IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  ha
previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143,  155,
164, 173, 180  e  190,  l'emanazione  di  un  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per
l'individuazione  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale al servizio per l'accesso ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2,  «Modifica  all'articolo  635
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in  materia  di  parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per  l'ammissione
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,  nelle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile e  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale
per l'ammissione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle  modifiche  introdotte
dal  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.   127,   all'assetto
ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare
un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non
direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25
luglio 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso
  ai ruoli del personale che espleta funzioni operative 
 
  1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e
dei direttivi che espletano funzioni operative  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco e'  soggetta  alla  verifica  del  possesso  dei
seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: 
    a) piena integrita' psichica; 
    b) parametri fisici conformi a quanto  previsto  dall'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    c) sufficienza del senso cromatico, accertata  mediante  corretta
percezione dei colori staccati; 
    d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e  della
motilita' oculare; 
    e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri: 
      1) per la  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  acutezza  visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei
due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio  che  presenta  il  visus
piu' ridotto. Non e' ammessa la correzione con lenti; 
      2)  per  le  qualifiche  di  ispettore  antincendi  e  di  vice
direttore,  acutezza  visiva   naturale   non   inferiore   a   14/10
complessivi, quale somma del visus dei due occhi,  con  non  meno  di
6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto.  E'  ammessa  la
correzione con lenti con equivalente sferico  compreso  tra  -6,00  e
+4,00 e  valore  del  cilindro  compreso  tra  -4,00  e  +  4,00;  la
differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie; 
    f) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata  per  ciascun
orecchio, non superiore a 25  decibel,  calcolata  come  media  delle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica,  rilevata
per ciascun orecchio, non superiore  a  45  decibel,  rilevata  sulle
frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso  l'uso  delle  protesi
acustiche. 
  2. L'accertamento e la verifica dei  parametri  fisici  di  cui  al
comma 1, lettera b), sono effettuati  con  le  modalita'  applicative
definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.
207. 
  3. I partecipanti alle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  1
devono possedere, in  correlazione  alle  funzioni  previste  per  la
qualifica da ricoprire,  adeguate  capacita'  intellettive,  emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni
lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a: 
    a) attitudine a controllare ed  elaborare  situazioni  impreviste
con rapida capacita' risolutiva; maturazione  evolutiva  che  esprima
una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di
se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in  sicurezza
nell'espletamento dei compiti propri della  qualifica;  capacita'  di
comunicazione e determinazione operativa; 
    b) capacita'  di  assumere  iniziative  e  ruoli  decisionali  in
situazioni di discreta complessita'  operativa  di  gruppo;  adeguata
capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei
compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress; 
    c)  capacita'  di  relazione  finalizzata   all'integrazione   ed
operativita' di gruppo semplice e  complesso,  nonche'  capacita'  di
adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; 
    d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato. 
  4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei
commi 1 e  3  del  presente  articolo,  costituiscono  cause  di  non
idoneita' all'ammissione ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e  le
infermita', in  atto  stabilizzate,  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  5. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale  e'  formulato
da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che  accerta
i requisiti di cui al comma 3  previa  valutazione  psicodiagnostica,
eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante "Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252»",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 20, 71, 79, 91,
          103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180  e  190  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco  avviene
          mediante  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                3. La riserva di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legge 1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  novembre  1996,  n.  609,  e'
          elevata al 35 per cento e opera  in  favore  del  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del bando di concorso, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da  almeno  tre  anni  e  abbia  effettuato  non  meno   di
          centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve  di
          posti di cui all'articolo 703 del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del  presente
          comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
          reclutamento di cui al comma 1. 
                4. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione di cui  all'articolo  6.  A  tale  personale  si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
                5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
          del fuoco, nell'ambito dei  posti  in  organico  vacanti  e
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo  6,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti  nonche'  il  fratello,   qualora   unico
          superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale  deceduti
          o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
          di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
          attivita' istituzionali o  delle  missioni  internazionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
          non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'   di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione e il punteggio  da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse, nonche' i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale.» 
                «Art.  20  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore antincendi).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore antincendi, ai  sensi  dell'articolo
          19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                  d) laurea conseguita al  termine  di  un  corso  di
          laurea  nell'ambito  delle   facolta'   di   ingegneria   o
          architettura,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre  2004,  n.  270,  e  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio  2007,  n.
