IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e,
in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro: 
    al  comma  1,  condiziona   l'erogazione   del   beneficio   alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad
un  percorso  personalizzato   di   accompagnamento   all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale; 
    al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione  individuando
i  beneficiari  tenuti  agli  obblighi,  coloro  che  devono   essere
convocati dai Centri per l'impiego per la  sottoscrizione  dei  Patti
per il lavoro e coloro che devono essere convocati  dai  servizi  dei
comuni competenti in  materia  di  contrasto  alla  poverta'  per  la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale; 
    al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad  offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi'
che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una  apposita
sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita; 
  Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi -  previa
intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di
conversione del citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  la
definizione  delle  forme  e  delle  caratteristiche,  nonche'  delle
modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
2 settembre 2019, n.  108  in  materia  di  sistema  informativo  del
Reddito di cittadinanza, in attuazione  dell'art.  6,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 17 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 4 del 2019; 
    b) «Puc»:  i  Progetti  a  titolarita'  dei  comuni,  utili  alla
collettivita', in ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita'  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    c) «Patto  per  il  lavoro»:  patto  di  servizio  personalizzato
sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4,  comma  7,
del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il  patto  per  l'inclusione
sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai  sensi  dell'art.  4,
comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma  digitale  del  Reddito  di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  6,
comma  1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,   per   il
coordinamento dei comuni, in forma singola o associata; 
    f) «Piattaforma per il  Patto  per  il  lavoro»:  la  piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,
istituita  presso  l'ANPAL  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei  centri
per l'impiego; 
    g) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dall'art.  1,  comma  386,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016); 
    h)   «PON   inclusione»:   il   Programma   operativo   nazionale
«Inclusione», approvato con  decisione  della  Commissione  C  (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione  C
(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018)  n.  8586
del 6 dicembre 2018 e da  ultimo  con  decisione  C  (2019)  n.  5237
dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali.