IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare:
il comma 1, il quale prevede che «le Universita' (...) adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari (...)»;
il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle universita'
di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei
programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede,
all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e
al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione»,
e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non
puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla
programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione
e la soppressione degli Atenei;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270
(regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi
di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni
vigenti sulla programmazione del sistema universitario»;
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario)
del decreto-legge del 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74,
relativo alla programmazione e alla valutazione della performance
amministrativa anche delle istituzioni universitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento
dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare,
l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto
della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita',
indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza,
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 e in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e
per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita'
economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti
dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della
ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti
dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della
programmazione delle universita'»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e l'art.
10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare
l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del
sistema universitario»;
Visto il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare
l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono
importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera
l'universita';
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n. 585, e
relativo al costo standard per studente in corso 2018 - 2020, che
definisce altresi' i sopraindicati importi perequativi nella misura
complessiva massima del tredici per cento rispetto al costo standard
medio nazionale;
Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a
sostegno degli studenti, in particolare il decreto-legge del 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, art. 1 relativo a «iniziative per il sostegno degli
studenti universitari e per favorirne la mobilita'» e la legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), art. 1, commi 290 -
293, relativo ai Piani per l'orientamento e il tutorato;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, e
relativo agli interventi a favore degli studenti;
Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico
quali:
la Dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi
impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo
dell'alta formazione fino al Comunicato di Parigi del 25 maggio 2018;
le Conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020») e le Raccomandazioni
specifiche per Paese adottate annualmente dal Consiglio europeo;
l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare
riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di
genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica
sostenibile;
la partecipazione italiana al progetto «HEInnovate» promosso
dalla Commissione europea e da OCSE;
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n. 587 relativo
ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita' (FFO) per l'anno 2018;
Visti lo statuto del CINECA e la delibera del consiglio direttivo
dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l'iscrizione del
Consorzio, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016, quale soggetto in house del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI) del 25 luglio 2019; del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), del 30 luglio 2019; dell'Agenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), del 31 luglio 2019; del Consiglio universitario
nazionale (CUN) del 31 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Programmazione 2019 - 2021
1. Con il presente decreto sono definite le linee generali
d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il
triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei
risultati.
2. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
ivi comprese le universita' telematiche, adottano i loro programmi
pluriennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le
universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto.
3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e'
finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia responsabile degli
atenei rispetto al perseguimento dei seguenti cinque obiettivi:
A. Didattica;
B. Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza;
C. Servizi agli studenti;
D. Internazionalizzazione;
E. Politiche di reclutamento.
4. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 viene
valutato sulla base dei programmi pluriennali degli atenei e degli
indicatori, scelti dagli stessi coerentemente con la propria
strategia, tra quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto
che ne costituisce parte integrante.