          155, di determinazione delle classi di laurea.  Sono  fatte
          salve, ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,  le  lauree
          universitarie  in  ingegneria  e  architettura   conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle  lauree
          di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree  di
          cui   all'ex   decreto   n.   270/2004,   ai   fini   della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli
          di studio di cui alla lettera d); 
                  f)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  g)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                3. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
                «Art. 71 (Accesso al ruolo degli  operatori  e  degli
          assistenti). - 1. L'accesso  alla  qualifica  di  operatore
          avviene  mediante  selezione  tra  i   cittadini   italiani
          inseriti  nell'elenco  anagrafico  presso  il  centro   per
          l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)  gli  altri  requisiti  generali  per  l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Alla selezione non sono ammessi coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo ovvero che  siano  stati  sottoposti  a  misura  di
          prevenzione. 
                3. La selezione avviene con precedenza in favore  del
          personale   volontario   del   Corpo   nazionale   di   cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.
          139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato
          a cura dei competenti centri per  l'impiego,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  tre  anni   e   abbia
          effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
                4.  In  relazione  a   particolari   esigenze   delle
          strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando
          di offerta puo' essere chiesto  il  possesso  di  brevetti,
          patenti e  altre  abilitazioni  inerenti  all'attivita'  da
          svolgere. 
                5.  Il  numero  dei  posti  conferibili  per  ciascun
          settore di attivita', la determinazione e le  modalita'  di
          svolgimento delle prove di esame  e  i  relativi  programmi
          sono stabiliti nel bando di offerta. 
                6.  I  candidati  sono  avviati  numericamente   alla
          selezione  secondo  l'ordine  di  graduatoria  fornito  dai
          centri per l'impiego territorialmente competenti. 
                7. La selezione,  consistente  nello  svolgimento  di
          prove  pratiche  attitudinali  ovvero  in   sperimentazioni
          lavorative, accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le
          specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali e'
          stata avviata  la  selezione  e  non  comporta  valutazione
          comparativa. 
                8. Possono essere  nominati,  a  domanda,  operatori,
          nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili,  e
          ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui  al  comma
          9, il coniuge e i figli superstiti,  nonche'  il  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale deceduti o divenuti  permanentemente  inabili  al
          servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate
          nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali   ovvero
          delle missioni internazionali, purche'  siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al comma 1  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui al comma 2. 
                9. I candidati utilmente selezionati sono avviati  al
          servizio,  seguono  i  programmi  di  tirocinio   formativo
          organizzati   dall'amministrazione   in   relazione    alle
          specifiche  funzioni  da  svolgere  e,  a  conclusione  del
          periodo di prova della durata di sei  mesi,  conseguono  la
          nomina alla qualifica di operatore, previa  valutazione  di
          idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del
          fuoco o dell'ufficio presso cui hanno  svolto  servizio,  e
          prestano giuramento. 
                10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9  e'
          ammesso a ripetere, per  una  sola  volta,  il  periodo  di
          prova, su motivata proposta del dirigente del  comando  dei
          vigili del fuoco o dell'ufficio presso  cui  ha  svolto  il
          tirocinio formativo.» 
                «Art.  79  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica  di   ispettore   logistico-gestionale).   -   1.
