IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3,  comma  6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta  a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da  regolamenti  delle  singole
amministrazioni connesse alla natura  del  servizio  o  ad  oggettive
necessita' dell'amministrazione; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante  «Potenziamento  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare,  l'articolo
12,  comma  2,  secondo  cui  i  vigili  volontari  discontinui   che
partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono
possedere un'anzianita' di servizio di  almeno  un  anno  ed  un'eta'
anagrafica sino a 37 anni; 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di  lavoro»,  e,  in  particolare,  l'articolo  19,  che
riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e
dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai
fini del reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e  massimo
di eta' per particolari discipline sportive  indicate  nel  bando  di
concorso; 
  Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  e
successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71,  79,
91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e  190,  l'emanazione
di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta'
che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai  vari  ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare
un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre  2018,  n.  127,  sia  all'assetto  ordinamentale  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  sia  alle  procedure  concorsuali  e
selettive per l'accesso ai ruoli del personale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non
direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25
luglio 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Limiti minimi di eta' 
 
  1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:  «Corpo
nazionale», e' fissato in diciotto anni. 
  2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
per particolari discipline sportive indicate nel bando  di  concorso,
il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - La legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante  «Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei  procedimenti  di  decisione  e   di   controllo»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
          S.O. 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  6,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e' il seguente: 
              «Art. 3.  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi) 
              (Omissis). 
              6. La partecipazione ai concorsi indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.». 
              -  La  legge  10   agosto   2000,   n.   246,   recante
          «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n.
          206. 
              - Il testo dell'articolo 12, comma 2,  della  legge  10
          agosto 2000, n. 246, e' il seguente: 
              «Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili  volontari
          discontinui) 
              (Omissis). 
              2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso  per
          l'arruolamento nel Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          prevede la partecipazione ai  concorsi  stessi,  a  domanda
          individuale, dei vigili volontari  discontinui  di  cui  al
          comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno  un  anno
          ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.». 
              - La legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
          Governo in materia di lavori usuranti, di  riorganizzazione
          di  enti,  di   congedi,   aspettative   e   permessi,   di
          ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,   di
          incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
          femminile, nonche'  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e
          disposizioni in tema di lavoro pubblico e  di  controversie
          di  lavoro»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          novembre 2010, n. 262, S.O. 
              - Il testo  degli  articoli  19  e  28  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183, e' il seguente: 
              «Art. 19. (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
              1. Ai fini della definizione degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
              «Art. 28 (Personale dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco) 
              1. Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
          bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il
          reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi  delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sono
          fissati, rispettivamente,  in  diciassette  e  trentacinque
          anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo
          non puo' essere impiegato in attivita'  operative  fino  al
          compimento del diciottesimo anno di eta'.». 
              -Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 20,  71,
          79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180  e  190
          del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 5. (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco) 
              1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
          mediante  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3. La riserva di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legge 1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  novembre  1996,  n.  609,  e'
          elevata al 35 per cento e opera  in  favore  del  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del bando di concorso, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da  almeno  tre  anni  e  abbia  effettuato  non  meno   di
          centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve  di
          posti di cui all'articolo 703 del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del  presente
          comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
          reclutamento di cui al comma 1. 
              4. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione di cui  all'articolo  6.  A  tale  personale  si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
              5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
          del fuoco, nell'ambito dei  posti  in  organico  vacanti  e
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo  6,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti  nonche'  il  fratello,   qualora   unico
          superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale  deceduti
          o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
          di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
          attivita' istituzionali o  delle  missioni  internazionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
          non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'   di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione e il punteggio  da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse, nonche' i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale." 
              «Art.  20.  (Concorso  pubblico  per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore antincendi) 
              1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) laurea conseguita al termine di un corso  di  laurea
          nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio  2007,  n.  155,  di  determinazione
          delle  classi  di  laurea.  Sono  fatte  salve,   ai   fini
          dell'ammissione al concorso,  le  lauree  universitarie  in
          ingegneria   e   architettura   conseguite   secondo    gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
          n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto  n.
          270/2004,  ai  fini  della   partecipazione   ai   pubblici
          concorsi; 
              e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli  di
          studio di cui alla lettera d); 
              f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              g) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.». 
