IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1851 del 13  dicembre  2019
di conferma della determinazione direttoriale di delega n.  1792  del
13 novembre 2018, con cui la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla  legge  n.
326/2003 e dei  provvedimenti  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il provvedimento CUF del 30 gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2004, riguardante l'inserimento
del medicinale «Idebenone» nel suddetto  elenco  per  il  trattamento
della miocardiopatia nei pazienti affetti da atassia di Friedreich; 
  Vista la determina AIFA 2 dicembre 2008, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, riguardante  l'esclusione  del
medicinale «Idebenone (Mnesis)» dal suddetto elenco per l'indicazione
sopra citata; 
  Vista la determina  AIFA  del  27  aprile  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9   maggio   2009,   relativa   al
reinserimento di «Idebenone» nel suddetto elenco per  il  trattamento
della miocardiopatia nei pazienti affetti da atassia di Friedreich; 
  Considerato che i dati di letteratura e i  risultati  dello  studio
randomizzato  piu'  ampio  condotto  su  pazienti  con   atassia   di
Friedreich  (studio  IONIA)  non  hanno  dimostrato  l'efficacia   di
«Idebenone» nel modificare in modo significativo la  funzionalita'  e
l'ipertrofia ventricolare nei pazienti affetti da tale patologia; 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 12,  13  e  14
settembre 2016 - stralcio verbale n. 14 e nelle riunioni del 5, 6 e 7
giugno 2019 - stralcio verbale n. 11; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
«Idebenone» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale «Idebenone» e'  escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n.  648  per  il  trattamento
della miocardiopatia nei pazienti affetti da atassia di Friedreich.