          L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale,
          ai sensi dell'articolo 78, comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
                «Art.  91  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore informatico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore informatico, ai sensi  dell'articolo
          90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado ad indirizzo informatico; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
                «Art.  103  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
          qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso
          alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico,  ai  sensi
          dell'articolo 102, comma 1, lettera  a),  avviene  mediante
          concorso pubblico al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado ad indirizzo tecnico-scientifico; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
                «Art.  115  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
          qualifica di ispettore  sanitario).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore sanitario,  ai  sensi  dell'articolo
          114,  comma  1,  lettera  a),  avviene  mediante   concorso
          pubblico al quale possono partecipare i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) laurea ad  indirizzo  sanitario,  ai  sensi  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  e  del  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16  marzo
          2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6  luglio
          2007, n. 155, di determinazione  delle  classi  di  laurea.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree  universitarie  ad  indirizzo  sanitario  conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle  lauree
          di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree  di
          cui   all'ex   decreto   n.   270/2004,   ai   fini   della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  abilitazione  all'esercizio   professionale   e
          iscrizione al relativo albo; 
                  f)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  g)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di laurea ad indirizzo  sanitario  di
          cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione
          al concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
                «Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale).  -
          1. L'assunzione del personale da destinare al  ruolo  degli
          orchestrali e al ruolo del maestro  direttore  della  banda
          musicale del Corpo  nazionale  avviene,  nei  limiti  delle
          carenze organiche dei rispettivi ruoli,  mediante  concorso
          pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato
          ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  diploma  accademico  di  primo  livello   nello
          specifico  strumento,  da  individuarsi  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, conseguito al termine  del  percorso
          formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e
          coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999,  n.  508.  Ai
          fini dell'ammissione al concorso si applica il  sistema  di
          equipollenze, tra titoli  di  studio  rilasciati  ai  sensi
          della predetta legge e i  titoli  di  studio  universitari,
          delineato con la legge 24  dicembre  2012,  n.  228.  Sono,
          altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
          i diplomi finali rilasciati  dagli  Istituti  superiori  di
          studi  musicali  e  coreutici  al  termine   dei   percorsi
          formativi   del    previgente    ordinamento,    conseguiti
          anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
          1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma  1  e'
          prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale di ruolo del Corpo  nazionale,
          che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
          ruoli  degli  orchestrali  e  del  maestro  direttore.  E',
          altresi', prevista una riserva, pari al 10  per  cento  dei
          posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
          Corpo nazionale che, alla  data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
          e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
          conferiti agli altri concorrenti  seguendo  l'ordine  della
          graduatoria di merito. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
          delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli  da
          ammettere  a  valutazione  e  il   punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la  formazione
          delle graduatorie di  merito  distinte  per  strumento,  la
          durata  e  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione e del tirocinio. 
                6. I vincitori dei concorsi per  l'accesso  ai  ruoli
          degli orchestrali e del maestro  direttore  sono  nominati,
          rispettivamente, orchestrale in prova e  maestro  direttore
          in prova della banda musicale del Corpo  nazionale  e  sono
          ammessi alla  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del
          tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva  di
          sei mesi.» 
                «Art.  143  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi   che
          espletano  funzioni  operative).  -   1.   L'accesso   alla
          qualifica  di  vice  direttore  avviene  mediante  concorso
          pubblico,  per  esami,  consistenti  in  almeno  due  prove
          scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
          prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                  d) laurea magistrale in ingegneria o  architettura,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in  ingegneria  e  architettura  conseguite   secondo   gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
          lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e  lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli
          di studio di cui alla lettera d); 
                  f)  diplomi  di   specializzazione,   qualora,   in
          relazione a particolari esigenze dell'amministrazione,  sia
          richiesto nel bando di concorso; 
                  g)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  h)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva,  pari  al
          10 per cento dei posti messi a concorso, per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
          per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
                «Art.   155   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          logistico-gestionali). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di
          vice  direttore   logistico-gestionale   avviene   mediante
          concorso pubblico per  esami,  consistenti  in  almeno  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  laurea  magistrale  a  indirizzo  giuridico  ed
          economico, tra quelle indicate  nel  decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie a  indirizzo  giuridico  ed  economico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          giuridico  ed  economico  prescritte  per  l'ammissione  al
          concorso di cui al comma 1. 
                3. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e', altresi', prevista una riserva,  pari  al  10
          per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore logistico-gestionale.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
                4. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                5. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
                «Art.   164   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          informatici).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di   vice
          direttore informatico avviene  mediante  concorso  pubblico
          per esami, consistenti in almeno due prove  scritte  e  una
          prova orale, con facolta' di  far  precedere  le  prove  di
          esame  da  forme  di  preselezione,  il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) laurea magistrale ad indirizzo informatico,  tra
          quelle indicate nel decreto del  Ministro  dell'interno  di
          cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
          magistrale   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre  2004,  n.  270,  e  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  informatico  conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
          vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
          n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto   n.
          270/2004,  ai  fini  della   partecipazione   ai   pubblici
          concorsi; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al comma 1. 
                3. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
          non coperti per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
          secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
          concorso risultati idonei. 