              «Art. 71. (Accesso al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti) 
              1.  L'accesso  alla  qualifica  di  operatore   avviene
          mediante  selezione  tra  i  cittadini  italiani   inseriti
          nell'elenco anagrafico presso il centro per  l'impiego  che
          siano in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f)  gli  altri   requisiti   generali   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
              2. Alla selezione non sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo ovvero che  siano  stati  sottoposti  a  misura  di
          prevenzione. 
              3. La selezione avviene con precedenza  in  favore  del
          personale   volontario   del   Corpo   nazionale   di   cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.
          139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato
          a cura dei competenti centri per  l'impiego,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  tre  anni   e   abbia
          effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
              4. In relazione a particolari esigenze delle  strutture
          del Dipartimento  e  del  Corpo  nazionale,  nel  bando  di
          offerta  puo'  essere  chiesto  il  possesso  di  brevetti,
          patenti e  altre  abilitazioni  inerenti  all'attivita'  da
          svolgere. 
              5. Il numero dei posti conferibili per ciascun  settore
          di  attivita',  la  determinazione  e   le   modalita'   di
          svolgimento delle prove di esame  e  i  relativi  programmi
          sono stabiliti nel bando di offerta. 
              6.  I  candidati  sono   avviati   numericamente   alla
          selezione  secondo  l'ordine  di  graduatoria  fornito  dai
          centri per l'impiego territorialmente competenti. 
              7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
          accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le  specifiche
          funzioni proprie della qualifica  per  le  quali  e'  stata
          avviata   la   selezione   e   non   comporta   valutazione
          comparativa. 
              8.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,  operatori,
          nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili,  e
          ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui  al  comma
          9, il coniuge e i figli superstiti,  nonche'  il  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale deceduti o divenuti  permanentemente  inabili  al
          servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate
          nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali   ovvero
          delle missioni internazionali, purche'  siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al comma 1  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui al comma 2. 
              9. I candidati utilmente selezionati  sono  avviati  al
          servizio,  seguono  i  programmi  di  tirocinio   formativo
          organizzati   dall'amministrazione   in   relazione    alle
          specifiche  funzioni  da  svolgere  e,  a  conclusione  del
          periodo di prova della durata di sei  mesi,  conseguono  la
          nomina alla qualifica di operatore, previa  valutazione  di
          idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del
          fuoco o dell'ufficio presso cui hanno  svolto  servizio,  e
          prestano giuramento. 
              10. Il personale selezionato ai sensi del  comma  9  e'
          ammesso a ripetere, per  una  sola  volta,  il  periodo  di
          prova, su motivata proposta del dirigente del  comando  dei
          vigili del fuoco o dell'ufficio presso  cui  ha  svolto  il
          tirocinio formativo.». 
              «Art.  79.  (Concorso  pubblico  per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore logistico-gestionale) 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78,  comma  1,
          lettera a), avviene mediante  concorso  pubblico  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.». 
              «Art.  91.  (Concorso  pubblico  per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore informatico) 
              1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  informatico,
          ai sensi dell'articolo 90, comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
          indirizzo informatico; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.». 
              «Art.  103.  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore tecnico-scientifico) 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102,  comma  1,
          lettera a), avviene mediante  concorso  pubblico  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
          indirizzo tecnico-scientifico; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.». 
              «Art.  115.  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore sanitario) 
              1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario,  ai
          sensi dell'articolo  114,  comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  e  del  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  del  16  marzo
          2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6  luglio
          2007, n. 155, di determinazione  delle  classi  di  laurea.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree  universitarie  ad  indirizzo  sanitario  conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle  lauree
          di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree  di
          cui   all'ex   decreto   n.   270/2004,   ai   fini   della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e)   abilitazione   all'esercizio    professionale    e
          iscrizione al relativo albo; 
              f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              g) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di laurea ad indirizzo  sanitario  di
          cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione
          al concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.». 
