IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (UE) n. 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, la denominazione «Olio di Puglia» riferita alla categoria «Oli e grassi» e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) come previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Riso del Delta del Po», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Puglia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 332 del 23 dicembre 2019. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Olio di Puglia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 24 dicembre 2019 Il dirigente: Polizzi