IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del 14
luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento
sui prodotti;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari e adeguata la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari
assicurativi ivi indicati» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma
2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla
Parte II.»;
d) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza
sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti,
con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di
cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005,
e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera
c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2005;»;
e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una disciplina
delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva
del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2,
lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti:
«individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai
documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano
commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati».
2. All'articolo 4-septies, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica alla
Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle
versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle
relative disposizioni attuative,» sono soppresse;
3. L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato.
4. All'articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro
il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con
cadenza annuale»;
b) al comma 1, lettera l), l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:
«L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di
cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla
Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare
le attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi dalla
suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo
le norme previste dal presente decreto;».
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
- Il regolamento delegato della Commissione n.
2016/1904 del 14 luglio 2016, che integra il regolamento
(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'intervento sui prodotti e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 ottobre 2016, n. L 295.
- Il testo dell'art. 9 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai
fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,
anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del
regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della
direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali
autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni
previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni
di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed
apportando le modifiche necessarie per rendere piu'
efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di
vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
del presente comma, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia,
sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in
ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto
dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la
potesta' regolamentare di cui all'art. 6, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal
comma 2-ter del medesimo art. 6, come modificato ai sensi
della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi
della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine
previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE)
n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e
indicando i casi in cui e' necessaria l'acquisizione del
parere dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione
delle competenze secondo le finalita' indicate nell'art. 5,
commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti
relativi alle materie indicate dall'art. 6, comma 2-bis,
lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico,
l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa,
attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca
d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e
imprese di investimento e ferme restando le competenze di
vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e
sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB
poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il
potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti
con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura
organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le
banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
di negoziazione e, in relazione all'attivita' di
negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'art. 17
della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e
di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare
disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai
soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i
canali di pubblicazione delle informazioni sulle
negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB
delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti
finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere
preventivo della CONSOB ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei
servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita'
transfrontaliera delle societa' di intermediazione
mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di
autorizzazione delle imprese di investimento
extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e
attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'art. 39
della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una
succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento dell'art. 91 della
direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE
sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il
ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e
dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle
autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze,
con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB,
alle competenze sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti rientranti nella
nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta
nel citato art. 91, numero 1), lettera b), della direttiva
2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine
di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in
materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo
sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio,
della CONSOB, ordinato in forma di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta
dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese
relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei
soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate
contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione,
all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di
vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della
direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre
violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire
alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative previste dall'art. 70, paragrafi 6 e 7,
della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettere l) e m),
della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare
misure e sanzioni amministrative previste dall'art. 70,
paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei
limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all'art.
22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione della lettera q), valutare di non
prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie
previste dall'art. 166 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare e per la
gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'art. 75 della direttiva
2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i
reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le
disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie
disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni
nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative
spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le
risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche'
con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
medesime.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
(Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,
cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4-sexies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (PRIIPs)). - 1. La Consob e
l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai
sensi dell'art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n.
1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli
obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014
impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i
rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori,
secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'
l'autorita' competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi
imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di
un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP
o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a);
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
c) (abrogata).
2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate
al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e
d'indagine di cui alla Parte II.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che
forniscono consulenza sui prodotti d'investimento
assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi
di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui alla lettera c) dell'art. 109, comma 2, del
decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera c) dell'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso
protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche
ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'art.
4-septies e si danno reciproca comunicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di
accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave
prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i
soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
norme tecniche di regolamentazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i
principi indicati ai commi 2 e 3.».
- Il testo dell'art. 4-septies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-septies (Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). - 1. Fermi restando le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 5,
paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'art. 8, paragrafi
da 1 a 3, dall'art. 9 e dall'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto
conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti
dall'art. 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un
PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente
le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'art. 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'art. 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
[5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies
e sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari
delle disposizioni stesse.».
- Il testo dell'art. 4-terdecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o
abbiano accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento
delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione
operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi
all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento
della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita'
bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, con
cadenza annuale alla Consob, se si servono di tale
esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base
ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale.
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'art. 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto.».