              «Art. 126. (Accesso ai ruoli della banda musicale) 
              1. L'assunzione del personale  da  destinare  al  ruolo
          degli orchestrali e al ruolo del  maestro  direttore  della
          banda musicale del  Corpo  nazionale  avviene,  nei  limiti
          delle carenze  organiche  dei  rispettivi  ruoli,  mediante
          concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed  esami,
          riservato ai cittadini italiani in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma accademico di primo livello nello  specifico
          strumento,  da  individuarsi  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, conseguito al termine del percorso  formativo
          presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici
          di cui alla  legge  21  dicembre  1999,  n.  508.  Ai  fini
          dell'ammissione  al  concorso  si  applica  il  sistema  di
          equipollenze, tra titoli  di  studio  rilasciati  ai  sensi
          della predetta legge e i  titoli  di  studio  universitari,
          delineato con la legge 24  dicembre  2012,  n.  228.  Sono,
          altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
          i diplomi finali rilasciati  dagli  Istituti  superiori  di
          studi  musicali  e  coreutici  al  termine   dei   percorsi
          formativi   del    previgente    ordinamento,    conseguiti
          anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
          1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Nelle procedure concorsuali di cui  al  comma  1  e'
          prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale di ruolo del Corpo  nazionale,
          che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
          ruoli  degli  orchestrali  e  del  maestro  direttore.  E',
          altresi', prevista una riserva, pari al 10  per  cento  dei
          posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
          Corpo nazionale che, alla  data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
          e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
          conferiti agli altri concorrenti  seguendo  l'ordine  della
          graduatoria di merito. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
          delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli  da
          ammettere  a  valutazione  e  il   punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la  formazione
          delle graduatorie di  merito  distinte  per  strumento,  la
          durata  e  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione e del tirocinio. 
              6. I vincitori dei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli
          degli orchestrali e del maestro  direttore  sono  nominati,
          rispettivamente, orchestrale in prova e  maestro  direttore
          in prova della banda musicale del Corpo  nazionale  e  sono
          ammessi alla  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del
          tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva  di
          sei mesi.». 
              «Art. 131. (Accesso al ruolo degli  atleti  del  gruppo
          sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) 
              1. L'assunzione del personale  da  destinare  al  ruolo
          degli atleti del gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante
          concorso  pubblico  per  titoli   sportivi   e   culturali,
          riservato ai  cittadini  italiani  che  siano  riconosciuti
          atleti  di  interesse  nazionale  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni  sportive
          nazionali, che detengano almeno  uno  dei  titoli  sportivi
          ammessi a valutazione e che siano in possesso dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Nella procedura concorsuale di cui  al  comma  1  e'
          prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale di ruolo del Corpo  nazionale,
          che sia in possesso dei requisiti  previsti  per  l'accesso
          alla  qualifica  di  atleta.  E',  altresi',  prevista  una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale,  che  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla qualifica di atleta. I  posti  riservati  non  coperti
          sono conferiti agli  altri  concorrenti  seguendo  l'ordine
          della graduatoria di merito. 
              3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che  i  posti
          disponibili  siano  ripartiti  tra  le   varie   discipline
          praticate dai gruppi sportivi  ovvero  tra  le  specialita'
          esistenti nell'ambito delle discipline stesse. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti  di
          idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio  e  i
          criteri di accertamento degli stessi, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli   da
          ammettere  a  valutazione  e  il   punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la  formazione
          della graduatoria unica di merito ovvero delle  graduatorie
          di disciplina o specialita', la durata e  le  modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 
              7. I vincitori del concorso  sono  nominati  atleti  in
          prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  e
          ammessi alla  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del
          tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva  di
          sei mesi.». 
              «Art.  143.  (Accesso  al  ruolo  dei   direttivi   che
          espletano funzioni operative) 
              1. L'accesso alla qualifica di vice  direttore  avviene
          mediante  concorso  pubblico,  per  esami,  consistenti  in
          almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di
          far precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,
          il cui superamento costituisce requisito essenziale per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) laurea  magistrale  in  ingegneria  o  architettura,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in  ingegneria  e  architettura  conseguite   secondo   gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
          lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e  lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli  di
          studio di cui alla lettera d); 
              f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a
          particolari esigenze  dell'amministrazione,  sia  richiesto
          nel bando di concorso; 
              g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              h) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva,  pari  al
          10 per cento dei posti messi a concorso, per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
          per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.». 