                4. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                5. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
                «Art.   173   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
          direttore  tecnico-scientifico  avviene  mediante  concorso
          pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte
          e una prova orale, con facolta' di far precedere  le  prove
          di esame da  forme  di  preselezione,  il  cui  superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  laurea  magistrale  ad  indirizzo   tecnico   e
          scientifico, tra quelle indicate nel decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  tecnico  e  scientifico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          tecnico  e  scientifico  prescritte  per  l'ammissione   al
          concorso di cui al comma 1. 
                3. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore  tecnico-scientifico.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
                4. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                5. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
                «Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi  sanitari).
          - 1. L'accesso alla qualifica di vice  direttore  sanitario
          avviene mediante concorso pubblico  per  titoli  ed  esami,
          consistenti in almeno due prove scritte e una prova  orale,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  laurea  magistrale  in  medicina  e  chirurgia,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in medicina e chirurgia conseguite secondo gli  ordinamenti
          didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione del 9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  abilitazione  all'esercizio   professionale   e
          iscrizione al relativo albo; 
                  f)  diplomi  di   specializzazione,   qualora,   in
          relazione a particolari esigenze dell'amministrazione,  sia
          richiesto nel bando di concorso; 
                  g)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  h)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria.  Nella  procedura  e'  altresi'  prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  direttore  sanitario.  I   posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso, le prove di esame, le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale.» 
                «Art.   190   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla  qualifica  di  vice
          direttore  ginnico-sportivo   avviene   mediante   concorso
          pubblico, per titoli ed esami, consistenti  in  almeno  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in  scienze  motorie  o  sportive  conseguite  secondo  gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
          lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e  lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il  personale  che,  nel   triennio
          precedente, non abbia riportato una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica  di  vice  direttore  ginnico-sportivo.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso, le prove di esame, le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              -  La  legge  12  gennaio   2015,   n.   2,   «Modifica
          all'articolo 635 del codice dell'ordinamento  militare,  di
          cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  altre
          disposizioni   in   materia   di   parametri   fisici   per
          l'ammissione ai concorsi per il  reclutamento  nelle  Forze
          armate, nelle Forze di polizia e nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          22 gennaio 2015, n. 17. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   17
          dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri
          fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
          nelle Forze armate, nelle Forze di  polizia  a  ordinamento
          militare e civile e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, a norma della legge  12  gennaio  2015,  n.  2»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2015,  n.
          301. 
              - Il decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo  2008,
          n. 78, «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217», abrogato dal  presente  regolamento,
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2008, n. 93. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207: 
                «Art. 3 (Parametri fisici).  -  1.  I  candidati  dei
          concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai  ruoli  del
          personale delle Forze armate, del personale delle Forze  di
          polizia ad  ordinamento  militare  e  civile  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  devono  rientrare  entro  i
          valori limite di ciascuno  dei  parametri  fisici  indicati
          nella tabella in allegato "A", correlati alla  composizione
          corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
          attiva e differenziati in relazione  al  sesso  maschile  o
          femminile  del  candidato.   Il   predetto   allegato   "A"
          costituisce parte integrante del presente regolamento. 
                2. Al fine di tener  conto  di  eventuali  condizioni
          tecniche o  individuali,  e'  considerata  ammissibile  una
          percentuale  di  adeguamento  dei  valori   forniti   dagli
          strumenti di misurazione fino a un massimo  del  dieci  per
          cento rispetto ai valori limite previsti nella  tabella  di
          cui al comma 1.» 
                «Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Le
          amministrazioni interessate  verificano  l'adeguatezza  dei
          valori parametrali individuati nel presente regolamento  in
          relazione allo sviluppo delle conoscenze  scientifiche,  al
          fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi. 
                2.  Con  apposite  direttive  tecniche,  soggette   a
          eventuale aggiornamento anche in  relazione  allo  sviluppo
          delle  conoscenze   tecnico-scientifiche,   approvate   dai
          competenti organi delle Forze armate, compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare
          e civile, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          sentito il Ministero della salute, previe  intese  tra  gli
          stessi,  sono  definite  in  modo  omogeneo  le   modalita'
          tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri
          fisici di cui al presente regolamento. 
                3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si
          applicano ai concorsi per  il  reclutamento  del  personale
          delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli  del  personale
          delle Forze di polizia a ordinamento militare  e  civile  e
          del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in  data
          successiva alla sua entrata in vigore.»