo n. 4105-P, predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base
della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che il Comitato e' chiamato  ad  esprimere  il  proprio
parere, con osservazioni e raccomandazioni, sullo schema di contratto
tra la societa'  RFI  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in base all'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato, e che in particolare in merito alla richiesta avanzata  dal
presidente della Provincia autonoma  di  Trento  si  e'  ritenuto  di
rinviare la  decisione  a  future  interlocuzioni,  anche  di  natura
tecnico-economico, fra la medesima Provincia autonoma di  Trento,  da
un lato, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Esprime parere  favorevole  sull'aggiornamento  del  «Contratto  di
programma 2017-2021 - parte investimenti», per gli anni 2018 e  2019,
tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  Rete
ferroviaria italiana S.p.a., ai sensi  dell'art.  1  della  legge  14
luglio 1993, n. 238; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Le risorse derivanti dal Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) saranno
utilizzabili solo dopo l'emanazione del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  riparto  delle  risorse  ivi  previste  e
l'adozione del conseguente decreto di variazione di bilancio. 
  2. Il MIT dovra'  dare  tempestiva  comunicazione  della  effettiva
disponibilita' delle suddette  risorse,  per  l'indicato  importo  di
7.263.736.421 euro, a seguito dell'adozione del decreto di variazione
di bilancio conseguente alla conclusione dell'iter  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di riparto. 
  3. Al fine di soddisfare le  esigenze  di  semplificazione  e  buon
andamento amministrativo, nonche' di allineamento delle due  delibere
CIPE n. 66 del 2017 e n. 82 del 2018, il punto 5 della delibera n. 66
del 2017,  con  la  quale  il  CIPE  ha  espresso  parere  sul  CdP-I
2017-2021, viene integrato come segue: 
    «Per assolvere la  funzione  di  quadro  di  riferimento  per  la
selezione  degli  interventi  da  inserire  nel  DPP,  in   sede   di
aggiornamento del Contratto, i nuovi investimenti programmati ma  non
ancora finanziati, o finanziati solo per la  progettazione,  dovranno
essere corredati da appositi dossier di valutazione ex ante integrati
da un'analisi costi/benefici o altra metodologia di valutazione». 
  4. Il Comitato prende atto della rimodulazione di parte delle fonti
di finanziamento a parita' di costo complessivo del quadro  economico
della Treviglio-Brescia, secondo lotto, di cui alla  delibera  n.  85
del  2011,  con  l'introduzione  di  un  finanziamento  europeo   TEN
2007-2013, di circa  19,7  milioni  di  euro,  e  una  corrispondente
riduzione per pari entita' della quota di finanziamento a carico  del
Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali. 
  5.  Al  fine  del  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,  RFI
inviera'  al  DIPE  ed  al  MEF  la  lista  dei  progetti  finanziati
identificati con CUP e provvisti della classificazione attribuita nel
Contratto di programma e garantira' il costante  aggiornamento  della
BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  che
fa fede rispetto agli avanzamenti finanziari,  fisici  e  procedurali
degli interventi. RFI dovra' inoltre  gestire  a  livello  di  codice
locale di progetto le opere articolate in  singoli  lotti  funzionali
che presentano lo stesso CUP. 
  6. Si conferma la prescrizione n. 8 della delibera n. 66 del  2017:
«Il  Ministero  dovra'  informare  questo  Comitato  in  merito  alla
destinazione definitiva di parte delle risorse derivanti  dal  "Piano
di azione e coesione (PAC) complementare al PON Infrastrutture e reti
2014-2020", approvato con delibera n. 58 del 2016, e provvisoriamente
appostate sul Fondo salvaguardia in attesa di  chiarimenti  da  parte
dei Ministeri competenti» in quanto non ancora ottemperata. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto. 
  8. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-1538