              «Art.   155.   (Accesso   al   ruolo   dei    direttivi
          logistico-gestionali) 
              1.  L'accesso  alla   qualifica   di   vice   direttore
          logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per
          esami, consistenti in almeno due prove scritte e una  prova
          orale, con facolta' di far precedere le prove di  esame  da
          forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al
          concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d)  laurea  magistrale   a   indirizzo   giuridico   ed
          economico, tra quelle indicate  nel  decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie a  indirizzo  giuridico  ed  economico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          giuridico  ed  economico  prescritte  per  l'ammissione  al
          concorso di cui al comma 1. 
              3. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e', altresi', prevista una riserva,  pari  al  10
          per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore logistico-gestionale.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.». 
              «Art. 164. (Accesso al ruolo dei direttivi informatici) 
              1.  L'accesso  alla   qualifica   di   vice   direttore
          informatico avviene mediante concorso pubblico  per  esami,
          consistenti in almeno due prove scritte e una prova  orale,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea  magistrale  ad  indirizzo  informatico,  tra
          quelle indicate nel decreto del  Ministro  dell'interno  di
          cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
          magistrale   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre  2004,  n.  270,  e  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  informatico  conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
          vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
          n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto   n.
          270/2004,  ai  fini  della   partecipazione   ai   pubblici
          concorsi; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al comma 1. 
              3. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
          non coperti per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
          secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
          concorso risultati idonei. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale." 
              «Art.   173.   (Accesso   al   ruolo   dei    direttivi
          tecnico-scientifici) 
              1.  L'accesso  alla   qualifica   di   vice   direttore
          tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico  per
          esami, consistenti in almeno due prove scritte e una  prova
          orale, con facolta' di far precedere le prove di  esame  da
          forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al
          concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d)   laurea   magistrale   ad   indirizzo   tecnico   e
          scientifico, tra quelle indicate nel decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
          corso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          del 22 ottobre 2004, n. 270, e  del  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  tecnico  e  scientifico
          conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti  ed
          equiparate   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione  del  9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          tecnico  e  scientifico  prescritte  per  l'ammissione   al
          concorso di cui al comma 1. 
              3. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore  tecnico-scientifico.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale." 
              «Art. 180. (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari) 
              1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario
          avviene mediante concorso pubblico  per  titoli  ed  esami,
          consistenti in almeno due prove scritte e una prova  orale,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d)  laurea  magistrale   in   medicina   e   chirurgia,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in medicina e chirurgia conseguite secondo gli  ordinamenti
          didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione del 9  luglio  2009  di  equiparazione  tra
          diplomi  di   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
          specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e   lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e)   abilitazione   all'esercizio    professionale    e
          iscrizione al relativo albo; 
              f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a
          particolari esigenze  dell'amministrazione,  sia  richiesto
          nel bando di concorso; 
              g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              h) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria.  Nella  procedura  e'  altresi'  prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  direttore  sanitario.  I   posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso, le prove di esame, le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              «Art.   190.   (Accesso   al   ruolo   dei    direttivi
          ginnico-sportivi) 
              1.  L'accesso  alla   qualifica   di   vice   direttore
          ginnico-sportivo avviene mediante  concorso  pubblico,  per
          titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte  e
          una prova orale, con facolta' di far precedere le prove  di
          esame  da  forme  di  preselezione,  il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale in  scienze  motorie  o  sportive,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in  scienze  motorie  o  sportive  conseguite  secondo  gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
          lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e  lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Il 25 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il  personale  che,  nel   triennio
          precedente, non abbia riportato una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica  di  vice  direttore  ginnico-sportivo.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso, le prove di esame, le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre  2012,
          n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di
          accesso ai ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,  109,
          119, e 126 del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
          217), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  21  novembre
          2012, n. 272. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17. (Regolamenti) 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'articolo 28 della legge 4  novembre
          2010, n. 183, si vedano le note alle premesse.