IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli
14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2019/2202 della
Commissione del 16 dicembre 2019, la denominazione «Olio di Puglia»
riferita alla categoria «Oli e grassi» e' iscritta quale indicazione
geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
come previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n.
1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della I.G.P. «Riso del Delta del Po», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Olio di Puglia», nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n.
2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 332 del 23 dicembre
2019.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione
geografica protetta «Olio di Puglia», sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 24 dicembre 2019
Il dirigente: Polizzi